Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4753 del 11/03/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 4753 Anno 2016
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 1859-2013 proposto da:
CANNOLETTA GREGORIO CNNGGR27C25L776C, IURATO MARIA
RTIMRA23L69L049M, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE GIGLI,

che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLO SCALETTARIS giusta


2015

procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrenti –

2327
contro

CIVIDIN DIVITO o DI VITO LUIGIA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 138, presso lo

1

Data pubblicazione: 11/03/2016

studio

dell’avvocato

GIULIO

BELLINI,

che

la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato WALTER
GADDIA giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente

di TRIESTE, depositata il 24/11/2011, R.G.N. 274/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato GIUSEPPE GIGLI;
udito l’Avvocato GIULIO BELLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’inammissibilità o manifesta infondatezza del
ricorso e condanna aggravata alle spese;

2

avverso la sentenza n. 749/2011 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Trieste ha conferma il rigetto della domanda proposta da
Cannoletta Gregorio e Iurato Maria nei confronti di Cividin Divito Luigia volta a
ottenere il risarcimento dei danni dovuti all’allagamento del proprio
appartamento a seguito della rottura di una valvola di chiusura dell’acqua sita
nell’appartamento della Cividin.

con tre motivi.
Resiste con controricorso Cividin Divito Luigia.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo si denunzia violazione dell’articolo 1117 c.c. e
dell’articolo 2051 c.c. in relazione all’articolo 360 n.3 c.p.c e vizio di
motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 numero cinque
c.p.c.
2.Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’articolo 2051 c.c. in
relazione all’articolo 360 numero 3 e vizio di motivazione.
3.1 motivi si esaminano congiuntamente perché strettamente connessi e sono
infondati .
La Corte di merito ha affermato che , indipendente del posizionamento della
valvola dell’acqua all’interno dell’appartamento del resistente o fuori dallo
stesso sulla tubatura condominiale , dagli accertamenti della c.t.u. risultava
che la valvola si era rotta per lo scioglimento delle acque nell’impianto
condominiale, che hanno fatto pressione ed hanno determinato la rottura della
valvola , con il conseguente allagamento dell’appartamento dei ricorrenti.
Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che, anche a voler qualificare la domanda
come azione ex articolo 2051 c.c. , vi era la prova di una causa che aveva
avuto origine dall’impianto condominiale e, quindi ,che il convenuto aveva
fornito la prova liberatoria è idonea ad interrompere la presunzione di
responsabilità di cui all’articolo 2051 c.c.
La decisione è conforme al diritto e non presenta vizi di motivazione ,peraltro
neanche adeguatamente individuati in ricorso.
3

Avverso tale sentenza propongono ricorso Cannoletta Gregorio e Iurato Maria

4.È stata correttamente applicata la fattispecie di cui all’art. 2051c.c. che
prevede il superamento della responsabilità del custode quando è accertata
una causa autonoma derivante dalla condotta di un terzo che ha determinato
in via esclusiva l’evento.
5.Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’articolo 1117 e seguenti c.c. e
dell’articolo 345 c.p.c. in relazione all’articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c.
introduce una questione nuova non

proposta al giudice di merito e confligge con la stessa prospettazione dei fatti
posti a base della domanda, secondo i quali il danno sarebbe derivato da uno
rottura della valvola di proprietà esclusiva della Cividin ,senza alcun riferimento
alla sua responsabilità quale comproprietaria dell’impianto condominiale.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza
P.Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali liquidate in euro 2.300,00, di cui euro 200,00 per esborsi ,oltre
accessori e spese generali come per legge.
Roma 26-11-2015

Il Consigliere estensore

do

Il Funzionario G….1diziario
Innocua° : ‘,11 1

Il motivo è inammissibile in quanto

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