Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4746 del 14/02/2022

Cassazione civile sez. I, 14/02/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 14/02/2022), n.4746

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25196/2019 proposto da:

P.Y.D.L.M., domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Capasso Teresa, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., nella qualità di difensore dei minori

T.A.P., e T.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via

Giovanni Nicotera n. 7, presso il proprio studio, rappresentato e

difeso da sé medesimo;

– controricorrente –

contro

D.S.M., P.P., Procuratore Generale della

Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, Procuratore Generale

della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Pubblico Ministero

presso il Tribunale per i Minorenni di Roma,

Pu.So.Ad., Sindaco del Comune di Ciampino, T.Y.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5073/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

pubblicata il 23/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/01/2022 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 23 luglio 2019 e notificata nella stessa data, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da D.S.M. e ha rigettato gli appelli distintamente proposti da T.Y., P.Y.D.L.M. e Pu.So.Ad. unitamente a P.P., avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Roma n. 20/19, pubblicata il 21 gennaio 2019, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori T.A.P., nato a (OMISSIS) e T.F., nata a (OMISSIS), nonché ha confermato la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori e la nomina del tutore nella persona del Sindaco del Comune di Ciampino, vietando ogni contatto dei minori con genitori e parenti.

2. La Corte di appello di Roma, dopo avere dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da D.S.M., nonna paterna dei minori, per difetto di legittimazione, poiché non era stata parte nel procedimento di primo grado, ha rigettato l’istanza di accertamento tecnico richiesta da tutti gli appellanti, risultando agli atti sufficienti elementi di valutazione, della personalità dei genitori, delle condizioni psicologiche dei bambini e della posizione dei nonni materni sui quali fondare la decisione. I giudici d’appello, nel condividere le statuizioni di primo grado, hanno affermato: a) l’inadeguatezza dei genitori a garantire ai minori il normale sviluppo psico-fisico e l’inutilizzabilità dei nonni materni come risorsa, e ciò per la persistente, attuale e difficilmente recuperabile, seria situazione di fragilità e immaturità psicofisica di entrambi i genitori che non consentiva loro di proporsi come adeguate figure di riferimento genitoriale; b) l’insussistenza di un legame dei bambini con i nonni materni e l’ambiguità della posizione di questi ultimi; c) l’indifferibile necessità dei minori di essere accompagnati in modo idoneo e costruttivo nel percorso evolutivo psichico e fisico, a cominciare dall’esigenza di costruzione di un rapporto di attaccamento che era stato loro negato per effetto delle gravi carenze dei genitori naturali. La Corte di appello, dopo avere ripercorso sino all’attualità il vissuto più significativo della madre P.Y. (alle pagine 8 – 13) e del padre T.Y. (alle pagine 13 – 15), nonché dei nonni materni Pu.So.Ad. e P.P. (alle pagine 15 – 17), ha evidenziato che la coralità di propositi si era tradotta, nella realtà, in un complessivo quadro di carenze, genitoriali e parentali e la ripercussione sui minori dell’assenza di una capacità genitoriale sana aveva determinato una carenza di primarie esigenze da soddisfare, che non poteva più permettere indugi o ulteriori tentativi, stante il serio rischio psicoevolutivo. In particolare, la disfunzionalità, materna e paterna, così a lungo protratta, durante il periodo di convivenza con i figli e, anche dopo che i minori erano stati inseriti in struttura, aveva aggravato le condizioni psicologiche del figlio maggiore A. (che nell’area emotiva aveva mostrato atteggiamenti di paura verso la madre e sollievo alla fine degli incontri, degenerati in comportamenti aggressivi e di sfida verso operatori e altri bambini, con il ripresentarsi di episodi di enuresi diurna e notturna, da tempo superati) e della sorella F. (la cui patologia di artrite all’anca sinistra era stata trascurata dai genitori, negli ultimi periodi aveva subito un’involuzione in termini di serenità psicologica, con risvegli notturni, collegata alla mancanza di una figura di riferimento). La Corte d’appello ha ravvisato evidente il pregiudizio arrecato ai figli, ingravescente pur in presenza di un sostegno dei terzi, poiché connesso alle importanti criticità delle condotte genitoriali, i cui effetti era possibile solo attenuare tramite l’assistenza nelle esigenze di accudimento che l’accoglienza in struttura garantiva. Nella suddetta situazione, la Corte territoriale ha ritenuto, dunque, che la rescissione del legame familiare risultasse l’unico strumento adatto ad evitare i minori un più grave pregiudizio e ad assicurare loro l’assistenza e l’attenzione necessaria alla crescita.

