Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4747 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4747 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 22943-2016 proposto da:
MELODIA CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
FIRENZE 32, presso lo studio dell’avvocato ELENA IEMBO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANNAMARIA TROPIANO;

– ricorrente contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, MAURO RICCI,
EMANUELA CAPANNOLO;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/02/2018

avverso la sentenza n. 655/2016 del TRIBUNALE di LOCRI,
depositata il 13/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVA LLARO.

che, con sentenza depositata il 13.7.2016, il Tribunale di Locri,
pronunciando in sede di opposizione ad accertamento tecnico
preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c. e previo espletamento di
consulenza tecnica, ha dichiarato Carlo Melodia totalmente inabile a
decorrere maggio 2014 e, per quanto qui rileva, ha condannato l’INPS
alla rifusione delle spese processuali, liquidandole in complessivi curo
600,00, oltre accessori;
che avverso tale ultima statuizione ha proposto ricorso Carlo Melodia,
deducendo due motivi di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis
c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO IN DIRVI”TO
che, con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del d.m. n. 140/2012 per avere il
Tribunale liquidato le spese di lite unitariamente e non in relazione alle
singole fasi e senza tenere conto del valore, della natura e complessità
della controversia, nonché del numero e dell’importanza e complessità
delle questioni trattate;
che, con il secondo motivo, viene denunciata violazione e falsa
applicazione del d.m. n. 55/2014 nonché degli artt. 24, 1. n. 794/1942,
e 4, comma 1, d.m. n. 585/1994, per avere il Tribunale liquidato le
Ric. 2016 n. 22943 sez. ML – ud. 06-12-2017
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RILEVATO IN FAT1’0

spese processuali senza indicare il sistema di liquidazione adottato e
comunque in violazione dei parametri fissati dal d.m. n. 55/2014, cit.,
con riferimento allo scaglione compreso tra C 5.200,00 ed € 26.000,00;
che entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in considerazione
dell’intima connessione delle censure svolte, sono fondati alla luce del

legittimità, secondo cui, agli effetti dell’art. 41, d.m. n. 140/2012, che
ha dato attuazione all’art. 9, comma 2, d.l. n. 1/2012 (conv. con 1. n.
27/2012), i nuovi parametri cui devono essere commisurati i compensi
dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali sono da
applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un
momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto
e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella
data, non abbia ancora completato la propria prestazione
professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in
parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate,
evocando l’accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di
un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (Cass.
S.U. n. 17405/2012);
che, alla stregua del superiore insegnamento, alla presente fattispecie
va applicato il d.m. n. 55/2014, in vigore dal 3.4.2014, essendo stata
operata la liquidazione qui censurata con sentenza del 13.7.2016;
che, quanto alla determinazione degli scaglioni applicabili, va ribadito
che, ai fini della determinazione del valore della causa per la
liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a
prestazioni assistenziali deve applicarsi il criterio previsto dall’art. 13,
comma 1°, c.p.c., di talché, se il titolo è controverso, il valore si
deteimina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni
(Cass. S.U. n. 10455 del 2015);
Ric. 2016 n. 22943 sez. ML – ud. 06-12-2017
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consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte

che non sussiste alcun obbligo per il giudice di liquidare il compenso
nella misura media, dal momento che gli artt. 1 e 4, d.m. n. 55/2014,
cit., gli impongono soltanto di liquidare il compenso tra il minimo ed il
massimo delle tariffe, peraltro derogabili con idonea motivazione
(Cass. nn. 18167 del 2015 e 2386 del 2017);

individuato tra C 5.200,00 ed C 26.000,00, in tale scaglione rientrando
l’ammontare di due annualità della prestazione richiesta, ed i parametri
minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il
procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito,
vanno individuati in C 911,00 per la fase di istruzione preventiva
(risultanti dalla somma di C 270,00 per studio della controversia, C
337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed C 303,00 per la fase
istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e
la terza del 70%, ai sensi dell’art. 4, d.m. n. 55/2014) e, trattandosi di
causa inquadrabile nella tab. 4 (cause di previdenza), in C 2.251,00 per
il giudizio di merito (risultanti dalla somma di C 442,50 per la fase di
studio, C 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, C 475,50 per la
fase istruttoria e/o di trattazione ed C 962,00 per la fase decisionale,
dovendosi ridurre le prime due e la fase decisionale del 50% e la fase
istruttoria del 70%, ancora ai sensi dell’art. 4 d.m. n. 55/2014, cit.);
che, con riguardo alla fase istruttoria e/o di trattazione, la riduzione va
operata sottraendo il 70% all’importo del parametro medio, dovendo
così interpretarsi il disposto dell’art. 4, d.m. n. 55/2014, che
testualmente prevede un riduzione «fino al 70 per cento» dell’importo
liquidato per tale fase;
che, avuto riguardo all’importo dianzi delineato, balza evidente come
la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza sia
inferiore a detti minimi, né risulta alcuna motivazione in ordine alla
Ric. 2016 n. 22943 sez. ML – ud. 06-12-2017
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che, applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va

non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal
citato d.m. n. 55/2014, in relazione alle singole fasi processuali;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata per
quanto di ragione e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese in complessivi C

nella misura del 15%;
che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza,
sono poste a carico dell’INPS e vengono liquidate come da
dispositivo, disponendosene la distrazione in favore dell’avv.
Annamaria Tropiano, dichiaratasi antistataria;
che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa per quanto di ragione la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese giudiziali in C
3.162,00, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che
si liquidano in C 1.700,00, di cui C 1.500,00 per compensi, oltre spese
generali in misura pari al 15% e accessori di legge, con distrazione in
favore del difensore del ricorrente, antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a nonna del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.12.2017.

3.162,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario

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