Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4748 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.23/02/2017),  n. 4748

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5639-2016 proposto da:

K.O. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA,292,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE BALDI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIANCARLO LA SCALA, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI MILANO;

– intimata-

avverso la sentenza n. 3801/45/2015, emessa il 22/06/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il

14/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. MANZON ENRICO;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Con sentenza in data 22 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto da K.O. avverso la sentenza n. 1691/12/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di accertamento IRPEF ed altro 2007/2008. La CTR osservava in particolare che la contribuente non aveva adeguatamente assolto al proprio onere contro probatorio rispetto alla presunzione legale data dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo un motivo unico.

L’Agenzia delle entrate intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico mezzo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, in particolare perchè la CTR non ha tenuto conto del fatto che l’incremento patrimoniale che principalmente ha basato l’atto impositivo impugnato (acquisto abitazione) non le ha comportato alcun esborso.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “Ai fini dell’accertamento del reddito con il metodo sintetico di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5, (nel testo, vigente “ratione temporis”, tra la L. 30 dicembre 1991, n. 413 e il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. nella L. 30 luglio 2010, n. 122) non è sufficiente l’acquisto di un bene attraverso il mero accollo di un debito, che, non costituendo un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento, ma solo una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato passivo, non comporta un’attuale erogazione di spesa per incrementi patrimoniali e, dunque, non costituisce effettiva ed attuale espressione di capacità economica” (Sez. 5, Sentenza n. 19030 del 10/09/2014, Rv. 631973), essendo peraltro ancor più pertinente al caso di specie l’arresto ulteriore contenuto in Sez. 5, n. 15289/2015 (non massimata sul punto) laddove è affermato che “Ai fini dell’accertamento del reddito con il metodo sintetico di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5, “razione temporis vigente”, non è sufficiente l’acquisto di un bene, ove lo stesso sia stato pagato in parte in contanti ed in parte con emissione di cambiali; siffatto acquisto, invero, per la detta parte (e cioè per la parte del corrispettivo pagata con cambiali) non comporta un’attuale erogazione di spesa per incrementi patrimoniali e, dunque, non costituisce effettiva ed attuale espressione di capacità economica; il pagamento di un corrispettivo con cambiali non può infatti essere assimilato ad un pagamento in contanti, in quanto le cambiali costituiscono una promessa di pagamento futuro di una somma di denaro di cui il soggetto al momento dell’emissione non dispone (in senso conforme, sia pure per diversa ipotesi, Cass. 19030/2014)”.

La sentenza impugnata non è conforme a questi principi di diritti e merita dunque cassazione con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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