3. Avverso la suddetta sentenza, P.Y.D.L.M. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, resistito con controricorso dall’avvocato M.G., nella qualità di difensore dei minori T.A.P. e T.F.. Il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma, il Sindaco del Comune di Ciampino, nella qualità di tutore provvisorio dei minori, T.Y., D.S.M., Pu.So.Ad. e P.P. sono rimasti intimati.

4. All’esito di ordinanza interlocutoria di questa Corte pubblicata il 256-2021, a cui ha ottemperato la ricorrente come da nota di deposito del 28-12-2021, richiamando anche la precedente nota di deposito dell’1-2-2021, il ricorso è stato nuovamente fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità in relazione alla della L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 21 e in relazione all’art. 111 Cost. sui principi del giusto processo, per avere la Corte di appello ritenuto “le criticità materne di tale profondità e derivazione patologica di natura psichica da avere inficiata la capacità genitoriale” senza un accertamento tecnico medico-legale e senza valutare gli interventi conservativi posti a rimedio della situazione rilevata. Rileva la ricorrente che non era stata effettuata un’indagine specialistica sulla recuperabilità, da parte della stessa, del ruolo genitoriale, né la Corte di merito aveva effettuato una tale valutazione, neppure per implicito, anche in ordine all’irreversibilità o meno del disturbo diagnosticato e alla possibilità di interventi conservativi che potessero porre rimedio alla situazione rilevata. Rimarca che la Corte d’appello non ha tenuto conto delle relazioni dei servizi sociali nella parte in cui avevano dato atto dell’impegno proficuamente profuso dall’odierna ricorrente, volto al superamento delle problematiche che ne avevano inficiato le capacità genitoriali, con particolare riferimento all’uso di sostanze stupefacenti; non vi è menzione nella sentenza impugnata del fatto che, fin dal mese di Giugno 2017, la ricorrente era stata seguita, in modo stabile e continuativo, dal SERD della ASL (OMISSIS) e che non faceva più uso di sostanze stupefacenti dal mese di (OMISSIS), risultando sempre negativa ai drug-test effettuati presso il SERD.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la nullità per violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 1, artt. 7, 8 e 9 della Convenzione di New York del 1989 (L. n. 176 del 1991), art. 24 della Carta di Nizza, artt. 6 e 8 della Convenzione di Roma del 1950 (L. n. 848 del 1955), per avere la Corte d’appello disatteso l’istanza di accertamento tecnico, richiesto da tutti gli appellanti, sulla capacità genitoriale anche residuale, avendo tale violazione influenza decisiva sulla ricostruzione del fatto e quindi sull’applicazione delle norme di diritto. Deduce la ricorrente che il convincimento espresso nella sentenza impugnata si fonda soltanto sui giudizi valutativo-discrezionali dei Servizi Sociali e sulle relazioni della Casa famiglia relative agli incontri svolti in spazio neutro tra genitori e figli, anziché su un accertamento specialistico sulle capacità genitoriali della madre, del padre e dei nonni. Deduce che l’episodio riportato in sentenza attribuito alla madre sui malesseri intestinali dei bambini non corrispondeva a quanto indicato nella relazione della (OMISSIS) dell'(OMISSIS), in cui si dava conto che la ricorrente riferiva di aver portato una ciambella con amore, perché i bambini avrebbero dovuto “mangiare un po’ di tutto per rinforzare lo stomaco”.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza in relazione alla L. n. 184 del 1983 artt. 8 e 21 ed in relazione all’art. 111 Cost., la violazione dei principi del giusto processo, per assenza di motivazione in ordine all’esclusione della nonna paterna dalle figure parentali cui affidare i minori, in quanto la Corte d’appello ritenuta l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla nonna paterna D.S.M., ha omesso la verifica della possibilità per i minori di conservare tale legame famigliare. Rileva la ricorrente che la Corte di merito non ha tenuto in alcuna considerazione l’interesse della nonna paterna verso i nipoti e ha ignorato il fatto che la medesima aveva manifestato attenzione verso A.P. e F., tanto da allertare, all’epoca della convivenza dei bambini con i genitori, i servizi sociali.

4. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

4.1. Secondo il costante orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, in tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una “soluzione estrema”, essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza, però, che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (tra le tante Cass. 27/03/2018, n. 7559).

4.2. Nel caso concreto, la Corte d’appello ha fondato il proprio convincimento su alcune relazioni dell’ASL e dei Servizi sociali, dalle quali – sebbene emergesse un quadro di non completa consapevolezza, da parte della madre, della necessità di un proprio recupero personale, ai fini del recupero della genitorialità – erano pure emersi elementi positivi di valutazione, ai fini dell’accertamento della capacità genitoriale della medesima. In particolare, nella sentenza impugnata si dà atto che, nel (OMISSIS), la P. accettava il percorso in comunità, nella stessa data risultava negativa al drug test, chiedeva l’aiuto di una “persona adulta” che la guidasse nel fare la madre, dal momento che tendeva a svalutare i disturbi da cui è affetta, e accettava definitivamente l’inserimento in comunità il (OMISSIS) (pag. 9 e 10 della sentenza impugnata). La relazione clinica degli operatori della comunità del (OMISSIS) diagnosticava alla P. un disturbo borderline della personalità, ma evidenziava, altresì, l’intenzione della donna di porre rimedio agli errori del passato, considerandola “condizione necessaria ma non sufficiente al percorso di cambiamento che necessita di un approfondito lavoro di riflessione e di elaborazione introspettiva”. La relazione si concludeva con la dichiarata impossibilità di provvedere, “allo stato” alla formulazione di ipotesi prognostiche.

La Corte di merito ne ha tratto la conseguenza che tale lavoro di riflessione e di elaborazione introspettiva richiedesse tempi lunghi, senza, tuttavia, dare previo corso ad un accertamento tecnico d’ufficio, sì da acquisire elementi diagnostici certi, a fronte di un quadro, come ricostruito dai giudici d’appello, indicativo della volontà della madre di farsi aiutare, per un “bisogno riparatorio immediato rispetto agli errori del passato”, con una motivazione “fortemente legata all’allontanamento dei figli” (pag.10 sentenza).

Anche la Corte EDU ha ritenuto più volte la C.T.U. strumento essenziale per accertare il prioritario interesse del minore alla vicinanza della figura materna, anche per monitorare il disagio provato dai minori a contatto con la figura materna e stabilire se sia superabile o meno, con il necessario supporto psicologico. Tanto più che la Corte d’appello si è espressa in termini di “serio dubbio in ordine alla recuperabilità” della capacità genitoriale della P., in tempi compatibili con le esigenze dei minori, pur a fronte di una evidenziata condotta della medesima “collaborante e positiva all’interno della comunità”. Per converso il dubbio, per quanto serio, è incompatibile con la certezza che deve connotare gli accertamenti giudiziali in tema di interesse superiore del minore, sancito anche a livello Europeo (Corte EDU, 12/08/2020, E.C. c. Italia; conf., Corte EDU, 10/09/2019, Strand Lobben e altri c. Norvegia; Corte EDU, 21 gennaio 2014, Zhou c/Italia; conf. Corte EDU, 13 ottobre 2015, S. H. c/Italia). In materia, questa Corte ha affermato che, ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l’esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi (Cass., 14/04/2016, n. 7391). Ed inoltre, in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori facciano richiesta di una consulenza tecnica relativa alla valutazione della loro personalità e capacità educativa nei confronti del minore per contestare elementi, dati e valutazioni dei servizi sociali ossia organi dell’Amministrazione che hanno avuto contatti sia con il bambino che con i suoi genitori – il giudice che non intenda disporre tale consulenza deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che la facciano ritenere superflua, in considerazione dei diritti personalissimi coinvolti nei procedimenti in materia di filiazione e della rilevanza accordata in questi giudizi, anche dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, alle risultanze di perizie e consulenze (Cass., 26/03/2015, n. 6138; Cass., 07/05/2019, n. 12013; Cass., 26/06/2019, n. 17165).

