Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4754 del 23/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 09/12/2016, dep.23/02/2017), n. 4754
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7834-2014 proposto da:
C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MAGNAGRECIA
13, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO DI LASCIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato SANDRA SALVIGNI giusta delega
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA FALLIMENTARE (OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso il provvedimento n. R.G. 3414/2008 del TRIBUNALE di LATINA,
depositato il 26/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 7834 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:
“Il Tribunale di Latina ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da C.M. in ordine alla natura privilegiata del credito di cui la stessa, in qualità di cessionaria, ha richiesto l’ammissione. A sostegno della decisione il Tribunale ha affermato che a prescindere dall’insussistenza del requisito formale dell’iscrizione nella sezione speciale dei piccoli imprenditori, non sussistevano i requisiti dimensionali minimi per la qualificazione giuridica d’impresa artigiana. In particolare a tale conclusione si perveniva dal riscontro del libro fatture, del libro dei beni ammortizzabili, del libro acquisti e vendite nonchè dei modelli unici degli anni 2003/2004/2005. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione C.M. contestando nel primo motivo sotto il profilo della violazione di legge l’esclusione della qualificazione di piccolo imprenditore artigiano in capo al cedente nonostante le deposizioni testimoniali inequivocabili al riguardo e sottolineando che il Tribunale ha fatto riferimento ad una documentazione contabile che non è stata nè ammessa nè depositata.
La censura è inammissibile perchè richiede a questa Corte una diversa valutazione dei fatti, già di per sè insindacabile, fondata su deposizioni testimoniali solo genericamente indicate e sulla negazione dell’esame di documenti specificamente analizzati dal giudice del merito secondo quanto riportato nella pronuncia.
Nel secondo motivo viene sostanzialmente dedotta l’omessa pronuncia sulla domanda così dovendosi interpretare ex S.U. 17931 del 2013 il vizio erroneamente rubricato, avente ad oggetto una somma più ampia di quella riconosciuta in via chirografaria.
La censura è manifestamente fondata. La pronuncia del Tribunale non fa cenno di questa censura pure specificamente formulata in ricorso, così come riscontrato dall’esame degli atti eseguito secondo gli esatti riferimenti della parte.
L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del terzo relativo al regime delle spese di lite.
In conclusione ove si condividano i predetti rilievi, deve essere accolto il secondo motivo ed assorbito il terzo”.
Il Collegio, esaminata la memoria, osserva che oggetto del primo motivo di ricorso con riferimento all’esame di documenti non prodotti costituisce errore revocatorio da far valere ex art. 395 c.p.c., n. 4. In sede di ricorso ordinario l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito è insindacabile anche in ordine all’esame dei documenti posti a base della decisione.
In conclusione deve essere dichiarato inammissibile il primo motivo, accolto il secondo ed assorbito il terzo con rinvio al Tribunale di Latina in diversa composizione.
PQM
Dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, assorbito il terzo. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di latina in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017