Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4753 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27502-2018 proposto da:

COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 388, presso lo studio

dell’avvocato SILVIA SCOPELLITI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO PAOLO CAVALCANTI;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1201/18/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

23/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR del Lazio con sentenza n. 1201/18/2018, depositata il 23.2.2018 accoglieva l’appello proposto da C.M. avverso la sentenza della CTP di Latina che aveva rigettato il ricorso della contribuente su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento Ici per l’anno 2008, in relazione a un’area edificabile di sua proprietà, sul presupposto della prescrizione del termine di riscossione quinquennale non ritenendosi operare, nella specie, il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario.

Avverso la sentenza della CTR il Comune di Latina ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

La contribuente non ha spiegato difese.

1.Con il motivo il ricorrente deduce la violazione della L. n. 296 del 2006, art. ,1 comma 161, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, evidenziando che erroneamente la CTR non aveva considerato che l’avviso era stato spedito entro il termine di prescrizione quinquennale.

La censura è fondata.

E’ incontestato che l’avviso sia stato consegnato alle poste il 22.12.2014, entro il termine quinquennale per la riscossione del tributo afferente l’anno di imposta 2008, e ricevuto dal contribuente nel gennaio 2015.

Il dato normativo di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, porta ad affermare che il termine quinquennale ivi previsto (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati) per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio è un termine di decadenza. La giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 22 luglio 2015, n. 20213; Cass. sez. 6-5, ord. 14 maggio 2013, n. 11497; Cass. sez. 5, 23 febbraio 2010, n. 4283) riferisce alle ipotesi della prestazione che il contribuente è tenuto a corrispondere periodicamente in virtù dell’originaria dichiarazione o delle variazioni intervenute e successivamente regolarmente comunicate all’ente impositore, che non richiede alcun previo accertamento (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22248). “in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria” (Cass. 385/2017 Cass. n. 18643/2015; Cass. n. 22320/2014).

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio per l’esame del merito della controversia e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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