Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4752 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 23/02/2021), n.4752

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26223/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

Cotto Nettuno sas di C.B. & C.

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

Sez. dist. Latina, n. 671/18/18, depositata il 6 febbraio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre

2020 dal relatore Dario Cavallari.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cotto Nettuno sas di C.B. & C. ha impugnato un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, ufficio provinciale di Latina, Territorio, con il quale era stato modificato il classamento di un immobile rispetto a quanto indicato nella dichiarazione DOCFA.

La CTP di Latina, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 842/03/2016, ha accolto il ricorso.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello che la CTR Lazio, Sez. dist. Latina, con sentenza n. 671/18/18, ha respinto.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Parte contribuente non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, avendo errato la CTR a ritenere che, nella specie, fosse necessario attivare il contraddittorio endoprocedimentale.

La doglianza è fondata.

Infatti, in caso di accertamenti fondati sulla procedura DOCFA, deve ritenersi sussista un principio per il quale l’Amministrazione che intenda discostarsi dalla proposta del contribuente non è tenuta ad attivare preventivamente il contraddittorio con quest’ultimo.

Ciò si desume, oltre che dalla mancanza di una specifica disposizione in tal senso, dalle conclusioni cui è giunta la giurisprudenza in tutta una serie di situazioni concernenti la dichiarazione DOCFA.

In primo luogo, si è affermato che, in tema di procedura DOCFA, il contribuente che si avvalga di tale procedura ai fini della determinazione della rendita catastale, pone in essere un’attività collaborativa che abilita il Comune ad emettere avviso di liquidazione, senza necessità di preventiva notifica della rendita (Cass., Sez. 5, n. 27576 del 30 ottobre 2018).

Inoltre, va rilevato che, secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di classamento, l’attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D, come quello in esame), deve avvenire, come previsto anche dal D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, mediante stima diretta, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purchè mirata e specifica, delle risultanze documentati in suo possesso (Cass., Sez. 5, n. 8529 del 27 marzo 2019).

Ciò è coerente con la natura fortemente partecipativa della DOCFA, che implica l’indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte dello stesso contribuente, soprattutto ove, come nella specie, essi costituiscono la base oggettiva dello stesso provvedimento di classamento, che si è limitato a farne difforme valutazione rispetto alla proposta (Cass., Sez. 6-5, n. 17971 del 9 luglio 2018).

In pratica, se non sussiste un particolare onere motivazionale qualora la rettifica catastale avvenga sulla base di una semplice valutazione tecnica dei fatti allegati dal contribuente, non si vede perchè dovrebbe essere attivato un contraddittorio preventivo con il medesimo contribuente quando l’accertamento si fondi su tali fatti.

Non potrebbe sussistere neppure una violazione degli artt. 41,47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Infatti, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto purchè il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi armonizzati; invece, per quelli non armonizzati, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicchè esso ricorre solo per le ipotesi nelle quali risulti specificamente sancito (Cass., SU, n. 24823 del 9 dicembre 2015).

Questo principio, benchè enunciato con riguardo alle verifiche fiscali, è da ritenere applicabile in via generale a tutti gli accertamenti tributari. In particolare, non può ritenersi che, in una procedura attivata dal contribuente che si conclude, come nella specie, con l’esame di fatti dal medesimo allegati, la P.A. sia tenuta ad attivare un contraddittorio preventivo prima di procedere alla riclassificazione dell’immobile.

2. Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione del D.L. n. 853 del 1984, art. 4, comma 21, della L. n. 342 del 2000, art. 74, e del D.M. n. 701 del 1994, 1, comma 3, poichè la CTR aveva errato nell’affermare che la determinazione della rendita catastale definitiva era avvenuta oltre i termini di legge.

La doglianza è fondata.

Infatti, in tema di catasto dei fabbricati, la procedura di cui al D.M. n. 19 aprile 1994, n. 701, che consente al titolare di diritti reali sui beni immobili di proporne la rendita, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 56, la funzione di rendita proposta, fino a quando l’ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicchè il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all’ufficio per la determinazione della rendita catastale definitiva, ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare nè potendo ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all’aggiornamento delle rendite catastali. Ne consegue che il verificarsi delle scadenze non comporta la decadenza per l’amministrazione dal potere di rettifica (Cass., Sez. 6-5, n. 6411 del 19 marzo 2014).

3. Il ricorso è, quindi, integralmente accolto.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito e in ordine alle spese di lite.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la decisione con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, perchè decida la causa nel merito e in ordine alle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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