Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4745 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4745 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 21770-2016 proposto da:
CUOGHI CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DEI CAMPI FLEGREI, 31, presso lo studio dell’avvocato TERESA
VISCOMI, rappresentato e difeso dall’avvocato IRENE
COSTANTINO;

– ricorrente contro
BRIXIA VIAGGI DI SAVIO NICOLA & CO. SAS;

– intimata avverso la sentenza n. 51/2016 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, emessa il 21/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere LUIGI CAVALLARO.

Data pubblicazione: 28/02/2018

RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 21.3.2016, la Corte d’appello di Brescia
ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la
domanda di Cristian Cuoghi volta al riconoscimento della natura
subordinata delle prestazioni lavorative svolte a beneficio di Brixia

retributive consequenziali;
che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Cristian
Cuoghi, deducendo due motivi di censura;
che Brixia Viaggi di Savio Nicola & C. s.a.s. è rimasta intimata;
che è stata depositata proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata alla parte ricorrente unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
che il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con entrambi i motivi del ricorso, il ricorrente lamenta omesso
esame circa fatti decisivi per il giudizio per non avere la Corte di
merito ammesso la prova testimoniale volta a dimostrare la natura
subordinata delle prestazioni effettuate dal 2005 al 2009 e per non
avere la medesima Corte ritenuto utili ai fini della decisione i docc. 5-6
già contenuti nel suo fascicolo di primo grado e aventi ad oggetto
corrispondenza via e-mail e sms con la presunta datrice di lavoro, dai
quali si evincerebbe che, diversamente da quanto assunto dai giudici di
merito, la documentazione contabile riferita alla propria partita IVA
veniva predisposta dall’azienda;
che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in
considerazione della natura delle censure svolte;
che costituisce orientamento ormai consolidato di questa Corte il
principio secondo cui, specie a seguito della riformulazione dell’art.
Ric. 2016 n. 21770 sez. ML – ud. 06-12-2017
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Viaggi di Savio Nicola & C. s.a.s. e al pagamento delle differenze

360 n. 5 c.p.c. da parte dell’art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con 1. n.
134/2012), può essere dedotto in sede di legittimità soltanto l’omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza
risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia
costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo,

controversia, restando viceversa esclusa la possibilità di dolersi
dell’omesso esame di elementi istruttori, qualora il fatto storico
rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal
giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le
risultanze probatorie (Cass. S.U. n. 8053 del 2014);
che, sempre con riguardo al vizio in esame, è stato precisato che l’unica
anomalia motivazionale ormai rilevante è quella attinente all’esistenza
della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali,
restando esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza
della motivazione (Cass. S.U. n. 8053 del 2014, cit.):
che nella specie la Corte territoriale ha debitamente motivato su
entrambe le circostanze del cui omesso esame si duole parte ricorrente
(cfr. rispettivamente pagg. 8-9 e 21 della sentenza impugnata, dove per
un verso, con riguardo alla prova testimoniale, si osserva che «anche se
le allegazioni in questione fossero state provate […] non vi sarebbero
elementi per affermare che l’attività prestata dal Cuoghi si sia svolta
secondo i canoni tipici della subordinazione», difettando i capitoli di
prova di indicazioni specifiche concernenti il fatto che «il ricorrente
fosse assoggettato al potere direttivo e di controllo di qualcuno e in
particolare di Brixia o di soggetti da questa incaricati», e per altro verso,
con riguardo alla corrispondenza precorsa con la presunta datrice di
lavoro, si valorizza la deposizione testimoniale della teste Bonometti,
Ric. 2016 n. 21770 sez. ML – ud. 06-12-2017
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nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della

che oltre a escludere di aver predisposto documentazione contabile a
favore del ricorrente ha dichiarato che questi «aveva un proprio
consulente che gli teneva la contabilità» e dal quale pervenivano a lei le
fatture);
che, alla stregua di quanto sopra, è evidente che l’oggetto delle

effettuato dalla Corte territoriale, ossia, per un verso, la motivazione
offerta a supporto della scelta di non ammettere le prove e, per altro
verso, la valorizzazione della prova orale rispetto a quella documentale;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi
sulle spese per non avere l’intimata svolto alcuna attività difensiva;
che, tenuto conto della declaratoria d’inammissibilità del ricorso,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6.12.2017.

doglianze di parte ricorrente concerne a ben vedere l’esito dell’esame

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