La Corte territoriale non si è attenuta ai suesposti principi, considerati, per un verso, gli elementi di “dubbio” esplicitati nella stessa motivazione della sentenza impugnata sulle capacità di recupero dell’idoneità genitoriale e, per altro verso, i vari profili, ugualmente segnalati nelle relazioni dell’ASL e dei Servizi Sociali, da cui, come si è detto, emergeva una forte motivazione della madre di riscatto, aspetti, tutti, rimasti non indagati con indagine specialistica approfondita, mediante la chiesta c.t.u., anche in ordine alla ragione dell’apparente contrasto tra quella forte motivazione e la concomitante rilevata difficoltà di legame empatico verso i figli.

5. Anche il terzo motivo è fondato.

5.1. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore postula l’accertamento, in concreto, di una reale, motivata, situazione di abbandono, e, pertanto, non può discendere da un mero apprezzamento circa l’inidoneità dei genitori e parenti del medesimo, senza il positivo riscontro del determinarsi, come effetto della lamentata inidoneità, della situazione di abbandono del minore richiesta rigorosamente dalla legge. Sotto un tal punto di vista, non può essere trascurata la considerazione anche della posizione dei nonni, la quale diventa sempre più rilevante nell’ambito della famiglia, non potendo ritenersi privi di tutela vincoli che affondano le loro radici nella tradizione familiare che trova il suo riconoscimento anche nella Costituzione (art. 29 Cost.) (Cass., 07/05/1999, n. 4568; Cass., 14/05/2005, n. 10126; Cass., 12/05/2006, n. 11019; Cass., 27/03/2018, n. 7559). In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, ove i genitori siano considerati privi della capacità genitoriale, la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principio secondo cui l’adozione ultrafamiliare costituisce l’extrema ratio impongono di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti, che abbiano rapporti significativi con il bambino e si siano resi disponibili alla sua cura ed educazione. Tale valutazione richiede che un giudizio negativo su di essi possa essere formulato solo attraverso la considerazione di dati oggettivi, quali le osservazioni dei servizi sociali che hanno monitorato l’ambito familiare o eventualmente il parere di un consulente tecnico (Cass., 16/02/2018, n. 3915).

5.2. Alla stregua dei suesposti principi, sotto il profilo dell’individuazione di figure vicariali, è mancato, da parte della Corte di merito, l’approfondimento tramite un accertamento specialistico specifico, anche correlato all’eventualità di recupero dell’idoneità genitoriale della madre. Infatti, i giudici d’appello, nel dare atto della disponibilità dei nonni materni ad occuparsi dei minori, hanno escluso detta soluzione alternativa essenzialmente sul presupposto, non indagato mediante C.T.U. per quanto si è già detto, dell’irrecuperabilità dell’idoneità materna in tempi compatibili con le esigenze dei figli. E’ inoltre mancata la disamina della figura della nonna paterna, il cui interesse ai minori era, per contro, evidenziato dallo stesso appello dalla medesima proposto, sebbene inammissibile, e si era palesato anche mediante la richiesta di attivazione dell’intervento dei Servizi a tutela dei minori (ultima relazione novembre 2018).

6. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA