Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4759 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.23/02/2017),  n. 4759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15030-2014 proposto da:

J.M.E.L. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, P.IVA (OMISSIS), in persona del

liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, BORGO PIO 160/6,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO CHIARANTANO, rappresentata e

difesa dall’avvocato CLAUDIO CAMPANER in forza di mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato PAOLO FIORILLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA GAMBATO

CABERLOTTO in forza di mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto di liquidazione del TRIBUNALE di VENEZIA, emesso

il 13/03/2014 e depositato il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDRl SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato Paolo Fiorilli, per il controricorrente, che si

riporta agli scritti e chiede la compensazione delle spese.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che con decreto depositato in data 22 marzo 2014, il Tribunale di Venezia ha liquidato in favore di B.R. la somma di Euro 40.000,00 oltre accessori di legge, a titolo di compenso per l’opera di commissario giudiziale da lui svolta nella procedura di concordato preventivo della J.M.E.L. S.r.l. in liquidazione, aperta in data 8 agosto 2013 e dichiarata inammissibile in data 24 febbraio 2014;

che, avverso tale pronuncia, la J.M.E.L. S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, resistiti da B.R. con controricorso;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta violazione dei criteri di determinazione e quantificazione del compenso atteso che, trattandosi nella specie di attività svolta nella fase di cosiddetto preconcordato, non risulterebbe corretta l’applicazione del D.M. n. 30 del 2012, art. 5 fatta dal Tribunale, dovendosi in realtà fare riferimento all’opera in concreto prestata da professionista;

che il secondo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione del decreto in relazione ai parametri normativi utilizzati per provvedere alla liquidazione del compenso;

che il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza dell’avverso ricorso;

ritenuto che i due motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, appaino fondati atteso che dalla lettura del provvedimento impugnato, che consiste nella sola affermazione di aver valutato l’opera prestata dal commissario giudiziale, non è dato ricavare alcun riferimento alla fattispecie dedotta nel presente giudizio, non essendo possibile comprendere quale sia stato il ragionamento seguito dal Tribunale nel valutare, sia pure per relationem o in forma riassuntiva, l’attività svolta dal commissario; omissione che appare tanto più rilevante in una situazione, quale quella del c.d. preconcordato, in cui la normativa anche secondaria di riferimento non appare aver compiutamente regolamentato la fattispecie;

che pertanto il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art.380-bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere accolto.”

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio condivide le considerazioni esposte nella relazione, che non hanno trovato valida confutazione nella difesa espressa dal controricorrente.

Si impone dunque la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Venezia perchè, in diversa composizione, proceda ad un nuovo esame, regolando anche le spese di questo giudizio di cassazione.

PQM

La Corte cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Venezia in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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