Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4746 del 23/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.23/02/2017),  n. 4746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2269/2016 proposto da:

D.C., P.R., D.L., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MECENATE, 77, presso lo studio

dell’avvocato MICHELE FERRANTE, che li rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente agli avvocati FABIO ROSELLI e FILIPPO

LORIA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROGRESS ASSICURAZIONI S.P.A. IN LCA, GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A.,

M.A., G.I.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2631/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 19/05/2015 e depositata il 10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione che emendata da errori materiali di seguito si riproduce:

“I sigg. D.L. ed altri propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10/6/2015 della Corte d’Appello di Napoli, di parziale riforma della pronunzia Trib. S. Maria C.V. n. 410/09, che ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento di danni subiti in conseguenza di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) lungo la SP (OMISSIS) tra l’autovettura Fiat Uno tg. (OMISSIS) di proprietà del sig. D.L. ma condotta dal figlio D.G. e altra autovettura rimasta sconosciuta.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorso si appalesa inammissibile.

Esso risulta formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Deve ulteriormente sottolinearsi che il vizio di motivazione risulta inammissibilmente dedotto, al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), sostanziandosi in parte in una censura di violazione di norma di diritto e in parte in una doglianza di erronea valutazione delle emergenze processuali, laddove non è conferito al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio”;

atteso che la relazione è stata notificata ai difensori delle parti costituite; rilevato che il ricorrente non ha presentato memoria, nè vi è stata richiesta di audizione in Camera di consiglio;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, con la precisazione, da un canto, che il documento del giudizio di merito richiamati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è, in particolare, la sentenza penale della Corte d’appello di Napoli; e, per altro verso, che il denunziato vizio di motivazione inammissibilmente si sostanzia nella doglianza circa l’asserita insufficienza e incoerenza della motivazione;

ritenuto che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA