Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4750 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 25/02/2011), n.4750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6876/2010 proposto da:

S.P. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato ZAZZA

ROBERTO, rappresentato e difeso dall’avvocato FALVELLA Filippo,

giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ITALCEMENTI SPA (OMISSIS) in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGO TEVERE MICHELANGELO 9,

presso lo STUDIO TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa

dagli

avvocati TRIFIRO’ Salvatore, FAVALLI GIACINTO, ZUCCHINALI PAOLO,

DAMIANA LESCE, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 309/2009 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

10.12.08, depositata il 09/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

1. con sentenza del 10.12.2008 – 9.9.2009 la Corte d’Appello di Salerno, in riforma della pronuncia di prime cure, rigettò la domanda proposta da S.P. nei confronti della Italcementi spa e diretta alla declaratoria dell’esistenza di un obbligo specifico da parte della convenuta di offerta di un nuovo contratto di lavoro subordinato in forza del verbale di conciliazione concluso tra le parti in data 9.12.2003; a fondamento del decisum la Corte territoriale ritenne l’avvenuto verificarsi della condizione risolutiva contenuta nell’art. 6, punto B, de ridetto verbale di conciliazione e, in particolare, l’avvenuto coinvolgimento del S. in fatti, anche precedenti la stipula del verbale di conciliazione, per i quali sarebbe stata legittima la risoluzione ad nutum del rapporto di lavoro; nello specifico la Corte territoriale osservò che tali fatti erano emersi dalla comunicazione di iscrizioni ai sensi dell’art. 335 c.p.p., fatta pervenire alla Società dallo stesso S., essendo ivi risultato che egli era stato iscritto nel registro degli indagati per un tentativo di estorsione posto in essere in due diversi episodi, afferenti al medesimo disegno criminoso, risalenti al 13 e al 27 maggio 2003;

2. avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale S. P. ha proposto ricorso per cassazione; l’intimata Italcementi spa ha resistito con controricorso;

3. senza formulare specifici motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., il ricorrente deduce che:

ai fini dell’accertamento del suo diritto alla costituzione del rapporto di lavoro doveva escludersi la sussistenza di vizi della volontà, posto che l’iscrizione non gli era nota e non era stata in alcun modo nascosta;

a seguito della disposta archiviazione, successiva alla data della decisione di appello, aveva potuto ottenere nuova certificazione ai sensi dell’art. 355 c.p.p., priva di qualsivoglia iscrizione suscettibile di comunicazione a suo carico;

nella fattispecie era applicabile l’art. 2932 c.c., e il verbale di conciliazione aveva i caratteri del contratto preliminare;

4. il ricorso non è svolto con riferimento ai motivi indicati dall’art. 360 c.p.c.; non contiene censure specifiche alle ragioni fondanti la decisione impugnata e, in particolare, all’interpretazione resa dalla Corte territoriale al ridetto verbale di conciliazione del 9.12.2003; introduce una nuova circostanza di fatto (l’intervenuta archiviazione in sede penale) non esaminabile in sede di legittimità; produce documentazione inammissibile, siccome non inerente alla nullità della sentenza impugnata ovvero all’ammissibilità del ricorso, giusta le previsioni di cui all’art. 372 c.p.c.;

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 30,00 (trenta), oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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