Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4754 del 28/02/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 28/02/2018, (ud. 24/01/2018, dep.28/02/2018),  n. 4754

Fatto

– che in controversia relativa ad impugnazione di avviso di accertamento ai fini IVA, IRPEG ed IRAP per l’anno di imposta 2005, la Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza in epigrafe dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza di primo grado, per “irregolarità della sottoscrizione dell’atto” in quanto “non risulta(va) autenticata la firma del soggetto che ha conferito l’incarico” difensivo;

– che per la cassazione della sentenza di appello ricorre con due motivi la società contribuente, cui non replica l’intimata, che si limita a depositare istanza di partecipazione alla eventuale udienza pubblica di discussione;

– che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale la ricorrente ha depositato memoria;

– che il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

– che con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sul secondo atto di appello, riunito al primo, che essa società contribuente aveva proposto nei termini per sanare il vizio rinvenibile nel primo appello, di omessa certificazione della autografia della sottoscrizione del legale rappresentante della società contribuente in calce all’incarico conferito al difensore abilitato;

– che con il secondo motivo viene dedotta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 3, art. 18, commi 3 e 4, art. 22, comma 5 e art. 182 c.p.c.; sostiene la ricorrente che la CTR aveva erroneamente dichiarato l’inammissibilità del primo atto di appello per difetto di procura omettendo di assegnare alla parte un termine per sanare l’irregolarità;

– che i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono fondati e vanno accolti;

– che, invero, nella specie è pacifico che il primo atto di appello era viziato dalla mancata autenticazione della sottoscrizione del soggetto che aveva conferito l’incarico al difensore abilitato e che la società contribuente, per sanare il predetto vizio, aveva provveduto a notificare alla controparte, nei termini (come è dato desumere dalle indicazioni riportate nel frontespizio della sentenza impugnata, da cui risulta che il primo atto di appello venne depositato in data 17/11/2010 ed il secondo appena quindici giorni dopo, il 2/12/2010), un nuovo atto di appello, che la CTR aveva riunito al primo;

– che, pertanto, al cospetto di tale situazione processuale la Commissione d’appello non poteva ignorare, come ha invece fatto, il secondo atto di appello, riunito al primo, in relazione al quale avrebbe comunque dovuto emettere una qualche pronuncia in quanto impugnazione tempestivamente riproposta (entro il termine breve decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata – cfr. Cass. n. 22957 del 2010; conf. n. 2478 del 2016), in assenza di pronuncia di inammissibilità del primo, e ciò in virtù del principio giurisprudenziale in base al quale la notifica di una secondo atto di appello “non consuma il potere di impugnazione, atteso che la consumazione del diritto di impugnazione presuppone l’esistenza – al tempo della proposizione della seconda impugnazione – di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente, per cui, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, è legittimamente consentita la proposizione di un’altra impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, purchè il relativo termine non sia decorso. Per la verifica della tempestività della seconda impugnazione, occorre aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve il quale, solo in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata, può farsi decorrere dalla data di proposizione della prima impugnazione che equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata” (Cass. n. 22957 del 2010; conf. n. 7344 del 2012, n. 2478 del 2016);

– che anche se la CTR avesse ritenuto il secondo atto di appello non idoneo a sanare il vizio del primo, avrebbe dovuto comunque attivare il meccanismo di regolarizzazione dell’incarico al difensore previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, vigente ratione temporis, in tal senso essendosi recentemente espressa anche il Supremo consesso di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U., n. 29919 del 2017) che ha affermato che “non sussistono preclusioni ermeneutiche ostative all’applicabilità anche al giudizio di appello del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5”, con la conseguenza che, quando in tale giudizio la parte, già munita di assistenza tecnica in primo grado, ne sia invece priva, la CTR deve impartire le disposizioni necessarie per consentire al ricorrente di regolarizzare la propria posizione processuale;

– che, in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR che riesaminerà nel merito la vicenda processuale adeguandosi ai principi su esposti e regolamentando anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2018

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