Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4751 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.23/02/2017),  n. 4751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1844-2016 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato GENNARO STELLATO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 9668/4/2015, emessa il 16.03.2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, SEZIONE DISTACCATA di

SALERNO, depositata il 05/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

R.P. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento per l’anno 2007, ai fini IRPEF, IRAP, IVA e contributi previdenziali.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che i motivi di gravame dovevano ritenersi generici, perchè riferiti unicamente agli elementi impositivi portati dall’avviso di accertamento.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunzia la violazione di legge riferita al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume il ricorrente di aver riproposto in appello le stesse censure rivolte, con l’atto introduttivo, al provvedimento.

L’intimata si è costituita senza depositare controricorso.

Il motivo è fondato.

In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Sez. 6 5, n. 1200 del 22/01/2016; Sez. 6 – 5, n. 5187 del 2015).

Nella specie, la stessa CTR dà atto che la società ha mosso “le proprie doglianze esclusivamente contro l’atto di recupero del credito e non contro le motivazioni della sentenza di primo grado”. In realtà, oltre a questo, la lettura dell’atto di appello dà contezza del fatto che l’odierno ricorrente aveva censurato altresì, esplicitamente, l’intera sentenza di primo grado. In tal modo, deve ritenersi assolto l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (Sez. 6 – 5, n. 14908 del 01/07/2014; Sez. 5, n.16163 del 03/08/2016).

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, va accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio per nuova valutazione alla CTR Campania, in diversa composizione, che si atterrà ai principi sopra esposti e provvederà altresì alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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