Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4745 del 26/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/02/2010, (ud. 21/01/2010, dep. 26/02/2010), n.4745
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
M.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Adda 21;
presso l’avv. Gatto Elena, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in calce al controricorso.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della
Lombardia (Milano), Sez. 38^, n. 11/38/06 del 14 febbraio 2006,
depositata il 6 marzo 2006, notificata il 5 aprile 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
21 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Udito l’avv. Elena Gatta per il controricorrente.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli;
Letto il ricorso relativo ad una controversia concernente una richiesta del contribuente di rimborso dell’IRAP per difetto del presupposto impositivo, richiesta ritenuta infondata in primo grado e accolta in appello;
Letto il controricorso, illustrato anche con memoria;
Visto che il ricorso poggia su un motivo con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 4 e 8;
Ritenuto che il ricorso sia inammissibile in relazione all’astrattezza del quesito di diritto formulato con il quale si chiede tautologicamente di affermare ‘”se, per i soggetti che esercitano arti o professioni, l’autonoma organizzazione di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 va intesa come autorganizzazione dell’attività professionale, gestita e svolta direttamente dalla persona fisica che la esercita, senza vincoli di subordinazioni a terzi”; Ritenuto che, pertanto il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e che la formazione del principio di diritto enunciato in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifichi la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2010