Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4748 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 25/02/2011), n.4748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1076/2010 proposto da:

ZOFA SRL ((OMISSIS)) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A,

presso lo studio dell’avvocato PETRETTI Alessio, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SAPONARO MARIO E., giusta procura ad

litem a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente generale –

Direttore della Direzione Centrale Rischi, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli Avvocati

CATALANO Giandomenico e VITO ZAMMATURO, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli Avvocati SGROI ANTONINO,

CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO giusta procura in calce al ricorso

notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 318/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del

28/5/09, depositata il 22/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito per il resistente l’Avvocato MARTITATO LELIO che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RUSSO

LIBERTINO ALBERTO che aderisce alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 28.5 – 22.8.2009 la Corte d’Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Zofa srl nei confronti dell’Inail e dell’Inps.

La Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo cui, in ipotesi di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la stessa, nei confronti del destinatario, si ha per eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti da tale norma, vale a dire con la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento (cfr, ex plurimis, Cass., n. 2082/1999); in fatto la Corte territoriale ha rilevato che la notifica della sentenza di primo grado era avvenuta nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., che era stato affisso l’avviso alla porta del destinatario, depositato l’atto alla Casa Comunale e, in data il 5.12.2008, spedito avviso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; conseguentemente l’appello, depositato il 12.1.2009, risultava tardivo, essendo stato superato il termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale la Zofa srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi; l’Inail ha resistito con controricorso; l’Inps non ha svolto attività difensiva.

A seguito di relazione, la causa è stata decisa in Camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c..

2. L’eccezione di inammissibilità de ricorso per tardività svolta dall’Inail è infondata poichè, come questa Corte ha potuto direttamente accertare ex actis, la sentenza impugnata è stata notificata alla Società ricorrente nel domicilio eletto il 2.11.2009 e il ricorso per cassazione è stato notificato all’Inps il 28.12.2009 e all’Inail il 29.12.2009, dunque ne rispetto del termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2.

3. Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 140 c.p.c., la ricorrente sostiene che la notificazione nei confronti del destinatario, in ipotesi di ricorso alla procedura di cui all’art. 140 c.p.c., deve ritenersi perfezionata all’atto del ricevimento della raccomandata ovvero, in caso di mancato recapito, deve aversi per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione ovvero dalla data di ritiro dei piego se anteriore a tale termine; ne caso di specie, secondo l’assunto della ricorrente, la notificazione doveva ritenersi perfezionata con il ritiro del piego in data 11.12.2008 (prima della compiuta giacenza), con la conseguente tempestività de ricorso in appello, avvenuto con deposito dell’atto il 12.1.2009, posto che il 30 giorno dalla data della notificazione cadeva i 10.1.2009, coincidente con la giornata del sabato.

Con il secondo motivo la ricorrente si duole che, nell’ipotesi in cui dovesse essere ritenuta l’effettiva tardività della notifica, non sia stata disposta la rimessione in termini, essendo la tardiva proposizione del ricorso ascrivibile ad errore del difensore.

4. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione; questa Corte, con sentenza n. 7809/2010, ha già avuto modo di affermare che tale pronuncia è di immediata applicazione e che, conseguentemente, devono essere provati il ricevimento e la sottoscrizione del relativo avviso da parte del destinatario.

Nel caso di specie, come risulta ex actis, il plico, stante la temporanea assenza del destinatario, è stato depositato presso l’Ufficio il 6.12.2008 e ritirato l’11.12.2008 (prima dunque della compiuta giacenza); a tale ultima data deve quindi ritenersi perfezionata, per il destinatario, la notificazione della sentenza di primo grado.

5. Il termine per la proposizione dell’appello scadeva perciò il 10.1.2009 (cfr art. 325 c.p.c., comma 1); poichè tuttavia tale data cadeva nella giornata di sabato, il termine medesimo risultava prorogato al primo giorno seguente non festivo, in base a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 (giusta la novella introdotta dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f), applicabile alla presente controversia, contrariamente a quanto eccepito dal l’Inail, poichè, secondo quanto risulta dall’impugnata sentenza, il ricorso giudiziario è stato depositato nel giugno 2006 e, quindi, successivamente a 1.3.2006; il primo giorno seguente non festivo era il lunedì 12.1.2009, data in cui venne depositato il ricorso d’appello.

6. Il primo motivo di ricorso si presenta quindi come manifestamente fondato, in applicazione del principio di diritto secondo cui, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 3/2010, in caso di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la stessa si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore alla compiuta giacenza, ovvero decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

7. Restando assorbita la disamina dei secondo motivo, il ricorso va dunque accolto.

La sentenza impugnata va per l’effetto cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Giudice indicato in dispositivo, che giudicherà conformandosi al suindicato principio di diritto; il Giudice del rinvio provvedere altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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