Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4752 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26515-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

IPERMERCATO MAGA S.R.L. in persona dell’Amministratore Unico pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA D’ARBOREA 30

presso lo STUDIO LEGALE CARTONI, rappresentata e difesa dall’Avvocato

ANGELONI ANGELO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 78/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA, depositata il 21/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnativa proposta dalla società contribuente sopra indicata e dalla sua amministratrice unica in proprio M.A.M., avverso l’avviso con cui l’Agenzia delle entrate competente ha rettificato i redditi IRPEG ed ILOR per il 1997, a seguito di p.v. di constatazione della Guardia di Finanza, contestando, tra l’altro, l’omessa contabilizzazione di corrispettivi derivanti da indagini bancarie per L. 247.138.884, sulla base della verifica bancaria effettuata sui conti correnti intestati ai soci della medesima società azionaria a ristretta base di quote, a carattere familiare.

Il ricorso era parzialmente accolto, sul punto, dalla C.T.P., la quale, pur ritenendo legittimo l’utilizzo di conti intestati a soggetti diversi dal contribuente, riteneva che le movimentazioni non giustificate potessero considerarsi ricavi, ma che agli stessi andasse applicata una percentuale di redditività del 15%.

La decisione è stata riformata con la sentenza in epigrafe, che ha accolto parzialmente l’appello della contribuente e rideterminato il reddito d’impresa in L. 7 8.758.833, ritenendo illegittimo l’utilizzo dei dati di c.c. intestati a terzi, perchè, trattandosi di società di capitali, sarebbe stata opportuna una completa ed approfondita indagine su quei movimenti in uscita dal conto verificato, mentre i destinatari non risultano identificati, per cui non risulta provato che i movimenti siano ascrivibili ad obbligazioni della società; nè trovano riscontro neppure limitato e parziale dalle risultanze contabili, di modo che l’indizio, non supportato da concreti specifici elementi di riscontro, non può da solo legittimare l’accertamento operato: D’altra parte, ha respinto l’appello incidentale dell’Ufficio ritenendolo “generico e privo di motivi che possano indurre il Collegio a riformare la sentenza impugnata”.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione nei confronti della sola società contribuente, con due motivi. La società resiste con controricorso.

A seguito di ordinanza di questa Corte del 6 maggio 2009, il contraddittorio è stato integrato nei confronti dell’amministratore unico della società, M.M., che era stata parte nei pregressi gradi e nei confronti della quale, oltre che della società, era stata emessa la sentenza impugnata. Tempestivamente intimata, la M. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di ricorso, la parte erariale deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, artt. 2727, 2728 e 2729 c.c. e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto necessaria un’ulteriore indagine sulle singole movimentazioni, volta ad accertarne la riferibilità all’attività dell’impresa societaria, che era stata dimostrata con l’utilizzo pienamente conforme a legge della prova presuntiva, essendo l’estensione delle indagini ai conti dei soci legittimata, come evidenziato fin dalla costituzione in primo grado, dal ristretto carattere familiare della compagine sociale (tre soli soci tutti appartenenti al medesimo nucleo familiare), nonostante si trattasse di società di capitali, e tenuto conto che, nel corso delle indagini svolte in contraddittorio, le parti non erano state in grado di dimostrare il carattere strettamente personale dei movimenti, anche nei casi in cui questi si riferivano al versamento di assegni su piazza e fuori piazza.

Con il secondo motivo, l’Agenzia denunzia omessa motivazione su punto decisivo, per avere la C.T.R. respinto il suo esteso e motivato appello incidentale con motivazione del tutto apparente ed inidonea a far comprendere le ragioni del rigetto, senza fornire alcuna decisione sulla richiesta riforma del capo della sentenza di primo grado sull’infondata riduzione della ripresa a tassazione dell’importo totale derivante dalla verifica bancaria e non del solo 15% di essa, questione (pur) rimasta assorbita dalla ritenuta illegittimità totale dell’accertamento fondato sulle verifiche dei conti dei soci; lamenta, infine, che “la sentenza è assolutamente imprecisa nel far comprendere quale sia la derivazione della somma di L. 7 8.758.833, indicata come il risultato dell’ulteriore riduzione oggetto della rideterminazione del reddito operata dai giudici di seconde cure”.

