Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4752 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 25/02/2011), n.4752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10474/2010 proposto da:

A.U. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell’avv. MARCHITTO Sergio, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato IACOBELLI GIANNI

EMILIO, giusta mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA ((OMISSIS)), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo

studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1341/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

18/2/09, depositata il 28/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

LIBERTINO ALBERTO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. con sentenza del 18.2 – 28.10.2009 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da A.U. nei confronti della Poste Italiane spa avverso la sentenza di prime cure che aveva respinto il ricorso diretto all’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso inter partes, ritenendo: a) l’avvenuta risoluzione del contratto a termine per mutuo consenso; b) la legittimità del termine apposto al contratto concluso per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie dal 3.8.1998 al 30.9.1998 ai sensi dell’art. 8 del CCNL di settore del 1994, attuativo della L. n. 56 del 1987, art. 23;

2. avverso la suddetta sentenza A.U. ha proposto ricorso per cassazione fondato su sette motivi; la Poste Italiane spa ha resistito con controricorso;

3. il sesto e il settimo motivo di ricorso introducono questioni non trattate nella sentenza impugnata e, in particolare, la pretesa inapplicabilità delle disposizioni di cui al CCNL di settore del 26.11.1994 dopo la sua scadenza del 31.12.1997 e la violazione della cosiddetta clausola di contingentamento prevista dall’art. 8 de suddetto CCNL;

3.1 trovano quindi applicazione i principi secondo cui, dovendo i motivi del ricorso per cassazione investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio, il ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (cfr, ex plurimis, Cass., n. 2140/2006), e, al contempo, che, laddove una sentenza sia stata impugnata con ricorso per cassazione per omessa pronuncia su una domanda, il ricorrente ha l’onere, per il principio di autosufficienza de ricorso, a pena di inammissibilità per genericità del motivo, di specificare quale fosse stato il “chiesto” al giudice del gravame sul quale questi non si sarebbe pronunciato, non potendosi limitare ad un mero rinvio all’atto di appello, atteso che la Corte di Cassazione non è tenuta a ricercare al di fuori del contesto del ricorso le ragioni che dovrebbero sostenerlo, ma può accertarne il riscontro in atti processuali al di fuori del ricorso sempre che tali ragioni siano state specificamente formulate nello stesso (cfr., ex plurimis, Cass., n. 317/2002);

tali oneri non sono stati adempiuti da ricorrente che, quanto al sesto motivo, non indica con quale atto la questione (presupponente l’allegazione da parte dell’istante delle circostanze fattuali su cui l’eccezione si fonda) sarebbe stata introdotta in giudizio, e, quanto a settimo motivo, si limita ad un generico rinvio all’atto d’appello, senza riportare i termini e i modi con cui, ai riguardo, sarebbe stato formulato uno specifico motivo di gravame;

3.2 inoltre, fondandosi i motivi di ricorso all’esame su clausole del CCNL del 26.11.1994, il ricorrente avrebbe dovuto produrre insieme al ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, a pena di improcedibilità, il testo completo del suddetto CCNL (cfr., ex plurimis, Cass., n. 15495/2009), ma neppure tale onere risulta essere stato assolto;

4. con il quarto e quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la mancata prova da parte del datore di lavoro dell’effettiva fruizione delle ferie da parte del personale in servizio, dell’effettiva sostituzione del personale in ferie con personale a termine e della esistenza di carenze di organico, nonchè della mancata indicazione del nominativo del lavoratore in ferie da sostituire;

la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva è del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e che la configurabilità di una delega in bianco ai sensi del ricordato L. n. 56 del 1987, art. 23, consente ai sindacati la possibilità di individuare figure di contratto a termine non omologhe a quelle previste per legge (cfr, ex plurimis, Cass., n. 4933/2007; Cass., SU, n. 4588/2006), con la conseguenza che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo può contemplare, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie (cfr, ex plurimis, Cass., n. 26678/2005);

ne discende l’infondatezza dei motivi all’esame, essendosi la Corte territoriale sostanzialmente conformata ai suddetti principi;

5. come già esposto la Corte territoriale ha rigettato il gravame con un duplice ordine di ragioni (intervenuta risoluzione per mutuo consenso; legittimità del termine apposto al contratto individuale di lavoro), ciascuna delle quali è di per sè idonea a sostenere il decisum;

trova perciò applicazione il principio secondo cui, qualora la pronuncia impugnata sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, il rigetto delle doglianze relative ad una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, l’esame relativo alle altre, pure se tutte tempestivamente sollevate, in quanto il ricorrente non ha più ragione di avanzare censure che investono una ulteriore ratto decidendi, giacchè, ancorchè esse fossero fondate, non potrebbero produrre in nessun caso l’annullamento della decisione anzidetta (cfr, ex plurimis, Cass., n. 13956/2005);

ne discende l’inammissibilità delle doglianze (primo, secondo e terzo motivo) relative alla ritenuta risoluzione contrattuale per mutuo consenso;

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta), oltre ad Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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