Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4751 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 25/02/2011), n.4751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8509/2010 proposto da:

F.L. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANDREA BAFILE 3, presso lo studio dell’avvocato MANCUSI

Gaetano Giacinto, che la rappresenta e difende, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5913/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

9/7/09, depositata il 13/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per la ricorrente l’Avvocato MANCUSI UGO per delega

dell’Avvocato MANCUSI GAETANO che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

LIBERTINO ALBERTO che aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

1. con sentenza del 9.7.2009 – 13.1.2010, la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da F.L. nei confronti dell’Inps e del Ministero dell’Economia e delle Finanze avverso la pronuncia di prime cure che aveva rigettato la sua domanda volta al riconoscimento dei diritto alla pensione di inabilità L. n. 118 del 1971, ex art. 12, e all’indennità di accompagnamento, condannò l’Inps alla corresponsione di tali provvidenze a far tempo dall’1.3.2000 e sino al 19.5.2003;

2. avverso l’anzidetta sentenza F.L. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; l’Inps e il Ministero dell’Economia e delle Finanze non hanno svolto attività difensiva;

3. deducendo vizio di motivazione ed error in procedendo per violazione dell’art. 112 c.p.c., la ricorrente si duole che la sentenza impugnata abbia limitato il diritto alla corresponsione delle provvidenze de quibus alla data del 19.5.2003, senza dar conto delle ragioni di tale limitazione e pur avendo la Corte territoriale affermato di condividere e far proprie le conclusioni del CTU nominato in grado di appello, che aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni di legge per il riconoscimento di entrambi i benefici sin dalla domanda amministrativa;

4. la sentenza impugnata, dopo avere richiamato le conclusioni del CTU per ciò che riguarda la sussistenza delle condizioni di legge legittimanti la concessione delle provvidenze in parola “sin dalla domanda amministrativa” ed avere espressamente dichiarato di condividerle e di farle proprie, ha poi, soltanto nel dispositivo, limitato al 19.5.2003 l’epoca di spettanza dei benefici; la motivazione sul punto risulta quindi totalmente omessa, non essendo state in alcun modo palesate le ragioni di tale limitazione, non evincibili dalle richiamate e dichiaratamente condivise conclusioni dell’ausiliario;

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, siccome manifestamente fondato, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame e provvedere altresì sulle spese de presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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