Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4758 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. I, 26/02/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 26/02/2010), n.4758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PROMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10738-2006 proposto da:

T.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FURNARI GIOSUE’

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CASTRO ANTONIO,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1233/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 29-11-1999, T.G. chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con S.A..

Costituitosi il contraddittorio, la S. chiedeva porsi a carico del T. assegno per sè e per i figli.

Il Tribunale di Catania, con sentenza 2/5 – 11/6/2003, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, e condannava il T. a corrispondere alla moglie assegno mensile di Euro 520,00.

Avverso tale sentenza proponeva appello, il T., con atto depositato il 27/10/2003, chiedendo la riduzione dell’assegno divorzile.

Costituitosi il contradditorio, la S. chiedeva rigettarsi l’appello e, in via incidentale, l’incremento dell’assegno e l’assegnazione a sè della casa coniugale.

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza 9-12/19-12-2005, rigettava l’appello principale e accoglieva parzialmente quello incidentale, elevando l’assegno per la S. ad Euro 700,00 mensili.

Ricorre per cassazione il T., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso la S..

Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, n. 6 avendo la Corte di merito determinato l’assegno divorale tenendo conto di beni pervenuti al T. per successione, in epoca successiva alla fine della convivenza.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

La pronuncia impugnata ha considerato i presupposti dell’assegno di divorzio, precisando che la S. è sfornita di entrate proprie che le permettano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

Il giudice a quo è ben consapevole che i beni pervenuti in successione producono un incremento patrimoniale non riferibile ad uno sviluppo naturale e prevedibile della situazione reddituale del soggetto onerato (per tutte, Cass. n. 1379 del 2000) e vi fa riferimento, soltanto, quale ulteriore riprova di una maggior agiatezza del T., a conferma dello squilibrio tra le posizioni economiche delle parti.

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, n. 6 nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa la valutazione delle condizioni economiche dei coniugi al momento della convivenza., cui era necessario riferirsi per considerare il precedente tenore di vita dei coniugi stessi.

Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

Va precisato che il precedente tenore di vita dei coniugi è stato valutato dalla Corte di merito, con riguardo ai redditi lavorativi del T. (in particolare per gli anni 2003 e 2004) (al riguardo, Cass. n. 1179 del 2006). L’unica fonte – come chiarisce la pronuncia impugnata – era costituita dai redditi del T., essendo la moglie del tutto priva di redditi.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell’art. 345 c.p.c., e omesso accertamento d’ufficio L. n. 898 del 1970, ex art. 5 perchè la Corte di merito avrebbe accolto una domanda nuova in ordine al quantum dell’assegno, proposta soltanto in grado d’appello, senza considerare il peggioramento delle sue condizioni economiche, collegato al pensionamento, e senza disporre al riguardo accertamenti d’ufficio.

Anche questo motivo va rigettato, perchè infondato. Non si tratta, nella specie, di domanda nuova della S., oggetto del suo appello incidentale, attinente all’incremento dell’assegno. Come chiarisce il giudice a quo, si tratta di “specificazione” dell’originaria pretesa: la S. aveva chiesto assegno divorzile, senza limitare la richiesta nel massimo, e tale circostanza emerge, seppur per implicito, dal contesto motivazionale della pronuncia impugnata. Quanto al pensionamento del T., correttamente la pronuncia impugnata precisa che tale circostanza è stata soltanto enunciata dalla S., quale presupposto per la domanda di corresponsione di quota del TFR (domanda poi dichiarata inammissibile), e non è stata allegata o confermata dalla controparte. E’ evidente che, di fronte ad una totale incertezza al riguardo, la Corte di merito non poteva disporre accertamenti di ufficio L. n. 898 del 1970, ex art. 5, comma 9.

Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, n. 6 ed omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione sulla valutazione delle condizioni di salute ed economiche dei coniugi. Pure tale motivo va rigettato, perchè infondato.

Precisa la pronuncia impugnata che la S. non è in condizioni di svolgere attività lavorativa per ragioni di età (55 anni), per mancanza di titolo di studio, per non aver mai svolto attività alcuna in passato, e pure per le sue condizioni di salute (si richiama un certificato medico in atti, attestante “obesità, depressione, macro-angiopatia, con ulcere torpide”): si tratta di un apprezzamento in fatto del giudice a quo, insuscettibile di valutazione in questa sede.

Contesta pure il ricorrente la mancata considerazione della vendita di un immobile in comunione tra i coniugi, ma, con motivazione adeguata e non illogica, precisa il giudice a quo che, essendo derivato alle parti un identico incremento reddituale, la vendita appare “neutra” rispetto ad una comparata valutazione delle due posizioni economiche.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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