Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4758 del 23/02/2021
Cassazione civile sez. trib., 23/02/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 23/02/2021), n.4758
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21318/2016 R.G., proposto da:
C.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Asa Peronace, con
studio in Milano, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.:
avvasaperonace.milano.pecavvocati.it), giusta procura in calce al
ricorso introduttivo del presente procedimento; domiciliata in Roma,
p.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore
Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale
di Torino il 18 maggio 2016 n. 669/01/2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28
ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, con le modalità stabilite
dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed
Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del
5 novembre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
Fatto
RILEVATO
che:
C.M. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Torino il 18 maggio 2016 n. 669/01/2016, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento e contestazione di sanzioni per I.R.P.E.F. relativamente agli anni 2003, 2004 e 2007, ha rigettato l’appello proposto in via principale dalla medesima ed accolto l’appello proposto in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Verbania il 19 giugno 2013 n. 30/01/2013, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con istanza depositata il 22 ottobre 2018, premesso di aver presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, la contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. L’istanza è stata notificata all’amministrazione finanziaria.
Ritenuto che:
Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevede che l’esito positivo della domanda di definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Pertanto, verificata l’integrale corresponsione degli importi dovuti per la definizione agevolata (come si evince dalla prodotta documentazione) e tenuto conto della richiesta della parte per la definizione della controversia, si deve dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Si deve altresì disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità, non trovando applicazione nella fattispecie in esame la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poichè la condanna alle spese giudiziali del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata (Cass., Sez. 5, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. Lav., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2019, n. 7107).
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 5 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021