Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4747 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.23/02/2017),  n. 4747

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO

21, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CARBONETTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE D’ORSO;

– ricorrente –

contro

P.A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI, 232, presso lo studio dell’avvocato ANGELO CUGINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati STEFANIA PRO e GIOVANNI LUIGI

DE DONNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 303/2015 della CORTE D’APPELLO DI LECCE –

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato Lucilla Cassari (delega Avvocato Giovanni Luigi De

Donno), per il controricorrente, che si riporta agli scritti ed

insiste per l’inammissibilità.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

La società Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza C.A. Lecce 23/6/2015, di rigetto del gravame interposto avverso la pronunzia Trib. Taranto n. 233/2012, che ha accolto l’opposizione all’esecuzione spiegata dal sig. P.A.R. relativamente ad iscrizione ipotecaria eseguita su immobile, con declaratoria di inesistenza delle cartelle esattoriali poste a relativo fondamento e ordine di cancellazione dell’iscrizione.

Resiste con controricorso il P..

E’ stata depositata in cancelleria relazione, che è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite.

Le parti non hanno presentato memoria.

Con il 2 motivo la ricorrente denunzia

Violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, D.M. 3 settembre 1999, n. 321, artt. 1 e 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è fondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria, sicchè esso costituisce prova idonea dell’entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato e, conseguentemente, della competenza del giudice adito (cfr. Cass., 9/6/2016, n. 11794).

Orbene, nell’affermare che, avendo “Equitalia Sud spa… meramente prodotto… estratti di ruolo” la “precisa natura del credito era sconosciuta, con la conseguenza che la competenza -nel dubbio- faceva capo al tribunale ordinario”; e che “nella specie difetta una condizione essenziale dell’esecuzione, ossia la notifica delle cartelle esattoriali, non surrogabile dalla notifica di estratti”, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima s’impone pertanto, assorbiti gli altri motivi, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce, che in diversa composizione procederà a nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il 2 motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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