Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4755 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 23/02/2021), n.4755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 759/2014 promosso da:

T.V., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Capponi

16, presso lo studio dell’avv. Carlo Cermignani, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avv. Guglielmo Barone in virtù di procura

speciale a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 267/18/12 della CTR della Sicilia, depositata

il 22/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 267/18/12, depositata il 22/11/2012, la CTR della Sicilia, ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato il ricorso originariamente proposto dal contribuente contro gli avvisi di accertamento n. (OMISSIS) (riferito all’anno 2003), n. (OMISSIS) (riferito all’anno 2004), n. (OMISSIS) (riferito all’anno 2005), con i quali veniva accertato un maggior reddito ai fini IRPEF.

Avverso la sentenza di appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi di impugnazione.

L’intimata ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità dell’impugnazione avversaria.

In data (OMISSIS), la ricorrente ha depositato copia dellè domande di definizione agevolata unitamente alla copia delle ricevute di versamento della prima rata dei versamenti conseguentemente dovuti, per gli effetti previsti dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, conv. con modif. in L. n. 96 del 2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il processo è rimasto sospeso fino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con modif. in L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della prima rata dell’importo liquidato in applicazione del beneficio.

Non risulta documentato il diniego della definizione, che l’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto notificare al contribuente entro il 31 luglio 2018 (citato D.L., art. 11, comma 10, prima parte), nè la parte che ne aveva interesse ha presentato istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio, ai sensi del citato art., comma 10, quarta parte.

Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto.

2. Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione di legge (D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, ultimo periodo).

3. Tenuto conto dell’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per le statuizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, art. 1, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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