Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4745 del 25/02/2011
Cassazione civile sez. III, 25/02/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 25/02/2011), n.4745
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 1583/2010 proposto da:
SATER SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ALBANO 48, presso lo studio dell’avvocato CAPOBIANCO ELISSA,
rappresentata e difesa dagli avvocati CAPOBIANCO Pasquale, TRAPANI
MARIO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in A ROMA, VIA L.
BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO
Tommaso, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
RIVELLESE NICOLA, FASOLA ENRICA, PICARDI ROBERTO, giusta procura
speciale allegata in atti;
– resistente –
contro
P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 11515/2008 del TRIBUNALE di NAPOLI del
16/6/07, depositata il 13/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
03/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;
udito per il resistente l’Avvocato RIVELLESE NICOLA che insiste per
l’inammissibilità del ricorso;
è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. NICOLA
LETTIERI che aderisce alla relazione.
La Corte, letti gli atti depositati:
Fatto
OSSERVA
E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 29 dicembre 2009 la Sater S.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 13 novembre del 2008 dal Tribunale di Napoli, confermativa della sentenza del Giudice di Pace, che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento danni da sinistro stradale per non aver provato la proprietà dell’autovettura.
Gli intimati, P.A. e Milano Assicurazioni S.p.A., non hanno espletato attività difensiva.
2 – L’unico motivo del ricorso risulta inammissibile, poichè la formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..
Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360, per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, è ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che è inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, il ricorso per cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e “virtuoso” 1538/2010 nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimità, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico-giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
3. – La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 81, 112 e 345 c.p.c.. Il quesito finale non postula l’enunciazione di un principio di diritto fondato sulle norme indicate, ma si limita sostanzialmente a chiedere alla Corte di verificare la correttezza della sentenza impugnata, peraltro prescindendo dalla sua motivazione.
4.- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
La resistente Milano ha depositato procura speciale ed ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;
5.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, rilevando la non pertinenza dei quesiti;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza;
visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011