Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4751 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. I, 14/02/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 14/02/2022), n.4751

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via

Alessandro Torlonia 33, presso lo studio dell’avvocato Stefano

Astorri, che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati

Andrea Sandulli, e Andrea Zoppini, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliati in Roma, via Luigi

Mancinelli 65, presso lo studio dell’avvocato Laura Sgrò,

rappresentato e difeso dall’avvocato Luigi Munafò, per procura in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 526/2020 della Tribunale di Barcellona Pozzo

di Gotto, depositata il 29 giugno 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Poste italiane S.p.A. ricorre per tre mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di T.A., contro la sentenza del 29 giugno 2020 con cui il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha respinto l’appello dell’odierna ricorrente avverso sentenza del Giudice di pace di Novara di Sicilia che aveva dichiarato la medesima obbligata a corrispondere al T. la somma di Euro 4.038,69, con accessori e spese, a titolo di interessi maturati su un Buono postale fruttifero di durata trentennale nell’ultimo decennio di essa.

2. – T.A. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.M. 13 giugno 1986, insussistenza del presupposto del contrasto tra le condizioni esposte sul buono e quelle stabilite dal D.M. 13 giugno 1986.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. 13 giugno 1986, artt. 4 e 5, insussistenza di ogni possibile affidamento.

Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. 13 giugno 1986 e dei principi giurisprudenziali esposti dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con le sentenze numero 13979 del 2007 e 3963 del 2019.

4. – Il ricorso va accolto.

4.1. – Il contenzioso seriale concernente i buoni postali fruttiferi, radicato sia dinanzi alla giurisdizione ordinaria che all’arbitro bancario finanziario, si articola in una pluralità di ricorrenti fattispecie, significativamente diverse tra loro, così da prestarsi a soluzioni potenzialmente difformi, alcune delle quali già esaminate da questa Corte, altre, come quella qui dibattuta, non ancora specificamente scrutinate.

Si tratta, qui, in estrema sintesi, come si accennava in espositiva, di un buono della serie “Q/P”, previsto da un D.M. di cui si dirà del giugno 1986, buono emesso il (OMISSIS) su supporto cartacei della precedente serie “P”, di durata trentennale, e recante sul verso una stampigliatura, aggiunta mediante un timbro, sostitutiva dell’impressione a stampa dei precedenti buoni della serie “P”, riferita alla quantificazione degli interessi per l’arco di un ventennio, timbro che però non si sovrappone integralmente al preesistente testo a stampa, rimanendo visibile la previsione della precedente serie “P” relativa all’ultimo decennio.

Sicché la questione controversa concerne la quantificazione degli interessi appunto per l’ultimo decennio di vita dei buoni: e cioè se tale quantificazione, concernente i titoli della serie “Q/P”, debba essere condotta sulla base di quella parte dell’impressione a stampa relativa ai vecchi titoli della serie “P”, ovvero sulla base del D.M. 13 giugno 1986 relativo ai buoni della serie “Q”.

Per stabilire se sia corretta la statuizione impugnata in ordine alla determinazione dell’ammontare degli interessi in discorso, attraverso l’esame delle censure, occorre premettere una ricognizione sia del dato normativo, sia dell’evolversi dell’assetto giurisprudenziale.

4.2. – Il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, recante: “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni”, stabiliva all’art. 173, rubricato “Tabelle degli interessi. Variazioni”, nella sua versione originaria: “1. Gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni. 2. Le variazioni del saggio d’interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell’entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d’interesse esistenti a tergo dei medesimi”.

Il D.L. 30 settembre 1974, n. 460, recante: “Modifica dell’art. 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156”, convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1974, n. 588, ha novellato la disposizione nel senso che segue: “1. Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. 2. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al precedente art. 172, comma 1 alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell’anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. 3. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.

Quella che precede è la norma basilare di cui va fatta applicazione ai fini della decisione.

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, art. 7, comma 3 recante: “Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 11”, sotto la rubrica: “Disposizioni finali e abrogazioni di norme”, ha così disposto: “3. Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori”.

Quest’ultima disposizione è stata poi seguita dal Decreto 19 dicembre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 27 dicembre 2000), recante: “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni”. In breve, per quanto rileva, fino al settembre 1974 le modificazioni dei tassi di interesse man mano disposte con D.M. hanno operato solo per i buoni di nuova emissione; successivamente al settembre 1974, e fino all’abrogazione dell’art. 173 codice postale, hanno potuto operare anche per individuate serie di buoni di precedenti emissioni, ai sensi del comma 1, ultimo periodo, della disposizione novellata, così da attribuire al Ministro competente uno ius variandi suscettibile di operare, non retroattivamente, anche in peius sui rapporti in corso.

