Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4757 del 11/03/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4757 Anno 2016
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SPIRITO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso 20195-2013 proposto da:
RUGGIERO ANGIOLA RGGNGL49M49D010F, GENTILOMO GIACOMO
GNTGCM81B04G713V, elettivamente domiciliati in ROMA,
PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE AGOSTA, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati ROBERTA BECHI, CLAUDIO PINI
2015

giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti

2516
contro

PREMINVEST SRL , LAPENTA FRANCO;
intimati

1

Data pubblicazione: 11/03/2016

Nonché da:
PREMINVEST SRL, in persona dell’amministratore unico
nonché legale rappresentante Sig. GIANNI OVERI,
domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

BUIANI UMBERTO giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali contro

RUGGIERO ANGIOLA RGGNGL49M49D010F, GENTILOMO GIACOMO
GNTGCM81B04G713V, LAPENTA FRANCO;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1011/2012 della CORTE
D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/07/2012,
R.G.N. 2308/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
udito l’Avvocato ERMANNO BUJANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale, inammissibilità del
ricorso incidentale;

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dagli avvocati MASSIMO ANGELINI, ERMANNO BUJANI,

R.G. 20195/13

Svolgimento del processo

Il tribunale di Pistoia respinse la domanda proposta dai
Ruggiero/Gentilomo contro la Preminvest srl perché fosse
condannata a risarcire loro i danni subiti in proprio e

le subito da Antonino Gentilomo, marito della Ruggiero e
padre del Gentilomo, conseguito al crollo del tetto di un
immobile della società convenuta. Gli attori avevano sostenuto che quest’ultima aveva incaricato tal Lapenta (poi
chiamato in giudizio su iniziativa della società convenuta)
di accertare le cause delle infiltrazioni provenienti dal
menzionato tetto nei giorni di pioggia. Il Lapenta s’era, a
sua volta, rivolto al suo collaboratore Gentilomo. I due,
giunti al centro della copertura, avevano sfondato con il
loro peso la lastra di

eternit

intrisa d’acqua ed erano

precipitati al suolo per circa sei metri. La sentenza assolutoria è stata confermata dalla Corte d’appello di Firenze.
Propongono ricorso per cassazione i Ruggiero/Gentilomo attraverso tre motivi. Risponde con controricorso la Preminvest srl, la quale propone ricorso incidentale condizionato. Le parti hanno depositato memorie per l’udienza.
Motivi della decisione

Il primo motivo – violazione di legge – sostiene che il
giudice, nell’affermare che l’infortunio s’è verificato nel

Cons. Spi to est.

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quali eredi della vittima conseguenti all’infortunio morta-

R. G. 20195/13

corso dell’esecuzione di un contratto di lavoro,

“erronea-

mente mostra di ritenere” che la fattispecie vada esaminata
sotto il profilo della responsabilità contrattuale, laddove, invece, ad essa deve essere applicata la disposizione

bilità extracontrattuale oggettiva escludibile soltanto attraverso la dimostrazione che i danni cagionati dalla rovina dell’edificio non siano riconducibile a vizi di costruzione o difetto di manutenzione. Prova che la convenuta società non ha, in concreto, offerto.
Il secondo motivo – violazione di legge e vizio della motivazione – inquadrando la vicenda nell’ipotesi di rovina
d’edificio, sostiene che non è stato provato che i due muratori fossero a conoscenza delle condizioni di precarietà
del tetto e che di tali condizioni fossero stati informati
dalla proprietaria committente, rispetto alla quale la condotta dei due artigiani era non solo evitabile e imprevedibile ma addirittura prevista.
Il terzo motivo – violazione di legge e vizio della motivazione – sostiene che il giudice avrebbe dovuto quanto meno
escludere che la condotta della vittima fosse stata causa
esclusiva della sua morte e ritenerne il concorso colposo
ed il limitato contributo causale nella produzione
dell’evento. Ciò sempre sul presupposto che la committente

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dell’art. 2053 c.c., che configura un’ipotesi di responsa-

