Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4746 del 23/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 23/02/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 23/02/2021), n.4746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13530/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

CATANZARO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante

p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Bonanno e dall’Avv.

Luigi Cinquemani, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv. Giuseppe Piero Siviglia in Roma, via dell’Elettronica n.

20;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia, n. 68/29/2011 depositata il 27 maggio 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 ottobre 2020

dal consigliere Pierpaolo Gori.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Regione Siciliana veniva rigettato tanto l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, quanto l’appello incidentale della società Catanzaro Costruzioni S.r.l., svolgente attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi, gestione e conduzione di impianti di smaltimento e costruzioni edili, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n. 291/07/2007 che, compensando le spese, aveva accolto il ricorso della contribuente. Quest’ultimo aveva ad oggetto un avviso di accertamento IVA, IRPEG, IRAP per l’anno di imposta 2003, con cui erano state recuperate ad imposta spese telefoniche non di competenza D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), ex art. 75, comma 1, spese per acquisto di quotidiani, spese di rappresentanza per viaggi e trasferte e spese carburanti non deducibili in quanto non inerenti all’attività accertata ex art. 75 TUIR, comma 5.

– La sentenza della CTR, disattese le eccezioni preliminari, confermava integralmente la decisione di primo grado, nel merito non ritenendo dimostrato il fondamento delle riprese da parte dell’Agenzia.

– Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi, cui replica la contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Preliminarmente, la contribuente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto già l’appello principale sarebbe stato inammissibile per indeterminatezza della domanda con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. L’eccezione non è accoglibile in primo luogo in quanto la contribuente ripropone la medesima argomentazione posta all’attenzione del giudice d’appello, ma non si duole specificamente del relativo capo di decisione della CTR a lei sfavorevole. In secondo luogo, la conclusione dell’Agenzia appellante di “riformare la sentenza impugnata” non appare comunque indeterminata: considerato che l’Agenzia era soccombente integrale in primo grado e che aveva impugnato integralmente la decisione del giudice di prime cure argomentando su ciascuna ripresa, come si evince dalla lettura della sentenza della CTR, siffatta conclusione può significare unicamente una richiesta di conferma delle riprese portate dall’atto impositivo.

-Con il primo motivo di ricorso – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’Agenzia deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 75 TUIR, commi 1 e 5, e del D.P.R. n. 444 del 1997, art. 1, nella parte in cui la CTR non ha riconosciuto la legittimità della ripresa fiscale circa le spese per carburante.

– Va preliminarmente rigettata l’eccezione di difetto di autosufficienza del motivo, articolata a pag.16 del controricorso, poichè il motivo introduce la deduzione di una violazione di legge e non un vizio motivazionale, come pure la successiva eccezione di novità della censura dal momento che il requisito dell’inerenza è un presupposto indefettibile per la deduzione del costo contestata sin dall’atto impositivo.

– Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’Agenzia lamenta l’omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, con riferimento alle riprese dipendenti dai contratti di somministrazione, per essersi la CTR limitata a condividere l’operato della CTP di Agrigento, senza statuire alcunchè.

– I motivi possono essere affrontati congiuntamente in quanto connessi e sono, rispettivamente, il primo fondato e il secondo assorbito. E’ incontroverso che nella fattispecie mancano le schede carburante, come confermato dal fatto che la stessa contribuente fa riferimento ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova ad altra documentazione, da lei ritenuta “equipollente”, come fatture e ddt (p.23 controricorso) e “buoni di consegna da pagare” (p.24 controricorso). E’ inoltre pacifico che le schede non sono necessarie se viene fatto ricorso: 1) alla procedura di netting (p.21 controricorso), 2) se l’acquisto non è dal distributore (diesel tank, p.22 controricorso) e 3) se l’acquisto è sì dal distributore, ma non destinato ad autotrazione (alimentazione di mezzi, macchinari ed attrezzature fisse, p. 24 controricorso).

– Premesso che “la possibilità di dedurre le spese per i consumi di carburante per autotrazione e di detrarre dall’imposta dovuta da quella assolta per il suo acquisto è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa.” (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 22918 del 26/09/2018, Rv. 650333 – 01), la CTR si è limitata a ritenere la deroga giustificata in relazione “ai richiamati contratti di somministrazione, al rilevante numero di mezzi, di macchinari ed impianti fissi (noleggiati e di proprietà) utilizzati nell’esercizio dell’attività” (cfr. p.5 sentenza).

– La giustificazione alla deroga da parte della CTR è al più riferibile alla terza modalità di acquisto carburanti e forse in astratto anche alla prima, ma non si attaglia alla seconda, pure dedotta in controricorso.

Inoltre, anche la riconducibilità della modalità di acquisto carburanti al “netting” postula un riscontro delle condizioni ivi previste, non operata dalla CTR, per poter derogare all’obbligo di redazione di schede carburante ai fini della detrazione IVA (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 25663 del 15/10/2018, Rv. 650750 – 01), in assenza delle quali non è configurabile alcuna deroga alla regola, e da ciò discende l’errata applicazione del D.P.R. n. 444 del 1997, art. 1 e 2. Quanto alla terza ipotesi – l’alimentazione di mezzi, macchinari ed attrezzature fisse – è necessario che il carburante, acquistato dai distributori, non sia stato effettivamente utilizzato per autotrazione.

– Sul punto va escluso – come invece sostenuto dal controricorrente che l’acquisto debba essere effettuato con erogazione diretta nel mezzo, trattandosi di requisito non richiesto dal D.P.R. n. 444 del 1997, art. 1, comma 1, che si limita a prevedere: “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all’imposta sul valore aggiunto risultano da apposite annotazioni eseguite, nei termini e con le modalità stabiliti nei successivi articoli, in una apposita scheda conforme al modello allegato”. Inoltre, il successivo art. 3 quanto agli obblighi del distributore recita: “L’addetto alla distribuzione di carburante indica nella scheda di cui all’art. 2 all’atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, nonchè, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l’ubicazione dell’impianto stesso”. Infine, il medesimo D.P.R., art. 2, comma 1, dispone: “Per ciascun veicolo a motore utilizzato nell’esercizio dell’attività d’impresa, dell’arte e della professione, è istituita una scheda mensile o trimestrale contenente, oltre agli estremi di individuazione del veicolo, la ditta, la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome, il domicilio fiscale ed il numero di partita IVA del soggetto d’imposta che acquista il carburante, nonchè, per i soggetti domiciliati all’estero, l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia. Nell’ipotesi di cui al citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17, comma 2, e successive modificazioni, la scheda contiene gli estremi di individuazione del veicolo ed i dati identificativi del soggetto residente all’estero e del rappresentante residente nel territorio dello Stato”.

– Dal quadro normativa sopra delineato deriva l’obbligo di istituire la scheda carburante per i mezzi comunque in uso per autotrazione, anche se all’interno del cantiere, con onere del contribuente di distinguere tra il carburante ad essi destinato – per i quali deve essere redatta la scheda carburante – e altre utilizzazioni – per le quali non è necessaria-, senza che rilevi, a tal fine, che l’acquisto (effettuato dal distributore) non sia stato operato con l’accesso del mezzo presso lo stesso.

– L’accoglimento del primo motivo, comporta l’assorbimento del secondo e la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Regione Siciliana, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione ai profili, e per la liquidazione delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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