Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4758 del 23/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 21/10/2016, dep.23/02/2017),  n. 4758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8084-2015 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, alla piazza

CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato PATRIZIA SEBASTIANELLI giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.O.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5503/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 28/05/2014 e depositata il 10/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2016 dal consigliere relatore, d.ssa. Magda Cristiano.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 10.9.014, ha dichiarato improcedibile l’appello proposto da R.P. contro la sentenza del tribunale di Cassino che aveva pronunciato la sua separazione giudiziale dalla moglie M.O., respingendo la domanda di addebito da lui proposta e ponendo a suo carico un assegno di mantenimento di Euro 400 mensili.

La corte territoriale ha rilevato che la notificazione del reclamo era stata eseguita dal R. oltre il termine assegnatogli dal Presidente nel provvedimento con il quale era stata fissata l’udienza di comparizione delle parti e che, rimasta contumace l’appellata, l’appellante doveva ritenersi decaduto dalla facoltà di ottenere una proroga di tale termine, che avrebbe dovuto essere richiesta prima della sua scadenza. R.P. chiede la cassazione della sentenza con ricorso affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c..

Il ricorrente deduce: che aveva impugnato il provvedimento di primo grado con atto di citazione in appello – notificato alla moglie il 25.11.2014, ovvero entro il termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c. contenente l’invito all’appellata a costituirsi all’udienza del 18.4.014; che il Presidente del collegio, con provvedimento del 14.1.04 aveva disposto d’ufficio il mutamento del rito, invitandolo a rinotificare l’atto alla M. per l’udienza camerale del 24.4.014; che, tuttavia, stante il principio generale di conservazione degli atti processuali, l’erroneo mezzo di gravame da lui utilizzato avrebbe dovuto conservare efficacia giuridica e l’impugnazione avrebbe dovuto essere valutata come tempestiva ed ammissibile, senza necessità della sua rinotifica.

M.O. non ha svolto attività difensiva.

Il motivo appare inammissibile, in quanto privo di attinenza al decisimi: dalla lettura della sentenza impugnata non emerge, infatti, che l’appello sia stato introdotto con citazione anzichè con ricorso, nè che la corte del merito abbia disposto d’ufficio il mutamento del rito, anticipando la data dell’udienza di prima comparizione, nè, infine, che sia stata dibattuta la questione concernente la possibilità di conversione dell’atto nullo.

Non risulta, per contro, in alcun modo contrastata l’affermazione, che sorregge la pronuncia impugnata, di improcedibilità dell’appello per l’omessa notificazione dell’atto alla controparte entro il termine indicato nel provvedimento presidenziale e per la mancata richiesta di una proroga di tale termine in data anteriore alla sua scadenza.

Resta peraltro incomprensibile come, a fronte di una sentenza di primo grado pubblicata il 24.4.2013 ed impugnabile nel termine lungo di sei mesi, l’appello possa essere stato tempestivamente notificato il 25.11.2014.

Resterebbe assorbito il secondo motivo del ricorso, con il quale il ricorrente sostiene che l’atto di citazione in appello non poteva considerarsi nullo anche perchè rivolto contro capi della decisione di primo grado diversi da quelli inerenti la separazione.

Si propone pertanto di dichiarare il ricorso inammissibile, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non specificamente contestate dal ricorrente, che non ha depositato memoria.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Poichè la parte intimata non ha svolto difese, non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in esso menzionati.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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