Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4746 del 26/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/02/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. est. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G., domiciliato in Roma, via Vincenzo Ugo Taby n. 19,

presso Francesco Pennarella, rappresentato e difeso dall’avv.

TAMMETTA WALTER giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro in

carica, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore Centrale

pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 107.40.05 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata in data 16.06.2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22

gennaio 2010 dal consigliere relatore Dott. Sergio Bernardi;

udito il P. M., nella persona del sostituto procuratore generale

Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Sulla scorta dei rilievi contenuti in un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza di Ventotene, l’Ufficio Iva di Latina rettificava la dichiarazione presentata da A.G. per l’anno 1994. L’avviso di accertamento era oggetto di ricorso, respinto dalla CTP di Latina. Su appello del contribuente la CTR del Lazio riduceva l’accertamento dell’Ufficio in ragione del 40%. L’ A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con sei motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, nel quale spiega ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

L’Agenzia ha dedotto l’inammissibilità del ricorso principale per difetto di procura speciale, rilevando che la formula della delega rilasciata dal contribuente è generica, e non contiene alcun riferimento al giudizio di cassazione.

Il rilievo è infondato, non potendosi dubitare della riferibiltà al giudizio di cassazione della delega apposta a margine dello stesso ricorso (e non su foglio separato ad esso spillato, come nel caso deciso dalla sentenza – Cass. 23381/04 – invocata dall’Agenzia).

Col primo motivo del ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 14, lamentando che la CTR abbia rigettato l’eccezione di inesistenza della notificazione dell’avviso di rettifica impugnato per omessa redazione della relativa relata.

Col secondo, si lamenta violazione del D.L. n. 261 del 1990, art. 3, convertito nella L. n. 331 del 1990, ed omessa pronuncia sulla eccezione di inapplicabilità al caso in esame di quest’ultima disposizione (concernente la possibilità di notificare con “invio di raccomandata con avviso di ricevimento” gli avvisi di accertamento parziale di cui al D.Lgs. n. 600 del 1973, art. 41 bis); nonchè violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, perchè tale eccezione, sollevata nel giudizio d’appello, non è stata menzionata in sentenza.

Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c., e art. 115 c.p.c., assumendo che “malgrado quanto riferito dai giudici d’appello”, non erano stati prodotti in giudizio il p.v.c. della Guardia di Finanza nè le risposte al questionario rimesso ai clienti dell’albergo.

Col quarto motivo del ricorso principale si deduce violazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, assumendo la insufficienza della prova desunta dal rinvio fatto dalla sentenza impugnata al processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, contenente elementi presuntivi non “gravi, precisi e concordanti”.

Col quinto motivo si deduce insufficienza della motivazione con la quale la CTR ha ridotto del 40% i ricavi dell’impresa accertati nell’avviso impugnato.

Col sesto si lamenta che la motivazione sul punto sarebbe anche contraddittoria, avendo tratto la conclusione (della riduzione del 40% dei ricavi accertati dall’Ufficio) dalla premessa che gli elementi acquisirti erano generici “e perciò inidonei per una sicura quantificazione dell’incasso conseguito”.

I motivi sono infondati.

La questione, posta col primo motivo, relativa alla conseguenza sul procedimento di notifica a mezzo del servizio postale del vizio costituito dall’omessa indicazione sull’atto da notificarsi della relazione prevista dalla L. n. 890 del 1982, ex art. 3 (a mente del quale “l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento) è già stata risolta dalla Sezioni Unite con sentenza n. 7821 del 19 luglio 1995 nel senso che tale carenza comporta mera irregolarità della notificazione e non già inesistenza della stessa e ciò sulla base della considerazione che la fase essenziale del procedimento è data dalla attività dell’agente postale (tanto che è l’avviso di ricevimento che costituisce prova dell’avvenuta notificazione) mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notifica) ha il solo scopo di fornire al richiedente la notifica la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico.

