Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4757 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 03/02/2017, dep.23/02/2017),  n. 4757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4938-2015 proposto da:

LA DIAGNOSTICA DI L.M.N. E C. S.A.S. – RICORRENTE

CHE NON HA DEPOSITATO IL RICORSO ENTRO I TERMINI PRESCRITTI DALLA

LEGGE;

– ricorrente non costituita –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAIROLI N.24

presso lo studio dell’avvocato FAEDDA GIULIANA, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI GIACOBBE;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza di inammissibilità emessa il 28/04/2014 dalla

CORTE D’APPELLO DI MESSINA per il procedimento n. R.G. 620/2014,

nonchè la sentenza non definitiva n. 763/2013 del TRIBUNALE di

MESSINA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

La società “La Diagnostica di L.M.N. e C. s.a.s.” ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello stilata il 28 aprile 2014 e comunicata integralmente alle parti costituite con PEC del 14 maggio 2014 con la quale la Corte di Appello di Messina ha dichiarato l’appello proposto da “La Diagnostica di L.M.N. e C. s.a.s.” inammissibile nulla provvedendo per le spese; e avverso la sentenza non definitiva n. 763/13 del Tribunale di Messina che aveva rigettato l’eccezione di intervenuta cessazione materia del contendere rimettendo la causa sul ruolo per la decisone degli altri punti di domanda.

Si è costituito il Sig. S. chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è improcedibile per non essere stato depositato presso la cancelleria di questa Corte di cassazione nei termini di legge.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

PQM

Dichiara improcedibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1500,00 oltre spese prenotate a debito. Sussistono le condizioni per l’applicazione del doppio contributo a carico della società ricorrente.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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