Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4753 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4753 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

Data pubblicazione: 28/02/2018

ORDINANZA
sul ricorso 489-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.E. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEII,0
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
GRANATA ANNA MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA
piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIAMPIERO M. TROVATO;

– contro ricorrente e ricorrente incidentale contro

R)C,H i

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. SEDE PROVINCIALE DI
C ATANI A;

– intimataavverso la sentenza n. 4942/17/2015 della COMMISSIONE

DISTACCATA di CATANIA, depositata il 27/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
NIANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 19 novembre 2015 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, dichiarava
inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio
locale, avverso la sentenza n. 13/4/11 della Commissione tributaria
provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso di Granata Anna
Maria contro la cartella di pagamento per imposte erariali 1990/1992.
La CTR osservava in particolare che il mancato deposito della ricevuta
di spedizione del gravame agenziale impediva la verifica officiosa della
tempestività del gravame medesimo e della costituzione dell’appellante,
il che appunto implicava l’inammissibilità dell’impugnazione proposta.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso la contribuente, che peraltro propone
ricorso incidentale condizionato.
L’intimato Agente della riscossione non si è difeso.
Considerato che:
Ric. 2017 n. 00489 sez. MT – ud. 24-01-2018
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TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE

Con l’unico motivo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ.- l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa
applicazione degli artt. 22, comma 1, 53, comma, 2, d.lgs. 546/1992,
poiché la CFR ha affermato l’inammissibilità dell’appello del suo
ufficio locale per il mancato deposito della ricevuta della sua

La censura è fondata.
Va ribadito che «Nel processo tributario, non costituisce motivo
d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato
direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il
ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il
termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del
destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta
di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di
spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura
meccanografica ovvero con proprio timbro datano. Solo in tal caso,
infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima
funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;
invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione
manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione
sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività
della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del
plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine
di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)» (Sez. U,
Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 – 03- 02).
La sentenza impugnata è chiaramente difforme dal principio di diritto
riveniente da tale arresto giurisprudenziale, dovendosi peraltro rilevare
in fatto ex actis, l’accesso ai quali è consentito a questa Corte trattandosi
di error in procedendo, che l’avviso di ricevimento della raccomandata
Ric. 2017 n. 00489 sez. MT – ud. 24-01-2018
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spedizione postale.

contenente il gravame agenziale è stato consegnato al destinatario il 22
febbraio 2012, ciò in particolare emergendo sia dalla data manoscritta a
latere della sottoscrizione del consegnatario sia dalla data conforme del
timbro postale apposto sull’ avviso di ricevimento stesso.
Ne deriva quindi la tempestività del gravame, essendo stata la sentenza

medesima stata notificata, scadendo il termine per appellarla, secondo
le disposizioni processuali applicabili ratione temporis, dopo un anno e 46
giorni per la sospensione feriale, perciò appunto il 22 febbraio 2012.
L’accoglimento del ricorso agenziale implica necessariamente l’esame
del ricorso incidentale condizionato della contribuente.
Con tale impugnazione è dedotto un unico mezzo —ex art. 360, primo
comma, n. 4, cod. proc. civ.- per violazione dell’art. 53, comma 2,
d.lgs. 546/1992, affermandosi il vizio procedurale della sentenza
impugnata, poiché la CFR non ha dichiarato l’inammissibilità
dell’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, in quanto
notificato esclusivamente alla contribuente e non all’Agente della
riscossione.
La censura è fondata, ma implica una conseguenza giuridica diversa da
quella indicata dalla controricorrente.
Va infatti ribadito che «In tema di contenzioso tributario, in caso di
litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause
anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura
sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte
le parti non determina l’inammissibilità del gravame, ma la necessità
per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi
dell’art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa, pena
la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l’ha

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appellata depositata il 7 gennaio 2011 e quindi, non essendo la

concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità» (Sez. 5,
Sentenza n. 10934 del 27/05/2015, Rv. 635458 – 01).
La conseguenza della mancata notifica dell’appello all’Agente della
riscossione, parte del processo di primo grado non costituitasi nel
secondo, non è quindi quella affermata dalla ricorrente incidentale,

contraddittorio non integro, e la necessità della liminare emissione da
parte della CTR siciliana del correlativo ordine di integrazione del
contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso,
Riscossione Sicilia spa.
In conclusione, difformemente dalla proposta del relatore comunicata
alle parti, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo unico
dedotto con il ricorso principale dell’Agenzia delle entrate e, nei
termini di cui sopra, in relazione al motivo di ricorso incidentale
condizionato della contribuente, con rinvio al giudice a quo per nuovo
esame, previa integrazione del contraddittorio nei confronti
dell’Agente della riscossione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso principale e quello incidentale condizionato
della contribuente nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia,
sezione distaccata di Catania, in diversa composizione, anche per le
spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 24 gennaio 2018

bensì la nullità del processo d’appello, in quanto svoltosi a

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