Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4756 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 25/02/2011), n.4756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12457/2010 proposto da:

ITALIAN HOSPITAL GROUP SPA ((OMISSIS)) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

MONTE PRAMAGGIORE 16, presso lo studio dell’avvocato COSTANTINO

GIOVANNI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.A.M.T. ((OMISSIS)) elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA SS. APOSTOLI 81, presso lo studio

dell’avvocato VINCENTI Francesco, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SIGISMONDO MEYER VON SCHAUENSEE, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6215/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

20.7.09, depositata il 15/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per la ricorrente l’Avvocato Giovanni Costantino che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza de 20.7.2009 – 15.1.2010 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto il ricorso per impugnazione di licenziamento proposto da D.A. M.T. nei confronti della Italian Hospital Group spa; la Italian Hospital Group spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi; D.A.M.T. ha resistito con controricorso; a seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte della ricorrente, la causa è stata decisa in Camera di consiglio.

2. Con il primo motivo la ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto tardiva la sua costituzione nel giudizio di primo grado, stante che il deposito della memoria di costituzione era avvenuto il giorno successivo (lunedì) alla data di scadenza del termine, cadente di domenica.

La Corte territoriale, nel ritenere la tardività della costituzione, ha fatto applicazione del principio, sancito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’art. 155 c.p.c., comma 5 (introdotto dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano “a ritroso”, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con previsione del termine medesimo (cfr, Cass., n. 11163/2008); analogo principio era stato comunque già fissato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla disciplina vigente prima della novella del 2005 (cfr., ex plurimis, Cass., n. 19041/2003).

3. Con il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente siccome connessi, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia ritenuto l’ammissibilità delle prove offerte con la tardiva costituzione in prime cure in forza dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., e che non sia stata data motivazione del mancato esercizio di tali poteri.

La Corte territoriale ha deciso sul punto richiamando l’insegnamento della giurisprudenza territoriale secondo cui, nel rito dei lavoro, i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi d’ufficio, ma suppongono, tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell’integrazione affidata alle prove ufficiose (cfr, ex plurimis, Cass., n. 17178/2006), laddove, nella specie, i documenti che, secondo l’assunto della parte ricorrente, avrebbero legittimato il ricorso ai poteri istruttori ufficiosi, non erano stati tuttavia, come meglio indicato in prosieguo, ritualmente acquisiti.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la mancata ammissione delle prove documentali siccome tardivamente prodotte. La Corte territoriale, nel non ammettere tali produzioni, si è conformata all’insegnamento della Suprema Corte secondo cui le preclusioni probatorie proprie del rito del lavoro si applicano anche alle prove documentali, salvo il caso, non ricorrente nella fattispecie, che le produzioni tardive siano giustificate dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale successivamente al ricorso ed alla memoria di costituzione (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 8202/2005).

5. In sostanza la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione e i motivi di ricorso non offrono elementi per mutare gli orientamenti seguiti.

Il ricorso va quindi rigettato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta), oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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