Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4751 del 28/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 4751 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 11592-2016 proposto da:
DI MERCURIO MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO
BROGI;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO) NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO
STUMPO, ANTONIETTA CORETTI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/02/2018

contro
L’ABBAINO SOC. COOPERATIVA SOCIALE;

intimata

avverso la sentenza n. 12/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA
SPENA.

Ric. 2016 n. 11592 sez. ML – ud. 19-12-2017
-2-

FIRENZE, depositata il 14/01/2016;

PROC. nr . 11592/2016 RG

RILEVATO
che la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 12-14 gennaio
2016 nr.12, riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per
l’effetto, respingeva la domanda di MARIA DI MERCURIO intesa ad ottenere
il riconoscimento del diritto all’indennità di malattia ed il pagamento degli
importi maturati a tale titolo; condannava la DI MERCURIO al pagamento

800,00;

che ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza MARIA DI
MERCURIO, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui ha opposto
difese l’INPS con controricorso; la Cooperativa sociale L’ABBAINO è rimasta
intimata;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;

CONSIDERATO
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
che con l’unico motivo viene dedotta— ai sensi dell’art. 360, n. 3,
cod.proc.civ.— violazione dell’art. 152 disp. att. cod.proc.civ.( come
sostituito dal comma 11 d. I. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326), dolendosi la
ricorrente del fatto che il giudice di secondo grado non abbia provveduto ad
accertare, secondo i poteri conferitigli, se il reddito della lavoratrice
eccedesse o meno il doppio dell’importo di euro 11.528,41, costituente la
soglia della difesa processuale gratuita. Ha sul punto esposto che dalle
buste paga prodotte nel giudizio di primo grado era evincibile che il reddito
era ampiamente contenuto nel limite della esenzione. Ha altresì dedotto
che la condanna alle spese non avrebbe potuto essere superiore al valore
della prestazione oggetto di giudizio, pari ad euro 636,66;

che ritiene il Collegio si debba dichiarare inammissibile il ricorso ai
sensi dell’art. 360 bis cod.proc.civ., secondo i principi enunciati dalle sezioni
unite di questa Corte (Cass., S.U. 21/03/2017, n. 7155);

1

delle spese del doppio grado in favore dell’INPS, nella misura di euro

PROC. nr . 11592/2016 RG

che la giurisprudenza di questa Corte nell’interpretare l’art. 152 disp.
att. cod.proc.civ., nel testo attualmente vigente, ha chiarito che della
ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nelle
conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio attraverso una dichiarazione
sostitutiva di certificazione sottoscritta personalmente dalla parte a pena di
inefficacia, poiché a tale dichiarazione la norma connette un’assunzione di

Cass. 10.11.2016 n. 22952, Cass. 10.9.2015 n. 17935, con richiamo a
Cass. 5896/2014, Cass. 4.4.2012 n. 5363 del 2012; Cass. 26.7.2011 n.
16284 con riferimento alla possibilità che la dichiarazione sia contenuta in
foglio separato allegato al ricorso e nello stesso richiamato). Nella specie, in
base alle stesse prospettazioni della ricorrente, mancava una dichiarazione
in tal guisa redatta e sottoscritta; si contesta piuttosto alla Corte
territoriale di non avere proceduto ad un autonomo accertamento dei redditi
della assistita, alla stregua delle buste paga asseritamente prodotte. La
sentenza impugnata si è dunque adeguata alla giurisprudenza di questa
Corte né in ricorso vengono individuate ragioni di critica avverso gli
argomenti sui quali si fonda il su ct consolidato orientamento. Neppure coglie
nel segno la censura di superamento del limite della condanna—
corrispondente, ex articolo 152 citato, al valore della prestazione dedotta in
giudizio— poiché l’importo delle spese è stato liquidato in complessivi euro
800 in relazione ad entrambi i gradi di merito ;

che deve essere quindi condivisa la proposta del relatore ed il ricorso va
dichiarato inammissibile;

che

le spese del presente giudizio di legittimità seguono la

soccombenza nei confronti dell’INPS, parte costituita e si liquidano nella
misura indicata in dispositivo;

che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, dPR 115
del 2002;

P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del

ricorso. Condanna parte

ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’INPS, che liquida in euro

2

responsabilità dell’ «interessato» non delegabile al difensore (cfr. in termini,

PROC. nr . 11592/2016 RG

200 per spese ed euro 800 per compensi professionali, oltre spese generali
al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello

Così deciso in Roma, nella adunanza del 19 dicembre 2017

stesso articolo 13.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA