Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4748 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31925/2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

GIMAR CASALINGHI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 87/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI, depositata il 22/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GIANNI DE BELLIS, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Regionale della Campania dep. il 22/10/2004 che rigettava l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della Gi.Mar Casalinghi s.r.l. avverso gli avvisi di rettifica I.V.A. per l’anno 1994.

La CTR ha ritenuto che lo Ufficio non aveva adempiuto all’onere di prova a suo carico, in quanto il richiamo acritico ad un p.v.c. (della G. di F. di Afragola) che, a sua volta, faceva riferimento ad altro p.v.c. (della G. di F. di Verbania) senza la produzione di questo ultimo, non poteva costituire prova certa, in assenza di specifica verifica presso la società oggetto di accertamento.

Si dolgono i ricorrenti di violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e vizio motivazionale.

La contribuente non ha resistito.

La causa veniva rimessa alla decisione in pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero, che non era parte nel giudizio di appello dal quale doveva intendersi tacitamente estromesso perchè iniziato dopo il 01/01/2001, e, pertanto, dopo l’entrata in funzione delle Agenzie delle Entrate(Cass. SS.UU. 3116/2006, 3118/2006).

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Per quanto concerne il primo motivo in ordine alla dedotta violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, deve essere osservato che tale norma consente alle parti di produrre documenti in appello.

Non è contestato che l’ufficio abbia prodotto tale p.v.c. in tale fase, ma la CTR omette ogni valutazione al riguardo.

Questa Corte (Cass. 3611/2006) ha varie volte ritenuto che nel processo tributario regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteggiantesi come tipico procedimento documentale, alla luce del fondamentale principio di specialità fatto salvo dall’art. 1 – in forza del quale nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest’ultima -, non può trasferirsi “tout court” l’esegesi, in tema di produzione di documenti in appello, dell’art. 345 cod. proc. civ., comma 3, nel senso che tale disposizione fissa sul piano generale il principio dell’inammissibilità dei “nuovi mezzi di prova” e, quindi, anche delle produzioni documentali. L’art. 58 del nuovo processo tributario, infatti, oltre a consentire al giudice d’appello di valutare la possibilità di disporre “nuove prove” (comma 1), fa espressamente “salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti” (comma 2).

Per quanto concerne la dedotta violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, è inesatto in diritto l’osservazione che l’Ufficio non potrebbe utilizzare accertamenti presso terzi, senza ispezioni presso il contribuente interessato dall’accertamento.

Invero questa Corte (Cass. 13486/2009) ha ritenuto che, in tema di accertamento dell’IVA, è legittimo l’avviso di rettifica motivato “per relationem” a un processo verbale di constatazione riferito a documenti rinvenuti presso terzi e resi conoscibili al contribuente, mediante l’allegazione del relativo prospetto riepilogativo. Da un lato, infatti, il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 3, espressamente prevede che l’ufficio possa procedere a rettifica, indipendentemente dalla previa ispezione del contribuente, qualora l’esistenza di operazioni imponibili risulti da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonchè da altri atti e documenti in suo possesso, mentre non rilevano eventuali violazioni delle regole relative alla fase di accertamento perchè eventuali irregolarità possono essere fatte valere solo da chi ha subito l’accesso; dall’altro, l’avviso di accertamento, non richiede un’autonoma attività istruttoria, il cui svolgimento contrasterebbe con i principi di economicità ed efficienza dell’attività amministrativa, nonchè con le norme specifiche che, in materia tributaria, disciplinano l’istruttoria e la motivazione degli atti impositivi (L. n. 212 del 2000, art. 12) e consentono all’Amministrazione di avvalersi dell’attività di altri organi (D.P.R. n. 633, artt. 51 e 52 cit.).

Il ricorso, per le superiori ragioni deve essere pertanto accolto, assorbito il secondo motivo, con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania perchè valuti il materiale conoscitivo offerto dall’Ufficio e provveda anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero. Accoglie il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza impugnata e rinvia dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che provvederà anche sulle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

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