Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4754 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 25/02/2011), n.4754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11900/2010 proposto da:

TRENITALIA SPA ((OMISSIS)) Società con socio unico, soggetta

all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato

Spa – in persona dell’institore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI GERARDO

&

PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avv. VESCI Gerardo, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in

ROMA/VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio degli Avvocati

ANTONUCCI Paolo e BRUSCHI FLAVIA, che la rappresentano e difendono,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6489/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

25/9/08, depositata il 05/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per la ricorrente l’Avvocato GAETANO GIANNI’ per delega

dell’Avvocato GERARDO VESCI che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

LIBERTINO ALBERTO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 25.9.2008 – 5.11.2009 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Trenitalia spa nei confronti di C.R., ritenendo che la disposizione del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in L. n. 863 del 1984, secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del relativo rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comporta la computabilità di tale periodo anche quando l’anzianità di servizio è presa in considerazione da discipline meramente contrattuali, quali, come nel caso di specie, il passaggio automatico di livello stipendiale per anzianità.

Avverso la suddetta sentenza la Trenitalia spa ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, lamentando l’erronea interpretazione della normativa di riferimento, nonchè vizio di motivazione; C.R. ha resistito con controricorso.

A seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte della ricorrente, la causa è stata decisa in Camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c..

2. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr Cass., SU, n. 20074/2010) hanno composto il contrasto formatosi nella giurisprudenza della Sezione Lavoro enunciando il principio in base al quale la disposizione contenuta nel D.L. n. 726 del 1984, art. 3, commi 5 e 12, convertito in L. n. 863 del 1984, secondo cui in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva.

3. Poichè la Corte territoriale ha seguito tale orientamento, le doglianze svolte non possono essere accolte e il ricorso va quindi rigettato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

I contrasti interpretativi insorti consigliano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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