Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 475 del 11/01/2017

Cassazione civile, sez. lav., 11/01/2017, (ud. 26/01/2016, dep.11/01/2017),  n. 475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18196-2013 proposto da:

S.I.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA MARRANA 72, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

CATTIVERA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RUCOLINE S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

RUCOLINE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO

18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE INNAMORATI, giusta delega

in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

S.I.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DELLA MARRANA 72, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

CATTIVERA, che la rappresenta e difende come da procura speciale a

margine del ricorso;

– controricorrente al incidentale –

Avverso la sentenza n. 7566/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/02/2013 r.g.n. 8054/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato CATTIVERA GIOVANNI;

udito l’Avvocato RIZZO AMALIA per delega Avvocato RIZZO NUNZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 1/2/2013, accogliendo l’appello proposto da S.I.R. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato alla medesima S. il 14/1/2006 e, per l’effetto, ordinava alla società Rucoline S.p.A. di riassumere la lavoratrice o, in mancanza, di risarcirle il danno commisurato in cinque mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo.

Per la cassazione della sentenza la S. propone ricorso articolato in due motivi.

La Rucoline resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale, cui resiste la S. che ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 54,commi 1 e 5 e L. n. 604 del 1966, art. 8, avendo la sentenza impugnata omesso di prendere in considerazione che la S. si trovasse, al momento del licenziamento, in regime di puerperio, dato che la figlia, da essa partorita il (OMISSIS), il 14/1/2006, data del licenziamento, non aveva ancora compiuto un anno di età.

2. Con il secondo motivo viene denunziata, in relazione all’art. 360, n. 3, la violazione del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 54 e dell’art. 1223 c.c. e si lamenta che la sentenza oggetto del giudizio di legittimità abbia violato l’art. 1223 c.c., non avendo accolto la domanda della ricorrente di risarcimento dei danni da liquidare nella misura della retribuzione globale di fatto che la lavoratrice non ha percepito dal 14/1/2006, data del licenziamento, a quella della effettiva riammissione in servizio.

3. I motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, data l’evidente connessione, sono fondati.

La Corte di merito, infatti, ha del tutto obliterato la motivazione in ordine alla circostanza che, per i motivi esposti in narrativa, la S., al momento del licenziamento, si trovasse nel periodo di puerperio, nonostante la lavoratrice avesse dedotto e documentato la detta circostanza. Al riguardo, gli arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità sono costanti nell’affermare che il licenziamento intimato alla lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino è nullo ed improduttivo di effetti ai sensi della L. n. 1204 del 1971, art. 2; per la qual cosa il rapporto deve ritenersi giuridicamente pendente ed il datore di lavoro inadempiente va condannato a riammettere la lavoratrice in servizio ed a pagarle tutti i danni derivanti dall’inadempimento in ragione del mancato guadagno (tra le molte, Cass., nn. 18357/04; 24349/10). In materia, il Giudice delle Leggi ha stabilito (sentenza n. 61/91) che la violazione della L. n. 1204 del 1971, art. 2 (ora D.Lgs. n. 151 del 2001) è totalmente improduttivo di effetti comportando la nullità del licenziamento comminato alla donna durante la gestazione o il puerperio.

La Corte di merito ha erroneamente applicato la L. n. 604 del 1966, art. 8, poichè la disciplina legislativa di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001 non effettua alcun richiamo alle L. n. 604 del 1966 e L. n. 300 del 1970; la nullità del licenziamento è comminata quindi ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54 e la detta declaratoria è del tutto svincolata dai concetti di giusta causa e giustificato motivo. prevedendo una autonoma fattispecie idonea a legittimare, anche in caso di puerperio, la sanzione espulsiva, quella, cioè, della colpa grave della lavoratrice.

Il rapporto, nel caso di specie, va considerato come mai interrotto e la lavoratrice ha diritto alle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla effettiva riammissione in servizio (tra le molte, Cass. n. 2244/06).

La sentenza di secondo grave ha, invece, erroneamente ritenuto applicabile, ai fini del risarcimento, anzichè l’art. 1223 c.c. la L. n. 604 del 1966, art. 8.

4. Con il ricorso incidentale la società lamenta l’errata applicazione della normativa sul licenziamento di cui alla L. n. 330 del 1970, art. 7 e D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54. Tale ricorso non può essere accolto per i motivi esplicitati nelle argomentazioni sub 3.

5. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà a tutti i principi innanzi affermati, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, relativamente al ricorso accolto e per la decisione sulle spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2017

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