Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4750 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.23/02/2017),  n. 4750

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1796-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLA RUGGIERI FAZZI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2676/23/2014, emessa il 6/12/2013 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA di BARI, SEZIONE DISTACCATA di LECCE,

depositata il 19/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO

MOCCI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Brindisi. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di C.P. contro l’avviso di accertamento contenente l’aggravio di imposte dirette ed indirette e relative sanzioni.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che le cessioni poste in essere dal contribuente, avendo rispettato i canoni ed i limiti di cui al D.L. n. 41 del 1995, art. 15 non avrebbero potuto essere oggetto di rettifica. Il D.L. n. 233, art. 35 introducendo una presunzione legale circa gli accertamenti ai fini IVA, imposte dirette e IRAP, non sarebbe stata applicabile a periodi d’imposta ad essa precedenti.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe pretermesso qualunque valutazione inerente il motivo di appello dell’Ufficio, circa la sussistenza di elementi probatori presuntivi, dati dall’applicazione di prezzi di vendita diversi su beni omogenei e dalla mancata corrispondenza tra gli importi di cessione di alcune unità immobiliari, come riportate nella documentazione extracontabile, e le fatture esibite dalla ditta.

L’intimato ha resistito con controricorso.

Il ricorso è destituito di fondamento.

La lettura della decisione della CTR dà contezza del fatto che i giudici d’appello, dopo aver enunciato – nella parte in fatto la seconda doglianza dell’Amministrazione (pag. 1 bis “Deduce ancora l’Amministrazione Finanziaria…) hanno effettivamente trattato di quest’ultima censura all’inizio del paragrafo “In diritto” replicando che “…la più volte richiamata norma del D.L. n. 223 del 2006, art. 35 è stata utilizzata al fine di dar prova dell’esistenza di operazioni imponibili non dichiarate e quindi come strumento di vera e propria presunzione legale e non come presunzione semplice come vorrebbe adombrare l’Amministrazione Finanziaria nel motivo subordinatamente dedotto. Ne consegue che quest’ultimo, introducendo una motivazione giustificativa non contenuta nell’accertamento è prima che infondato, del tutto inammissibile”.

Nessuna violazione dell’art. 112 c.p.c. è dunque ipotizzabile.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di C.P., delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.500,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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