Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4756 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28174-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 639/23/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il

26/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 639/23/20187, depositata il 26.2.2018 non notificata, la CTR della Puglia – sezione staccata di Lecce rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di M.G. avverso la sentenza della CTP di Lecce, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento di revisione del classamento.

L’Agenzia del Territorio, all’esito del procedimento di verifica delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto – valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, in applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, – aveva notificato all’intestatario catastale indicato in epigrafe la rideterminazione della classe di merito e della rendita catastale.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Parte intimata non ha spiegato difese.

1. Con il motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e della L. n. 662 del 1996, art. 3 comma 154, lett. E), (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), assumendo che la CTR avrebbe omesso di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all’interno di uno stesso Comune, così consentendo la revisione massiva dei classamenti degli immobili ivi ubicati; sarebbe dunque incorsa in errore di diritto la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini del soddisfacimento dell’obbligo motivazionale degli avvisi di accertamento impugnati, aveva ritenuto necessario che l’atto dovesse pur sempre tener conto dei fattori edilizio – posizionali propri dell’unità immobiliare oggetto di accertamento.

La censura non è fondata.

1.1. Orbene, così come hanno chiarito le sezioni unite (Cass., sez. un., 18 aprile 2016, n. 7665, p. 11), quando si procede all’attribuzione di ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia competente deve specificare se il mutamento è dovuto ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona in cui si colloca l’unità immobiliare e, nel caso, indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano (…), trattandosi di uno dei possibili presupposti del riclassamento (…).

1.2. In particolare quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non è la mera evoluzione del mercato immobiliare, nè la mera richiesta del Comune, bensì l’accertamento di una modifica nel valore degli immobili presenti nella microzona, attraverso le procedure previste dal successivo comma 339, ed elaborate con la Det. direttoriale del 16 febbraio 2005, (G.U. n. 40 del 18 febbraio 2005), cui sono allegate linee guida definite con il concorso delle autonomie locali. Nello specifico, l’intervento è possibile nelle microzone “per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato (…) e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali” (comma 335). Per il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 2, comma 1, la microzona è una porzione del territorio comunale, spesso coincidente con l’intero Comune, che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonchè nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane; in ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti. Questo insieme di disposizioni ribadisce e presuppone che il singolo classamento debba avvenire mediante l’utilizzo e la modifica del reticolo di microzone, avente portata generale in ambito comunale. Si tratta di atti amministrativi, non dissimili da altri di valenza urbanistica e di natura pianificatoria o programmatoria per la P.A., essendo volti a risolvere specifici problemi tecnico-estimativi posti in astratto dall’ordinamento fiscale e destinati ad operare nei confronti di una generalità indeterminata di destinatari, individuabili solo ex post.

1.3. Sul punto la Corte delle Leggi, nel convalidare la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, (C. Cost., primo dicembre 2017, n. 249), afferma che la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335, non presenta profili d’irragionevolezza. La decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale.

Può quindi ritenersi non irragionevole che l’accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona abbia una ricaduta sulla rendita catastale. Il conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di un’accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo (p.7.2). Peraltro la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (p.7.3).

1.4. I requisiti primi dell’atto di accertamento, laddove esso tragga impulso da una “verifica per microzone” secondo la previsione del comma 335, sono dunque costituiti dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio di cui al successivo comma 339, dalla richiesta del Comune dalla quale il potere di rettifica ha tratto impulso e dai dati essenziali del procedimento estimativo delineato dal ridetto comma 335, e dalle citate fonti normative integrative (valore medio di mercato della singola microzona, valore catastale medio delle medesima microzona e rapporto tra i due valori; valore medio di mercato dell’insieme delle microzone comunali, valore catastale medio dell’insieme delle microzone comunali e relativo rapporto tra i due valori; scostamento tra i due valori di rapporto; cfr., per una parziale disamina, Cass., sez. 5, 19 ottobre 2016, n. 21176).

1.5. Il tenore dell’atto impugnato, per come riassunto nella sentenza d’appello ed indicato nei suoi tratti essenziali nello stesso ricorso, non risponde affatto proprio a quei requisiti primi e indefettibili sopra indicati.

Nella specie mancano proprio quei dati primigeni ed essenziali del peculiare procedimento valutativo delineato dal comma 335, e dalle fonti normative integrative, apprestandosi da parte del fisco un compendio motivazionale affidato a formule stereotipate e di stile, se non meramente riproduttive di precetti normativi. Il che dà luogo a una motivazione sostanzialmente figurativa e praticamente apparente, che, nel caso specifico, non può nemmeno essere etero-integrata con riferimento ad elementi resi comunque disponibili ovvero conoscibili (L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3), attesa la laconicità della presupposta Det. direttoriale del 28 novembre 2010, (G.U., n. 286 del 07/12/2010; v. L. finanziaria 2008, art. 1, comma 361). Il vizio motivazionale dell’atto impugnato è, dunque, genetico e di per se stesso di gravità tale da invalidarlo nella sua interezza.

1.6. Quanto sopra, essendo addirittura l’atto impugnato carente dei requisiti primari, consente di pervenire alla medesima conclusione di rigetto del ricorso erariale cui questa Corte è giunta in analoghe controversie relative alla revisione del classamento delle unità immobiliari ubicate nelle microzone 1 e 2 del Comune di (OMISSIS) (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. nn. 16629 e 16631, depositate il 25 giugno 2018; Cass. sez. 6-5, ord. nn. 17408, 17409, 17410, 17411, 17412 e 17413, depositate il 3 luglio 2018; Cass. sez. 6-5, ord. nn. 17203, 17204, 17205, 17206, 17207 e 17221, depositate il 2 luglio 2018); ciò senza che occorra approfondire la diversa prospettiva ermeneutica ivi seguita, cui ha fatto riferimento la stessa sentenza impugnata, secondo diverse pronunce di questa Corte (v. Cass., sez. 6-5, ord. 3 marzo 2018, n. 17413; conf. Cass. sez. 5, 29 settembre 2017, n. 22900; Cass. sez. 6-5, 9 marzo 2015, n. 4712), sulla necessità di riscontri estimativi individualizzanti quando si procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare: riscontri, questi ultimi, ovviamente e pacificamente mancanti nell’atto impugnato.

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione di parte intimata.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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