R.G. 20195/13

non ha provato né il mancato difetto di manutenzione, né
l’imprevedibilità ed inevitabilità della condotta.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono
infondati.

extracontrattuale della dedotta responsabilità della società resistente, sotto il profilo, in particolare, della responsabilità da rovina d’edificio, di cui all’art. 2053
c.c. Sostiene, dunque, che non sia stata offerta la prova
liberatoria prevista da quest’ultima disposizione a carico
del proprietario dell’edificio.
Dai fatti, così come accertati, il giudice ha correttamente
escluso che nella concreta vicenda possa essere individuata
la speciale responsabilità extracontrattuale summenzionata.
Quest’ultima presuppone che l’efficienza causale nella produzione del danno sia attribuibile direttamente
all’edificio rovinato, prescindendo del tutto da qualsiasi
apporto eziologico del suo proprietario. Così come nella
responsabilità per cosa in custodia è la cosa a procurare
il danno e nella responsabilità per danno cagionato da animali è l’animale a produrre il danno, senza che assuma alcun rilievo il comportamento dei rispettivi proprietari.
Nella fattispecie, così come accertata nei giudizi di merito, è incontroverso che: la Preminvest incaricò il Lapenta
(titolare di un’impresa edile) di verificare le cause delle

Cons. Spirftoest.

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La tesi difensiva dei ricorrenti fonda tutta sulla natura

R.G. 20195/13

infiltrazioni provenienti dal tetto dell’edificio; il Lapenta portò con sé il cugino Gentilomo che (a detta degli
stessi attori – cfr. pag. 5 della sentenza) era esperto artigiano edile, munito delle strutture tecniche necessarie a

quest’ultima circostanza fu comunicata dal Lapenta alla società al fine di giustificare l’intervento congiunto del
Gentilomo; saliti sul tetto i due avanzarono verso il centro della copertura e la lastra di eternit, intrisa
d’acqua, si sfondò sotto il loro stesso peso, facendoli rovinare al suolo dall’altezza di circa sei metri.
Così stando le cose, è agevole dedurne (come hanno fatto i
giudici del merito) che la fattispecie concreta non è sussumibile in quella astratta dell’art. 2053 c.c. Nel caso
che ci interessa non è stato il dinamismo proprio
dell’edificio a produrre il danno attraverso la propria rovina; piuttosto, è stata l’azione imperita ed imprudente
dei due artigiani a farlo. Sono stati loro – incaricati di
effettuare l’indagine ed, in astratto, muniti
dell’esperienza per farlo, per prevedere e prevenire il pericolo – che hanno azionato il meccanismo eziologico che ha
prodotto l’evento mortale; che si sono avventurati, senza
alcuna cautela, su quella lastra di eternit intrisa
d’acqua. E’ stato il loro peso a cagionare la rottura della

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• raggiungere la copertura e valutare la situazione;

R.G. 20195/13

lastra, alla quale ha fatto seguito la loro caduta nel vuoto.
In quest’ordine di idee, è del tutto inconcludente il richiamo alla responsabilità contrattuale alla quale i ricor-

solto la società perché hanno attratto la vicenda
nell’ambito della responsabilità contrattuale, ma perché
hanno escluso del tutto un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale, soprattutto sotto il profilo della responsabilità da rovina d’edificio. Così come è del tutto fuori
luogo invocare il concorso di colpa, posto che alla società
non può essere attribuito non solo la colpa ma, soprattutto, nessun apporto causale.
Per queste considerazioni il ricorso deve essere respinto.
Il ricorso incidentale condizionato della controparte deve
essere dichiarato assorbito. I ricorrenti vanno condannati
in solido a rivalere la controricorrente delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.
Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito
l’incidentale. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C 8.200,00, di cui C 8.000,00 per compensi, oltre
spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13
comma l quater del DPR n. 115 del j02, dà atto della sus-

Cons.

o est.

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renti fanno riferimento; i giudici del merito non hanno as-

R.G. 20195/13

sistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso prin-

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2015

IDEPOSITATO IN CANCELLERIA

cipale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

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