In controricorso, la società sostiene l’inammissibilità del gravame, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. non essendo stato formulato, rispetto al primo motivo, l’apposito quesito di diritto.

Nel merito chiede dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, rivelandosi le avverse censure in parte assorbite e in parte infondate, non essendo stata fornita prova alcuna della riferibilità di quei c.c. bancari alla società e non ai reali intestatari.

Preliminarmente, si osserva che la decisione impugnata è stata depositata il 21 giugno 2005, vale a dire anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 (avvenuta il 2 marzo 2006). Si rivela infondata, quindi, l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, formulata dalla resistente, non essendo ancora operante nella fattispecie l’obbligo di formulare specifici quesiti in relazione ai motivi di diritto sottoposti alla Corte.

Le censure del ricorso dell’Agenzia sono fondate e meritano accoglimento.

Invero, quanto al primo motivo, la C.T.R. non ha fatto buon governo del principio consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di accertamento dell’IRPEF e dell’IVA, le presunzioni, stabilite dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2, secondo le quali i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti rispettivamente previsti dai successivi artt. 38 e 39 e 54, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, hanno un contenuto complesso, consentendo di riferire i movimenti bancari all’attività svolta in regime IVA, eventualmente dalla persona fisica, e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti; che dette presunzioni possono essere vinte dal contribuente il quale offra la prova liberatoria; che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass. n. 3929 del 2002, 2435, 8457 del 2001, 9946 del 2000 e 18421, 26692 e 28324 del 2005, 24995 del 2006, 8634 e 27032 del 2007, 374 del 2009). Diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, incombe sul contribuente il relativo onere probatorio.

L’estensione delle indagini bancarie anche a soggetti terzi rispetto alla società non può ritenersi illegittima, in quanto ciò che rileva è la riferibilità dei conti al soggetto accertato, non la titolarità degli stessi: nell’ipotesi, tutti detti soggetti hanno riferimento nella società o quali amministratori o quali congiunti di questi e, quindi, in una società, come nella specie, la cui compagine sociale e la cui amministrazione è riferibile ad un unico ristretto gruppo familiare ben si può ritenere che l’esistenza di tali vincoli sia sufficiente a giustificare la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati a tali soggetti, salva naturalmente la facoltà di questi di provare la diversa origine di tali entrate (Cass. n. 1728 del 1999, 8683 del 2002, 13391 del 2003; 6743 del 2007, 19362 del 2008; nonchè n. 4357 del 2007, 12190 e 12191 del 2009 rese tra le stesse parti in ordine, la prima, alla rettifica IVA per il 1995 e 1996, la seconda alla rettifica IVA per il 1997 e la terza alla rettifica IVA e imposte dirette per il 1998).

Inoltre, la verifica può estendersi anche ai conti dei congiunti degli amministratori della società contribuente, essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare – salvo prova contraria – la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate sui conti bancari degli indicati soggetti (Cass. n. 18868 del 2007).

Pertanto, erroneamente la C.T.R. ha ritenuto che l’indagine sui conti bancari e la relativa prova presuntiva, circa la riferibilità dei movimenti sugli stessi rilevati all’attività d’impresa, non potessero estendersi ai conti intestati ai soci ed agli amministratori della società di capitali a ristretta base azionaria ed ai loro congiunti, così come ha erroneamente sostenuto che la presunzione stabilita dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, doveva essere supportata da prove il cui onere era a carico dell’Ufficio accertatore. Invece, in base ai principi ora ribaditi, incombeva sul contribuente l’onere della relativa prova liberatoria.

Inoltre, la C.T.R., come rilevato nella seconda censura, si è limitata ad affermare che l’appello incidentale dell’Ufficio era “generico e privo di motivi che” potessero “indurre il Collegio a riformare la sentenza impugnata”. Si tratta ictu oculi di motivazione meramente apparente, che non lascia discernere l’iter logico della relativa decisione. Il riesame del gravame incidentale dell’Ufficio comporterà la nuova valutazione di tutte le componenti della pretesa erariale ancora in discussione in appello.

Ne deriva che il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della medesima C.T.R., che dovrà provvedere ad un nuovo esame ed alla concreta determinazione della pretesa erariale sulla scorta dei sopra enunciati principi, nonchè al governo delle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

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