L’altra norma basilare ai fini della decisione, il D.M. 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1986, n. 148, ha per quanto di interesse così disposto, all’art. 4:

“1. Con effetto dal 1 luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. 2. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all’atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”. L’art. 5 ha aggiunto: “1. Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1 luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”. L’art. 6, infine, ha stabilito: “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q”.. maturato alla data del 1 gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie “Q”. 2. Per i buoni della serie “P” emessi dal 1 gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1 luglio 1987 si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data. 3. I buoni di cui al comma 1 del presente articolo beneficeranno dell’attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1 marzo 1987 e quelli di cui al comma 2, a decorrere dal 1 settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto. 4. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all’atto del rimborso dei buoni”.

4.3. – Al fine di stabilire quali siano i valori e gli interessi, anche di rango costituzionale, cui esso si ispira, il dato normativo del quale si è dato conto, in particolare l’art. 173 del codice postale e l’art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, richiede poi di essere sinteticamente inquadrato nell’ambito della complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, che sarebbe del tutto erroneo assimilare così e semplicemente alla raccolta del risparmio da parte di istituti bancari, ché, anzi, come di recente è stato osservato, “la natura giuridica delle Poste come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle Poste italiane rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario” (Corte Cost. 20 febbraio 2020, n. 26).

I buoni postali fruttiferi, introdotti fin dal 1924 (R.D.L. 26 dicembre 1924, n. 2106, “Emissione di buoni postali di risparmio nominativi”, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1924), sono emessi da Cassa depositi e prestiti e, come ha chiarito ancora una volta la Corte costituzionale, “benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico” (Corte Cost. 18 settembre 1995, n. 508), il che rende manifesto che la relativa disciplina è improntata ad imprescindibili esigenze di bilancio che al Governo spetta perseguire ed al Parlamento approvare, ai sensi dell’art. 81 Cost., all’epoca nel vecchio testo.

In particolare, non ha bisogno di essere rammentato che il tempo in cui la norma sullo ius variandi fu introdotta nell’ordinamento coincise con un sensibile ridimensionamento del grave fenomeno inflattivo, che negli anni precedenti aveva toccato punte, oggi inimmaginabili, aggirantisi sul 18%, con conseguente aumento degli interessi da corrispondere ai sottoscrittori, ridimensionamento che determinò la scelta costituita dalla novella del citato art. 173, scelta che rispondeva così al perseguimento di un interesse generale di programmazione economica, senz’altro rilevante sul piano costituzionale, anche per le finalità (finanziamento di servizi e opere pubbliche, finanziamento degli enti locali, ecc.) cui l’impiego del debito pubblico è rivolto.

In tale prospettiva, lo ius variandi – che, occorre dire, era all’epoca prassi corrente finanche per i depositi bancari – era in linea di principio esercitabile sia in melius che in peius: nel primo caso allo scopo di evitare che rendimenti troppo bassi determinassero la fuga dei sottoscrittori verso investimenti più remunerativi, tenuto conto che i buoni postali fruttiferi possono essere riscossi in qualunque momento; nel secondo caso al fine di evitare un eccessivo aggravio della finanza pubblica.

Ne’ può tacersi, guardando all’aspetto della tutela del risparmio, anch’esso di rilievo costituzionale, ai sensi dell’art. 47 Cost., che sarebbe invero arduo guardare ai buoni postali fruttiferi, dall’angolo visuale del soggetto che sostanzialmente li emette – come si accennava Cassa depositi e prestiti, per la quale operano le Poste, nei successivi assetti soggettivi che l’ente ha assunto -, ed in ragione dell’esercizio dello ius variandi in peius, come ad una sinistra operazione speculativa destinata a pesare sull’ignaro ed indifeso sottoscrittore, tenuto conto dei cospicui benefici per altro verso assicurati ai sottoscrittori di detti buoni: garanzia dello Stato per capitale ed interessi; trattamento fiscale vantaggioso; interessi composti; durata fino a trent’anni, ma, come si diceva, con facoltà di immediato rimborso, dopo un certo numero di anni, a vista e presso l’intera rete degli uffici postali nazionali; esenzione da ogni commissione e onere; utilizzabilità per costituire cauzioni a favore dello Stato e degli enti pubblici; per non parlare della non sequestrabilità né pignorabilità, tranne che per ordine dell’autorità giudiziaria in sede penale, nonché dei vantaggi che i buoni assicurano sotto vari profili in sede di passaggio generazionale della ricchezza.

