Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4751 del 26/02/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 4751 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 5860-2009 proposto da:
BRUCCOLIERI GIOVANNA BRCGNN53L65B385Z, ADESSI GRAZIA
nato a RUVO DI PUGLIA

il

18/02/1952, NAPOLI ROSA

NPLRS048M63A674F, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE ANGELICO 45, presso lo studio dell’avvocato
BUCCELLATO FAUSTO, che li rappresenta e difende
2012
4434

unitamente all’avvocato CORRADO MAUCERI, giusta delega
in atti;
– ricorrenti contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA

Data pubblicazione: 26/02/2013

RICERCA,

in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA
DEI PORTOGHESI n. 12;
– contrari corrente –

ISTITUTO COMPRENSIVO COPERNICO DI CORSICO;
– intimato –

e sul ricorso 6521-2009 proposto da:
FORZATI MARZIA FRZMRZ58C41F205V,

PILLITTERI MARIA

CARMELA PLLMCR65A66H792C, MUSELLA FORTUNA
MSLFTN51M70F839E, tutte domiciliate in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato
SULLAM ISACCO, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA
DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente nonché contro

ISTITUTO SUPERIORE G. CASIRAGHI DI CINISELLO BALSAMO;
– intimato –

nonchè contro

avverso la sentenza n.

308/2008

della CORTE D’APPELLO

di MILANO, depositata il 06/03/2008 R.G.N.
1032/2006+1;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/12/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

udito l’Avvocato ZAMPIERI NICOLA per delega SULLAM
ISACCO;
udito l’Avvocato VARONE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento dei ricorsi.

BRONZINI;

Ragioni della decisione

(40%

1. Con il ricorsi per cassazionevsi chiede l’annullamento della sentenza di appello
che ha negato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento integrale
dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).
2. La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e
Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica.
In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.
3. La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti
locali al Ministero in base all’art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
4. Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente,
l’applicazione che della stessa venne data dal decreto del Ministro della
pubblica istruzione 5 aprile 2001, che ‘recepì’ l’accordo stipulato tra l’ARAN e
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le
controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su
di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito
in decreto ministeriale. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene
con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n.
3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonché 27 settembre 2005, n. 18829; Da ultimo,
sul punto, cfr. Cass., 14 marzo 2012, n. 4045).
5. Intervenne il legislatore, dettando il comma 218 dell’art. 1 della legge n. 266
del 2005 (finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo
sindacale e del decreto ministeriale. Il legislatore elevò, quindi, a rango di
legge la previsione dell’autonomia collettiva.
6. Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e,
dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto
molteplici profili. Entrambe le posizioni sono state giudicate non fondate.
L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8
agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).
L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi
(Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali
motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti
(cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).
7. E’ poi intervenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione)
con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10, Scattolon), emessa
su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della
direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE.
Udienza del 19 dicembre 2012

1

C tt

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