Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4750 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4750 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso 4007-2016 proposto da:
1_,QUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PIEMONTE, 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA
CALABRO’, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
THE SPACE CINEMA 2 SPA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA, 22, presso lo
studio legale GERARDO VESCI & PARTNERS, rappresentata e
difesa dall’avvocato GERARD() VESCI e dall’avvocato
LEONARDO VESCI;

– controricorrente nonché contro

Data pubblicazione: 28/02/2018

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARTI\ 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,

SCIPLINO, GIUSEPPE NLATANO;
– resistente avverso la sentenza n. 5511/2015 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 18/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

Ric. 2016 n. 04007 sez. ML – ud. 19-12-2017
-2-

CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA

PROC. nr . 4007/2016 RG

RILEVATO
che la Corte di appello di Roma, con sentenza del 26.6-18.9.2015 nr.
5511 riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e per l’effetto
annullava la cartella esattoriale impugnata dalla società «THE SPACE
CINEMA 2» spa; condannava l’INPS ( succeduto ex lege ad ENPALS,
originario ente impositore) ed EQUITALIA GERIT s.p.a. a pagare

che avverso tale sentenza ha proposto ricorso EQUITALIA SUD spagià EQUITALIA GERIT spa in relazione al capo relativo alle spese di lite,
affidando l’impugnazione ad unico motivo, al quale ha opposto difese la
società «THE SPACE CINEMA 2 spa» con controricorso; l’INPS ha depositato
procura speciale in calce al ricorso notificato;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata
comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in
camera di consiglio;
che la società «THE SPACE CINEMA 2» spa ha depositato memoria

CONSIDERATO
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;
che con l’unico motivo viene denunziata violazione e/o falsa
applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione alla statuizione
di condanna della ricorrente EQUITALIA SUD spa al pagamento delle spese
di lite, assumendosi che quest’ultima avrebbe dovuto essere indenne dal
carico delle spese in corretta applicazione del principio della soccombenza.
In particolare si evidenzia che l’ accoglimento della opposizione era
avvenuto per ragioni relative al merito della pretesa contributiva e che
l’attività di formazione del ruolo è di competenza dell’Ente impositore, unico
soggetto legittimato a contraddire nelle controversie concernenti la
legittimità dell’iscrizione a ruolo ed il merito della pretesa impositiva laddove
l’Agente della Riscossione può essere chiamato a rispondere delle sole
contestazioni afferenti alla regolarità e validità degli atti dallo stesso posti
in essere. Viene altresì dedotta la violazione del principio della soccombenza
reciproca previsto dal secondo comma dell’art. 92 cod.proc.civ., essendo

1

all’appellante «THE SPACE CINEMA 2» spa le spese di lite del doppio grado;

PROC. nr . 4007/2016 RG

stata la domanda accolta solo parzialmente, respinto ogni rilievo sulla
nullità del procedimento di notifica della cartella esattoriale.

che ritiene il Collegio si debba respingere il ricorso;
che ,infatti, in questa sede si intende assicurare continuità al principio
di diritto, già enunciato da questa Corte, secondo cui nella controversia in
cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale non integra ragione di

considerata— di compensazione delle stesse nei confronti dell’agente della
riscossione la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da
ascrivere all’ente creditore interessato; restano peraltro ferme, da un lato,
la facoltà dell’agente della riscossione di chiedere a quest’ultimo di
manlevarlo dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore
vittorioso e, dall’altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese
del debitore vittorioso nei confronti dell’agente della riscossione e
condannare al pagamento delle spese soltanto l’ente creditore interessato
(quando questo è presente in giudizio) ove sussistano i presupposti di cui
all’art. 92 cod. proc. civ., diversi ed ulteriori rispetto alla circostanza che
l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore
interessato (cfr. Cass. 6.2.2017 n. 3105, Cass. 18.1.2017 n. 1070, Cass.
22.3.2017 n. 7371, Cass. 10.11.2011 n. 23459);

che anche il rilievo dell’accoglimento parziale del ricorso in appello è
privo di riflessi sulla valutazione della legittimità della condanna alle spese
giacchè mentre l’esercizio da parte del giudice di merito del potere di
disporre la compensazione è stato, nel tempo, sottoposto a un controllo
stringente (dalla formulazione dell’art. 92 c.p.c., alla riforma contenuta nella
I. 28 dicembre 2005 n. 263 a quella della legge 18 giugno 2009 n. 69 sino
al d.l. 12 settembre 2014 n. 132) con conseguente sindacabilità della
motivazione posta a base dell’esercizio di quel potere, il mancato esercizio
dello stesso non può essere dedotto quale motivo di illegittimità della
pronuncia di merito che ha applicato il principio della soccombenza (ex
plurimis, Cassazione civile, sez. III, 20/10/2014, n. 22224);

che, pertanto, potendo essere condivisa la proposta del relatore, ai
sensi degli artt. 380-bis e 385 cod. proc. civ., il ricorso va rigettato;

2

esclusione della condanna alle spese di lite, né — di per sé soia

PROC. nr . 4007/2016 RG

che

le spese seguono la soccombenza nei confronti della società

controricorrente; nulla per spese nei confronti dell’INPS per la sostanziale
assenza di attività difensiva .

che trova applicazione l’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n.
928, in tema di raddoppio del contributo unificato per i giudizi di

P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese nei confronti società
THE SPACE CINEMA 2 spa, che liquida in 200 per spese ed euro 1.000 per
compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Nulla per spese nei confronti dell’INPS.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella adunanza del 19 dicembre 2017

impugnazione;

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