Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4753 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 25/02/2011), n.4753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11639/2010 proposto da:

P.R. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 18, presso lo studio degli avvocati

CONTESTABILE Silvia e DE MARCHI ANDREA, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TORO ASSICURAZIONI SPA – cessionaria delle aziende – di Toro

Assicurazioni SpA e di Alleanza Assicurazioni SpA in persona del suo

amministratore delegato ed inoltre A.C., entrambi

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SANT’ALBERTO MAGNO 9, presso

lo studio dell’avvocato SEVERINI Gaetano, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PIERO DE DONATO, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2815/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

31.3.09, depositata il 30/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Silvia Contestabile che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 31.3 – 30.12.2009 la Corte d’Appello di Roma, accogliendo l’appello incidentale proposto dalla Toro Assicurazioni spa e ritenendo quindi assorbito quello principale svolto da P.R., rigettò le domande risarcitorie svolte da quest’ultimo nei confronti della Compagnia assicurativa, all’epoca dei fatti sua datrice di lavoro, e del dipendente di quest’ultima A.C..

Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, P. R. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo; gli intimati Toro Assicurazioni spa ed A.C. hanno resistito con unico controricorso.

A seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte del ricorrente, la causa è stata decisa in Camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c..

2. Va preliminarmente osservato che il ricorrente assume l’avvenuta notifica della sentenza impugnata in data 3.3.2010; la copia fotostatica di tale sentenza prodotta nel presente giudizio di cassazione è tuttavia priva della relata di notifica e dell’attestazione di conformità all’originale (presente invece, quest’ultima, sul retro dell’ultima pagina di una diversa sentenza della Corte d’Appello di Roma – la n. 2818/09 – resa fra altre parti, depositata in atti).

Vanno ribaditi i seguenti principi di diritto:

la previsione, di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui a comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitarle soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve; nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte dei controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 9005/2009; Cass., n. 25070/2010);

secondo quanto prescrive l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile qualora non risulti dal fascicolo di ufficio recante i documenti originali allegati allo stesso che sia stata depositata, unitamente al ricorso, la copia autentica del provvedimento impugnato, contenente, come tale, la certificazione di conformità all’originale proveniente da chi ha autorità per verificarne la corrispondenza all’originale stesso (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13566/2001; 16238/2002;

14153/2003).

3. Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida, per entrambi i controricorrenti, in Euro 30,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA