Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4749 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4749

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23428-2018 proposto da:

TOR SRL TRUCK ON RAIL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 48, presso lo

STUDIO LEGALE ALONZO COMMITTERI & PARTNERS, rappresentata e

difesa dall’avvocato SERENA GIGLIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FONTEVIVO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato MARCELLO FURITANO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARCO ZANASI, CECILIA FURITANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 608/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata i126/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR della Lombardia con sentenza n. 608/212/2017, depositata il 26.2.2018 rigettava l’appello di Tor s.r.l. Truck on rail nei confronti del Comune di Fontevivo avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Parma che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale era stato richiesto il pagamento dell’IMU afferente l’anno di imposta 2012 relativo a n. 24 immobili.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Comune di Fontevivo resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto integrato, nell’avviso di liquidazione, l’obbligo di motivazione.

La censura è infondata.

La CTR ha esaminato l’avviso evidenziando che “risultava caratterizzato da un dettagliato prospetto con riferimento all’imposta non corrisposta relativamente all’area nella titolarità della società contribuente, essendo irrilevante il godimento che ne faccia la stessa, la sua estensione qualitativa e quantitativa, mai oggetto di contestazione. Ed invero l’avviso impugnato ha ad oggetto la liquidazione dell’imposta secondo i parametri di legge (rendita catastale rivalutata per il coefficiente moltiplicatore stabilito dalla legge, per poi applicare al valore così ottenuto l’aliquota deliberata dal Consiglio Comunale con atto generale, del resto applicati dalla stessa società con la dichiarazione 1.10.2010”.

Nè sono censurabili eventuali divergenze valutative sul significato attribuito dal giudice agli elementi delibati, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito (Cass. S.U. n. 24148/2013; Cass. n. 12779/2015 e n. 12799/2014).

Inoltre, la sentenza impugnata ha giudicato in conformità all’indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “l’onere di allegazione posto a carico dell’amministrazione finanziaria dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, secondo periodo, dello “altro atto” richiamato nella motivazione dell’avviso di accertamento, ha riferimento agli atti che, rappresentano, appunto, la motivazione della pretesa tributaria che deve essere applicata nell’avviso e non agli atti di carattere normativo o regolamentare che legittimano il potere impositivo e che sono oggetto di conoscenza “legale” da parte del contribuente”.

Tale principio, nel contesto di quanto previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1 comma 162, è pacificamente riferibile anche agli avvisi di accertamento emanati dalle amministrazioni comunali (cfr., ad esempio, in tema di ICI, Cass. sez. 5, 24 novembre 2004, n. 22197; Cass. sez. 5, 17 ottobre 2008, n. 25371; Cass. sez. 5, ord. 25 luglio 2012, n. 13106; Cass. sez. 6-5, ord. 3 novembre 2016, n. 22254 e, specificamente, in tema di tassa sui rifiuti, Cass. sez. 6-5, ord. 20 gennaio 2017, n. 1568, Cass. sez. 6-5, ord. 30 giugno 2017, n. 16289; Cass. sez. 6-5, ord. 5 luglio 2017, n. 16634; Cass. sez. 6-5, ord. 6 luglio 2017, n. 16740; Cass. sez. 6-5, ord. 14 luglio 2017, n. 17565; Cass. sez. 6-5, ord. 13 settembre 2018, n. 22307).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24,32 e 57. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la CTR ritenuto che fossero stati introdotti in sede di gravame motivi nuovi, già dichiarati inammissibili nel primo grado di giudizio e in particolare l’eccezione di insussistenza del presupposto impositivo per essersi trovata nell’impossibilità di utilizzare l’immobile a causa delle complicazioni burocratiche legate alla mancata approvazione da parte dell’amministrazione competente di uno studio di fattibilità finalizzato al potenziamento infrastrutturale ferroviario.

La censura è inammissibile per carenza di interesse.

La circostanza, anche ove esaminata non sarebbe stata idonea a modificare l’esito del giudizio.

La ricorrente è proprietaria degli immobili. Il presupposto per l’applicazione dell’IMU è il medesimo di quello previsto dall’ICI. “in tema di Ici, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi” (Cass. n. 21156/2016; Cass. n. 11182/2014; Cass. n. 15792/2012 ed altre).

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso;

Condanna Tor s.r.l al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600.00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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