Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4749 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4749 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso n. 27375-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, in proprio e quale
procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE
DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA
SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,
GIUSEPPE MATANO;
– ricorrente contro

AZZONE ANNAMARIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE DI VILLA PAMPHILI, 59, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 28/02/2018

MARIA SALAFIA, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati DANIELA NEGRI, LAURA NEGRI;
– controricorrente-

avverso la sentenza n. 401/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 1°.8.2016, la Corte d’appello di Torino
ha confermato la decisione del Tribunale di Novara che aveva accolto
quattro distinte opposizioni proposte da Anna Maria Azzone avverso
altrettanti avvisi di addebito con cui l’INPS le aveva richiesto il
pagamento di contributi asseritamente dovuti alla Gestione
commercianti quale socia accomandataria di Azimut Consulting di
Azzone A. & C. s.a.s.;
che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’INPS, in
proprio e nella spiegata qualità, deducendo due motivi di censura;
che Annamaria Azzone ha resistito con controricorso;
che è stata depositata la proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
che Annamaria Azzone ha depositato memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di ricorso, l’Istituto ricorrente denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 1. n. 613/1966, 1 e 2, 1. n.
1397/1960 (il primo dei quali nel testo modificato dall’art. 1, commi
203 ss., 1. n. 662/1996), e 2313 , 2318 e 2697 c.c., per avere la Corte di
Ric. 2016 n. 27375 sez. ML – ud. 06-12-2017
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TORINO, depositata 1’1/08/2016;

merito ritenuto che la mancata prova della natura commerciale
dell’attività esercitata dalla società di cui l’odierna controricorrente è
socia accomandataria fosse ostativa alla sua iscrizione alla Gestione
commercianti;
che, con il secondo motivo, l’Istituto lamenta violazione e falsa

lett. d), 1. n. 88/1989, per non avere la Corte territoriale ritenuto che
l’attività di locazione di beni immobili era da ricomprendere fra quelle
di intermediazione e prestazione di servizi che danno luogo all’obbligo
di iscnzione;
che entrambi i motivi possono trattarsi congiuntamente, in
considerazione dell’intima connessione delle censure svolte;
che costituisce orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di
questa Corte il principio secondo cui il presupposto imprescindibile
per l’iscrizione alla Gestione commercianti consiste nella prestazione di
un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita in
forma individuale che societaria, dal momento che – come a suo tempo
rimarcato da Cass. S.0 n. 3240 del 2010 – l’assicurazione obbligatoria
non intende proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro
autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e
artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di attività
lavorativa abituale e prevalente (cfr. da ult. Cass. nn. 3835 e 17643 del
2016, 4440 e 7911 del 2017);
che nella specie la Corte territoriale ha per un verso escluso che fosse
stata data prova dello svolgimento da parte dell’odierna
controricorrente di attività abituale all’interno dell’impresa e per altro
verso accertato che l’attività prevalentemente svolta da quest’ultima
consiste nella consulenza tecnica aziendale, mentre l’attività di

Ric. 2016 n. 27375 sez. ML – ud. 06-12-2017
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applicazione degli artt. 1, comma 202, 1. n. 662/1996, e 49, comma 1,

locazione concerne esclusivamente un immobile di proprietà della
società;
che, tenuto conto nei confronti di codesto accertamento in fatto
l’INPS non ha sollevato censure, deve escludersi che sulla sua base
possano essere maturati i presupposti per l’iscrizione dell’intimata nella

canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività
d’impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una
società commerciale (Cass. nn. 3145 del 2013 e 17643 del 2016, cit.) e
salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di
intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010), né l’eventuale
impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in
implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., può trovare una
sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui
difettino i presupposti propri (Cass. n. 17370 del 2016);
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1,
c.p.c., provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di
legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell’Istituto
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente
alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in €
2.900,00, di cui € 2.700,00 per compensi, oltre spese generali in misura
pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Ric. 2016 n. 27375 sez. ML – od. 06-12-2017
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Gestione commercianti, tanto più che l’attività di mera riscossione dei

quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.12.2017.

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