Riassumendo:

-) da un lato non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche ad interessi generali, tali da giustificare l’adozione di regole cogenti in tema di ius variandi che nel settore bancario – oggi, peraltro, e non certo alla metà degli anni ‘80 del secolo scorso – sarebbero anacronistici;

-) dall’altro lato è altrettanto indubitabile che il legislatore non ha mai perso di vista la tutela dell’interesse del risparmio da parte del sottoscrittore.

Così bilanciando gli interessi in gioco.

4.4. – In questo quadro la giurisprudenza ha adottato soluzioni concernenti fattispecie non del tutto omogenee, ma sostanzialmente coerenti nell’impostazione seguita.

4.4.1. – Inizialmente è stata riconosciuta la piena validità dell’esercizio da parte delle allora Poste dello ius variandi in peius, sulla base del novellato art. 173, prima trascritto (Cass., 16 dicembre 2005, n. 27809).

Tale decisione ha fissato un punto fermo, poi sempre ribadito e nell’occasione valorizzato al fine di negare rilievo decisivo alla stampigliatura della misura degli interessi apposta sui buoni (“Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni”): e cioè che il buono fruttifero postale non è un titolo di credito, ma un documento di legittimazione, giacché, a tenore dell’art. 173, “sul tenore letterale del buono erano destinate a prevalere le successive determinazioni ministeriali”.

4.4.2. – Successivamente si è pronunciata sulla materia Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979, concernente un caso peculiare, diverso da quello odierno, giacché i buoni postali erano stati emessi successivamente alla pubblicazione di un D.M. che aveva portato da otto a nove anni la scadenza del possibile rimborso anticipato, decreto con cui si era previsto che, in caso di impiego di buoni già stampati per emissioni precedenti, recanti la sigla “AA”, si dovesse procedere ad apporre su di essi una stampigliatura con l’indicazione di una sigla diversa (“AB-AA”) e con la menzione del diverso termine di scadenza, cosa che, nel caso in questione, a differenza del caso oggi in esame, non era stato fatto: e cioè il buono era puramente e semplicemente un buono sella serie “AA”, dunque di una serie diversa da quella effettivamente sottoscritta.

A tal riguardo, le Sezioni Unite hanno ribadito che i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c., aggiungendo però che “il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli” è “destinato a formarsi proprio sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”. Insomma, il rapporto tra il sottoscrittore e Poste si instaura su un piano negoziale, con conseguente soggezione alla disciplina del contratto.

Alcuni passaggi della decisione devono essere evidenziati, giacché essi andranno poi raffrontati con una più recente pronuncia delle Sezioni Unite sul medesimo tema (Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963), al fine di verificare se il dictum della sentenza meno recente abbia trovato conferma in quella più recente.

Nella sentenza si conviene sulla “possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto”, e si riconosce la “necessità in casi siffatti di un’integrazione extratestuale del rapporto”, senza però “svalutare totalmente la rilevanza delle diciture riportate sui buoni stessi anche quando… in corso di rapporto non è intervenuto alcun nuovo D.M. concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli”.

4.4.3. – La successiva pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963) ha avuto invece ad oggetto un caso – anche questo diverso da quello qui in esame – per così dire fisiologico di esercizio dello ius variandi, in cui non venivano in discussione affari di supporti cartacei sostitutivi e di timbri che avrebbero dovuto essere apposti, e invece non erano stati apposti, o erano stati malamente apposti sui supporti cartacei utilizzati: si trattava cioè di buoni ante 1986 che avevano subito lo ius variandi in peius a seguito del precedentemente trascritto D.M. 13 giugno 1986.

La più recente pronuncia in esame si colloca in continuità con la giurisprudenza precedente, in particolare per quanto attiene al carattere negoziale del rapporto che si instaura tra le parti. Anche con riguardo alla qualificazione dei buoni postali fruttiferi quali documenti di legittimazione la seconda sentenza delle Sezioni Unite ha ribadito il contenuto della prima, ritenendo altresì che tale qualificazione “ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all’interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. 1339 c.c. Una simile ricostruzione, cui con la presente decisione si intende dare continuità, è chiaramente incompatibile con l’applicazione della disciplina di tutela dei consumatori”.

Nel richiamare la decisione del 2007, di cui si è poc’anzi fatta menzione, quella del 2019 ha osservato che “le Sezioni Unite non hanno affatto affermato… la prevalenza in ogni caso del dato testuale portato dai titoli rispetto alle prescrizioni ministeriali intervenute successivamente alla emissione e… anzi hanno esplicitamente negato, a fronte all’inequivoco dato testuale dell’art. 173 codice postale che prevedeva un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione dell’art. 1339 c.c. e destinato ad operare, nei termini sopra descritti, per effetto della modifica, da parte della pubblica amministrazione, del tasso di interesse vigente al momento della sottoscrizione del titolo”.

