Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4748 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4748 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 24904-2016 proposto da:
STILLA VATO ENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FEDELE
FERRARA;

– ricorrente contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del Dirigente, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV
NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato TERESA
OTTOLINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/02/2018

avverso la sentenza n. 1106/2016 della CORTE D’APPELLO di
BARI, emessa il 14/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO.

che, con sentenza depositata il 14.6.2016, la Corte di Appello di Bari,
in riforma della decisione del Tribunale di Trani, ha rigettato la
domanda proposta da Enzo Stillavato nei confronti dell’INAIL ed
intesa ad ottenere l’indennizzo per giorni 75 di inabilità temporanea
totale e per postumi invalidanti permanenti pari al 15% derivati
dall’infortunio sul lavoro occorsogli 1’11.12.2006;
che avverso tale statuizione ha proposto ricorso Enzo Stillavato,
deducendo un unico motivo di censura;
che l’INAIL ha resistito con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis
c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, il ricorrente deduce «violazione,
falsa applicazione ed errata applicazione ed interpretazione dei principi
di medicina legale circa la individuazione del nesso eziologico e la
quantificazione dell’invalidità permanente 1…1 e dell’inabilità
temporanea» (cfr. ricorso, pag. 3) per avere la Corte di merito escluso,
sulla scorta della CTU disposta in sede di gravame, che il trauma
riportato a seguito dell’infortunio potesse aver avuto un’efficacia
causale o anche concausale tale da far residuare postumi temporanei e
permanenti indennizzabili in misura eccedente a quanto riconosciutogli
dall’INAIL in sede amministrativa;
Ric. 2016 n. 24904 sez. ML – ud. 06-12-2017
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RILEVATO IN FATTO

che costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di questa
Corte il principio secondo cui, nelle controversie in materia di
prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell’assicurato, le
conclusioni del consulente tecnico di ufficio sulle quali si fonda la
sentenza impugnata possono essere contestate in sede di legittimità

la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della
scienza medico-legale o dai protocolli praticati per particolari
assicurazioni sociali, risolvendosi altrimenti in un mero dissenso
diagnostico non deducibile in sede di legittimità (cfr., fra le tante, Cass.
nn. 8654 del 2008, 22707 del 2010, 1652 del 2012 e, tra le più recenti,
Cass. nn. 23093 del 2016 e 27807 del 2017);
che codesto orientamento va consolidato anche alla luce del principio
secondo cui, a seguito della riformulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. da
parte dell’art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con 1. n. 134/2012), può essere
dedotto in sede di legittimità soltanto l’omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se
esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia,
restando viceversa esclusa la possibilità di dolersi dell’omesso esame di
elementi istruttori, qualora il fatto storico rilevante in causa sia stato
comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza
non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. n.
8053 del 2014);
che non denunciandosi nella specie, quale fatto decisivo, alcuna
documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medicolegale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali, la
censura si appalesa inammissibile, non potendosi dare ingresso in sede
Ric. 2016 n. 24904 sez. ML – ud. 06-12-2017
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solo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e nella misura in cui le censure contengano

di legittimità a riconsiderazioni del quadro clinico e diagnostico già
valutato in sede di merito;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi
come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il
criterio della soccombenza;

sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente
alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in €
2.700,00, di cui C 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura
pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6.12.2017.

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che, tenuto conto della declaratoria d’inammissibilità del ricorso,

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