Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4746 del 28/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 4746 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CAVALLARO LUIGI
ORDINANZA
sul ricorso 22907-2016 proposto da:
ZAMBRANO DOMENICO, STANISLAV MARIUS, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 12, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO CASSIANO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato VALENTINO FIORIO;
– ricorrente contro
AIROLA GIOVANNI, già titolare dell’omonima ditta individuale,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ALESSANDRA CUCINOTTA;
–
controricorrente
avverso l’ordinanza n. 812/2015 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 13/04/2016;
–
Data pubblicazione: 28/02/2018
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con ordinanza emessa ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. in data
previa riunione, gli appelli proposti da Domenico Zambrano e Marius
Stanislav avverso altrettante pronunce di primo grado che avevano
rigettato le domande da loro proposte contro Giovanni Airola e volte
all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
e al pagamento delle differenze retributive;
che la Corte territoriale ha ritenuto che i gravami interposti non
potessero avere alcuna ragionevole probabilità di accoglimento in
considerazione della condivisibilità della valutazione del primo giudice
circa il mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova degli
elementi tipici della subordinazione;
che per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso
Domenico Zambrano e Marius Stanislav, deducendo quattro motivi di
censura;
che Giovanni Airola ha resistito con controricorso;
che è stata depositata proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis
c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con le doglianze di cui al ricorso le parti ricorrenti lamentano
rispettivamente violazione e falsa applicazione degli artt. 1656, 2222,
2339, 2094 c.c. nonché dell’allegato 17 al d.lgs. n. 81/2008, per avere la
Corte di merito disatteso la prospettazione secondo cui le prestazioni
dedotte in giudizio, in considerazione delle modalità della loro
Ric. 2016 n. 22907 sez. ML – ud. 06-12-2017
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13.4.2016, la Corte d’appello di Torino ha dichiarato inammissibili,
esecuzione, erano sussumibili non già nell’alveo dell’appalto, bensì nel
paradigma del rapporto di lavoro subordinato;
che il ricorso risulta notificato il 28.9.2016 e dunque oltre il teimine di
sessanta giorni di cui all’art. 325 comma 2° c.p.c., decorrente in specie
dal 13.4.2016, essendo stata l’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.
25043 del 2016);
che ulteriore ragione d’inammissibilità del ricorso va rinvenuta nella
circostanza che, non avendo i ricorrenti denunziato vizi di natura
processuale dell’ordinanza impugnata né avendo quest’ultima
dichiarato inammissibile l’appello per ragioni processuali (ciò che ne
avrebbe implicato l’autonoma ricorribilità per cassazione ex art. 111
comma 7° Cost.: v. in tal senso Cass. S.U. n. 1914 del 2016), il ricorso
per cassazione andava proposto avverso la sentenza di primo grado, a
norma dell’art. 348-ter, comma 3°, c.p.c.;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi
come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il
criterio della soccombenza;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le parti ricorrenti
alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C
3.700,00, di cui C 3.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura
pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti
Ric. 2016 n. 22907 sez. ML – ud. 06-12-2017
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pronunciata e letta in udienza (Cass. 25119 del 2015; Cass. S.U. n.
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.12.2017.
IL PRJSIDENTE
o Curzig