4.4.4. – Il raffronto tra le due pronunce delle Sezioni Unite del 2007 e del 2019 richiede un cenno all’operatività del congegno previsto dall’art. 1339 c.c., nel cui solco, secondo l’ultima pronuncia, si colloca il precetto dell’art. 173, laddove afferma che: “Le variazioni del saggio d’interesse… hanno effetto per i buoni di nuova serie… e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”. L’art. 1339 c.c. prevede in effetti un duplice congegno di inserzione automatica di clausole, tanto per via di integrazione del contratto, quanto per via di sostituzione delle clausole difformi. Si tratta di fenomeni alquanto diversi:

-) nel primo caso le parti si astengono dal disciplinare il profilo oggetto della norma legale, sicché si determina un’integrazione legale a mezzo dell’inserzione automatica di clausole, secondo un congegno assimilabile a quello operante tramite l’inserimento nel rapporto contrattuale, in via suppletiva, delle regole dispositive non derogate dalle parti, seppure astrattamente derogabili;

-) nel secondo caso, in cui le parti decidono per via contrattuale di regolare il rapporto in difformità da una norma imperativa conformativa, il contratto è parzialmente nullo ai sensi dell’art. 1419 c.c., comma 2, e la lacuna generatasi per effetto della nullità viene colmata dalla norma cogente.

Ne discende che il fenomeno della integrazione corre in sostegno dell’autonomia negoziale dei contraenti, il fenomeno della sostituzione la sacrifica al massimo grado, poiché lascia sopravvivere una pattuizione difforme da quella voluta.

Ebbene, il congegno cui rinvia all’art. 173 codice postale è quello della sostituzione, non certo dell’integrazione, giacché integrare un contratto significa completarne il regolamento attraverso l’introduzione di previsioni ulteriori rispetto a quelle espressamente volute dalle parti. E, nel caso dei buoni postali l’intervento del decreto, ab externo, porta invece a sostituire la misura degli interessi pattuita dalle parti.

Ora, non ha bisogno di essere sottolineato che il fenomeno della sostituzione presuppone una norma cogente. Ed è del tutto chiaro, nell’ottica della decisione delle Sezioni Unite del 2019, che l’art. 173 è appunto considerato quale norma cogente, operante secondo il congegno dell’art. 1339 c.c., espressamente richiamato, giacché, altrimenti, esso non potrebbe incidere sull’accordo negoziale cristallizzato nel buono postale, accordo che, è superfluo rammentare, ha altrimenti forza di legge tra le parti ai sensi dell’art. 1372 c.c..

E che la norma abbia efficacia cogente diviene ben comprensibile, in considerazione delle osservazioni svolte in precedenza con riguardo alla complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, quali strumenti, nella sostanza, del debito pubblico. Ne’ rileva in alcun modo che il congegno sostitutivo operi per effetto di un provvedimento ministeriale, giacché esso ripete evidentemente la sua autorità dalla primaria fonte normativa: allo stesso modo in cui, a mero titolo di esempio, era cogente, cosa mai messa in dubbio, la disciplina dell'”equo canone” (L. n. 392 del 1978, art. 12 e ss.), laddove individuava i parametri per il suo calcolo, nonostante l’art. 22, comma 6, o l’art. 23, comma 1, della legge, individuassero parametri da fissare a mezzo di appositi decreti ministeriali.

La decisione del 2019 dichiara espressamente di porsi in continuità con quella del 2007, e la continuità è effettivamente riscontrabile anche con riguardo alla riconducibilità dell’art. 173, e dell’ancillare art. 5 del D.M., all’area delle disposizioni cogenti, poiché, se così non fosse, rimarrebbe priva di base la ivi riconosciuta “possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali subisse, medio tempore, variazioni per effetto di eventuali sopravvenuti decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto”. E cioè, posto che il contratto ha forza di legge tra le parti, ai sensi dell’art. 1372 c.c., il già completo regolamento negoziale da esse voluto non potrebbe mutare, nell’ottica della meno recente delle decisioni delle Sezioni Unite, per effetto della successiva inserzione automatica di una clausola concernente la misura degli interessi, se la disposizione che fissa detta misura non fosse cogente. Sicché la cogenza rimane soltanto paralizzata nel caso, del tutto peculiare, che la decisione del 2007 ha esaminato.