In definitiva, ha ritenuto la Corte, la relata “non ha carattere e natura di requisito essenziale ai fini dell’esistenza giuridica della fase di documentazione dell’avvenuta notificazione. Risulta legittimata, allora, l’ulteriore conclusione che quando sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente completato, l’omissione della apposizione della relazione, non solo nella copia per il destinatario (e ciò risulta incontestabile sol che si consideri che tutti i dati del procedimento notificatorio per lui essenziali sono enunciati nella busta consegnatagli) ma altresì nell’originale, non può determinare l’inesistenza giuridica della documentazione della notifica e, con ciò, della notifica stessa; e, correlativamente, che siffatta omissione realizza un semplice vizio che, comunque, a tutto concedere, non può essere fatto valere dal destinatario, una volta che l’adempimento non è previsto nel suo interesse (arg. art. 157 c.p.c., comma 2)” (così in motivazione la sentenza citata) (v. anche sent. n. 12010 del 2006, 9493/2009, 21762/2009).

Il secondo motivo resta assorbito.

Il terzo motivo è inammissibile, perchè deduce un fatto contrario a quanto accertato dalla sentenza impugnata, avendo la CTR osservato che i documenti (p.v.c. e questionari) posti a base dell’accertamento erano stati prodotti in giudizio. La doglianza che viceversa non lo erano stati avrebbe dovuto proporsi (sul presupposto che quei documenti fossero decisivi) come motivo di revocazione, ex art. 395 c.p.c..

In ordine al quarto motivo, la CTR ha osservato che l’accertamento dei maggiori incassi era giustificato dalla “documentazione, allegata al p. v. (pure agli atti)”, concernente le risposte contenute nei questionari inviati ai clienti; la capacità produttiva dell’azienda desunta dal numero delle stanze date in affitto; il numero delle presenze nell’anno; i prezzi medi praticati e le risultanze della documentazione extracontabile esaminata, e cioè delle agende rinvenute dalla guardia di finanza, nelle quali erano annotati “pagamenti, incassi, relativi sia all’attività di affittacamere documentata dai questionari sia di ristorazione”.

Gli elementi considerati sono pertinenti e congrui. L’utilizzabilità delle risposte fornite da terze persone ai questionari sottoposti dalla guardia di finanza non è affatto esclusa dalla giurisprudenza costituzionale citata dal ricorrente, che ne ha invece ammesso il valore indiziario, corroborabile dagli opportuni riscontri, nella specie legittimamente ravvisati nelle caratteristiche dell’impresa e nei dati contenuti nella documentazione extracontabile rinvenuta dalla polizia tributaria. L’omesso esame che vizia la motivazione attiene a circostanze di fatto, e non a tesi giuridiche che si assumono decisive. La tesi che quei rilievi non costituirebbero, nel loro insieme, presunzioni gravi, precise e concordanti critica il merito e non la legittimità della decisione impugnata.

Il quinto ed il sesto motivo del ricorso principale investono il capo della decisione che ha ridotto del 40% l’accertamento dell’Ufficio, sui rilievi che “che risposte ai questionarti da parte dei clienti denotano incertezze e carenze” e che “le presenze ipotizzate nell’anno non appaiono così sicure, e, infine, che numerosi “appunti” (agende) sono troppo generici, privi cioè di importo, di riferimenti adeguati e perciò inidonei per una sicura quantificazione dell’incasso conseguito”. La decisione è investita anche dal ricorso incidentale, col quale si denuncia ultrapetizione (perchè la contribuente aveva contestato la esistenza e non la entità dei maggiori incassi) e vizio di motivazione (perchè “la sentenza emessa dai giudici di secondo grado non fornisce alcuna indicazione in ordine al passaggio logico in relazione al quale sono stati ritenuti eccessivi gli incassi accertati”).

La pronuncia resiste a tali critiche. Il vizio di estrapetizione denunciato col ricorso incidentale non sussiste, perchè la contestazione dell’intero contiene la contestazione di ciascuna partita che nell’intero confluisce. Nel merito, la motivazione non è generica nè contraddittoria, perchè evidenzia i dati rilevanti per la decisione ai quali non nega efficacia probatoria pur riconoscendone un peso inferiore a quello ritenuto dall’Ufficio. La censura di insufficiente motivazione della determinazione al 60% dei ricavi accertati dall’ufficio è del resto generica e non autosufficiente, mancando di specificare i dati quantitativi delle risultanze processuali che non sarebbero state adeguatamente considerate, e di sviluppare il ragionamento che – sulla base di quei dati negletti – avrebbe dovuto condurre alla diversa conclusione auspicata.

Vanno dunque rigettati entrambi i ricorsi, e compensate le spese del giudizio.

PQM

Riunisce e rigetta i ricorsi. Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA