Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4754 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27711-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.S., nella qualità di erede di

G.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. ANTONELLI 50,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ALESSANDRI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO OSNATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 573/18/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11 /2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 573/1/2018, depositata il 19.2.2018 non notificata, la CTR della Emilia Romagna dichiarava inammissibile l’appello proposto nei confronti di G.M.G. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Ferrara che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’impugnazione sull’avviso di accertamento catastale relativo a nuova determinazione di classamento e rendita catastale.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

L’intimata resiste con controricorso.

1. Con il motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40, degli artt. 299 e 300 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando che la CTR aveva ritenuto inammissibile l’appello notificato al procuratore costituito della parte, nelle more del giudizio deceduta.

La censura è fondata.

Questa Corte ha affermato che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parie deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante (Cass. 15295/2014; Cass. 11072/2018; Cass. 20964/2018).

Nella specie la parte, costituita nel giudizio di primo grado a mezzo di procuratore, è deceduta nel corso del giudizio, senza che l’evento sia stato dichiarato in udienza, nè notificato alla controparte.

L’ufficio ha, dunque, correttamente notificato l’appello al procuratore costituito della parte deceduta. L’erede si è peraltro costituito con controricorso, sebbene per far valere l’eccezione di inammissibilità.

Il ricorso va dunque accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame alla CTR della Emilia Romagna in diversa composizione, che esaminerà l’appello dell’ufficio e liquiderà le spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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