Il collegio, in definitiva, condivide e ribadisce l’orientamento delle Sezioni Unite che, nell’una e nell’altra occasione, ha attribuito efficacia cogente all’art. 173 e, in dipendenza di questo, al D.M..

4.4.5. – Ancora un punto è utile esaminare con riguardo alle Sezioni Unite del 2007, le quali, in un caso in cui – si rammenta – il buono non conteneva alcun indice in ragione del quale il sottoscrittore potesse supporre che le condizioni applicabili per il calcolo degli interessi non fossero quelle risultanti dal documento medesimo, hanno posto l’accento sulle norme che “espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all’informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero paradossalmente a porre le premesse di un’informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto stesso della sottoscrizione del buono”.

Ora, l’esigenza di tutela dell’affidamento, incolpevole beninteso, certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all’apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi, qualora detti buoni non manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile, non ha nulla a che spartire con il diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato – per il solo fatto che il Poligrafico dello Stato non ne avesse ancora stampato di nuovi – recasse l’apposizione sul recto della serie effettiva, nella specie “Q/P”, tale da richiamare la normativa ad essa applicabile, e sul verso un timbro sostitutivo della impressione a stampa preesistente.

Ciò in conformità al già citato D.M. 13 giugno 1986, art. 5 secondo cui: “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1 luglio 1986. 2. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

E dunque non v’e’ nessuno spazio per applicare l’argomento svolto dalle Sezioni Unite nel 2007, nel caso allora considerato, al caso, totalmente diverso, oggi in esame.

4.4.6. – Si impone difatti il chiarimento che segue.

Per un verso, una volta che si ricostruisce il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi in termini strettamente negoziali, come le Sezioni Unite hanno fatto in entrambi i casi, diviene ineluttabile verificare quale fosse la volontà sottesa all’accordo.

E non sembra si possa seriamente dubitare che l’apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà concludente, rilevante sul piano negoziale. Si vuol dire che, nel caso in esame, non si è in presenza di un errore sulla dichiarazione, ossia di una manifestazione di volontà, che l’ordinamento impone di considerare nella sua oggettività, quale estremo limite cui si spinge il principio di tutela dell’affidamento sull’altrui dichiarazione, tanto da far prevalere la volontà dichiarata o la dichiarazione trasmessa sulla reale volontà del dichiarante, qualora, per ipotesi, l’errore manchi del requisito della riconoscibilità (art. 1433 in relazione all’art. 1428 c.c.): qui non solo non c’e’ la volontà dell’ente di pattuire la misura degli interessi che oggi il sottoscrittore richiede, ma non c’e’ neppure la univoca dichiarazione che il sottoscrittore invoca, giacché egli la fa discendere dalla forzata giustapposizione, dal collage, di due clausole che stanno invece ognuna per proprio conto: l’una, apposta a timbro, concernente i buoni della serie “Q/P”, l’altra, preesistente, quelli della serie “P”.

Per altro verso, al medesimo risultato si perviene attraverso l’impiego delle regole di ermeneutica contrattuale. E cioè, la pretesa di far discendere la misura degli interessi da una combinazione della disciplina prevista per i buoni della serie “Q”, provvisoriamente emessi per mancanza dei relativi supporti cartacei, in forma di buoni della serie “Q/P”, con la disciplina prevista per i buoni della serie “P”, non ha alcun fondamento sul piano di una elementare logica nell’applicazione dei principi basilari dell’interpretazione contrattuale, sia dal versante della lettera che dell’intenzione delle parti, ai sensi dell’art. 1362 c.c., giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie “Q”, e l’autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie “Q”, si applica anche alla serie “Q/P”, di modo che sul documento viene apposta la sigla “Q/P”, ciò sta a testimoniare che l’applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie “P” è palesemente esclusa. Il che è tanto più vero alla luce dell’art. 1342 c.c., comma 1, il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili – e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il D.M. ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti – con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

5. – Venendo dunque all’esame dei motivi, la loro fondatezza è evidente.

Il giudice di merito ha ritenuto di far discendere la determinazione degli interessi dovuti, secondo quanto richiesto dal correntista, dal testo del buono nella parte, secondo la sua valutazione, non soppressa dal timbro appostovi, trattandosi di buoni della serie “Q/P”, sulla base di una fraintesa lettura delle due sentenze delle Sezioni Unite più volte citate, sentenze che vanno invece lette nel senso prima indicato, e cioè in una prospettiva diametralmente opposta a quella che ne ha ricavato il Tribunale.

6. – La sentenza impugnata è cassata e rinviata al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

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