Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4746 del 24/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 24/02/2020), n.4746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29261-2018 R.G. proposto da:

CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO, in persona del Presidente T.P.,

rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso,

dall’avv. Barbara VITTIMAN ed elettivamente domiciliato in Roma,

alla via Celimontana, n. 38, presso lo studio legale dell’avv. Paolo

PANARITI;

– ricorrente –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 601/09/2018 della Commissione tributaria

regionale della TOSCANA, depositata in data 16/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di intimazione di pagamento di contributi consortili emesso nei confronti di M.G. per gli anni d’imposta 2008, 2009 e 2010, il Consorzio 2 Alto Valdarno propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui non replica l’intimato, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR rigettava l’appello del Consorzio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica “i proprietari dei fondi che possono conseguire dalla bonifica un beneficio particolare”, “specifico e diretto, da accertare in riferimento a ciascun singolo bene”;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso, incentrato sulla nullità della sentenza della CTR per difetto assoluto di motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., è fondato e va accolto.

2. Invero, la statuizione impugnata è del tutto priva di motivazione sui motivi di appello della sentenza di primo grado proposti dalla ricorrente (nelle parti rilevanti trascritti, per autosufficienza, nel ricorso e comunque sinteticamente riportati nella parte in fatto della motivazione della sentenza impugnata), in quanto i giudici di merito si sono limitati a richiamare i principi giurisprudenziali in materia di contributi consortili senza fare alcun riferimento alla fattispecie concreta sottoposto al loro giudizio.

3. Il motivo quindi è fondato ed il suo accoglimento deriva dall’evidente violazione, di cui è afflitta la pronuncia censurata, del principio per cui “non adempie il dovere di motivazione il giudice che si limiti a richiamare principi giurisprudenziali asseritamente acquisiti, senza tuttavia formulare alcuna specifica valutazione sui fatti rilevanti di causa e, dunque, senza ricostruire la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta; in una situazione di tal tipo, infatti, il sillogismo che distingue il giudizio finisce per essere monco della premessa minore e, di conseguenza, privo della conclusione ragionale” (Cass. n. 11710 del 2011; conf. Cass. n. 12151 del 2014 e Cass. n. 22242 del 2015). Nella specie, la decisione risulta composta da due periodi motivanti, caratterizzati da richiami giurisprudenziali a Cass., Sez. U., n. 8957/96, Cass., Sez. U., n. 9960/96, Cass. Sez. Trib. n. 4513/09, ma senza che sia eseguita la valutazione di merito, posto che la motivazione non contiene alcun riferimento ai fondi del contribuente e conseguentemente non specifica perchè, al lume dei riferimenti giurisprudenziali operati, gli stessi non godrebbero dei benefici consortili, che è questione su cui verteva il giudizio.

4. In tal modo la motivazione non supera i confini della situazione apparente, giacchè manca, in definitiva, della descrizione del dato percepito, e quindi della descrizione di ciò che avrebbe dovuto essere sottoposto a comparazione con la fattispecie legale, quasi che il compito del giudice di merito potesse dirsi esaurito per mezzo delle sole proposizioni astratte.

5. Le rilevate carenze rendano impossibile l’individuazione delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 13990/2003; 15951/2003; 6683/2009). Per quanto detto, nemmeno si può affermare, in conformità al principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può essere mai dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 3), che effettivamente sia “possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione” (Cass. 22845/2010).

6. Il secondo motivo, con cui è dedotto un vizio motivazionale e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 860 c.c. e del R.D. n. 215 del 1933, art. 10, incentrato sulla sussistenza del beneficio richiesto per l’imposizione contributiva e della prova di tale requisito, resta assorbito.

7. All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente CTR che riesaminerà la vicenda processuale fornendo adeguata e congrua motivazione, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2020

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