Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4757 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4757 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17418-2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma,
alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro

NEGRI Marco;
– intimato avverso la sentenza n. 2663/40/2016 della Commissione tributaria
regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata il
4/05/2016;

Data pubblicazione: 28/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere dott. Lucio LUCIOTI’L

RILEVATO
— che in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di
rettifica e liquidazione relativo ad atto di compravendita di un villino a

dichiarato, con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributaria
laziale dichiara inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto
dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP che aveva accolto
il ricorso proposto dal contribuente avvero il predetto atto impositivo;
—che per la cassazione della predetta sentenza ricorre, con un unico
motivo, l’Agenzia delle entrate, cui non replica l’intimato;
—che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod.
proc. civ. (come modificato dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con
modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), risulta regolarmente
costituito il contraddittorio;
— che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con
motivazione semplificata;

CONSIDERATO
— che con il motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011,
sostenendo che i giudici di appello, pur ricorrendo le condizioni poste
dalla precitata disposizione, non ne aveva fatto applicazione;
—che il motivo è fondato e va accolto;
—che l’art. 39, comma 12, d.l. citato prevede che «Al fine di ridurre il
numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni
amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del
procedimento di cui al comma 9, le liti fiscali di valore non superiore a
2

seguito di accertamento del maggior valore dell’immobile rispetto a quello

20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31
dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in
ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere
definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del
giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’articolo

disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni: a)
[…]; b) […]; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente
comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì
sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi,
appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in
riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio […]»;
— che, al riguardo, questa Corte ha affermato il principio,
assolutamente condivisibile, secondo cui «In tema di condono fiscale, ai
sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in 1. n. 111 del
2011, la sospensione dei termini d’impugnazione è automaticamente
prevista fino al 30 giugno 2012 “per le liti fiscali che possono essere
definite”, per cui il presupposto applicativo dell’istituto non è
condizionato dalla presentazione di un’istanza di definizione, ma solo
dall’astratta definibilità della lite pendente»;
— che nel caso di specie neppure può revocarsi in dubbio, alla stregua
delle riproduzioni in ricorso, per autosufficienza, delle parti rilevanti
dell’avviso di accertamento e della sentenza di primo grado, che la lite
fosse astrattamente definibile ai sensi della citata disposizione, posto che il
valore della controversia era inferiore all’importo di ventimila Euro e la
lite era ancora pendente alla data del 31/12/2011, non essendo decorso il
termine lungo, ex art. 327 cod. proc. civ., per proporre appello (sentenza
della CTP depositata in data 25/05/2011, termine per impugnare scadente
il 7/01/2012);
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16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le

— che, conclusivamente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata
va cassata con rinvio, per l’esame nel merito delle questioni posti dalle
parti e rimaste assorbite, nonché per la regolamentazione anche delle
spese del presente giudizio di legittimità, alla competente Commissione
tributaria regionale, in diversa composizione;

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale del
Lazio, in diversa composizione.
Così deciso in Roma 11 25/01/2018

P.Q.M.

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