Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4744 del 25/02/2011

Cassazione civile sez. III, 25/02/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 25/02/2011), n.4744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1524/2010 proposto da:

ARABICAFFE’ SRL (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell’avvocato PISANI

FABIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ZANGARA Giuseppe, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MAGNANO DI SAN

LIO GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato TRIGILA Salvatore,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del suo legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE 71,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI RAGNO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SPAGNOLO SANTO, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

NUOVA TIRRENA DI ASSICURAZIONI SPA, SIDA SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 233/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

29/09/08, depositata il 20/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Pisani Nicola, (delega avvocato Santo Spagnolo),

difensore della controricorrente Milano Ass.ni Spa che si riporta

agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI che aderisce

alla relazione.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato in data 1 gennaio 2010 l’Arabicaffè S.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza, notificata il 17 novembre 2009, depositata in data 20 febbraio 2009 dalla Corte d’Appello di Catania, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni per complessive L. 49.865.000 subiti per effetto dell’attività di consulenza e assistenza prestate dal commercialista M.D..

Costui e la Milano Assicurazioni S.p.A., hanno resistito con separati controricorsi, mentre le altre intimate, Nuova Tirrena Assicurazioni S.p.A. e S.I.D.A. S.p.A. in l.c.a. non hanno espletato attività difensiva.

2 – L’unico motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. La censura riguarda il dichiarato dalla Corte territoriale difetto di legittimazione attiva in capo all’Arabicaffè. Con essa si sostiene che tale legittimazione è pienamente provata dalla documentazione in atti e che era stata riconosciuta dal primo giudice.

E’ palese la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^ n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione (dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto dei documento. La violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Questi oneri processuali non sono stati assolti con riferimento alla documentazione di cui sopra.

3. Sotto altro profilo, occorre rilevare che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che e stata la volontà del giudice (Cass. n. 8106 del 2006), mentre il difetto di insufficienza della motivazione e configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del mento e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformitàrispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inanimissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul ratto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità dei giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che licita stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

Nella specie la ratio decidendi della sentenza impugnata è esplicita e comprensibile. L’eventuale errore di fatto commesso dalla Corte territoriale non può formare oggetto di ricorso per cassazione ma semmai, ricorrendone le condizioni, rivestirebbe i caratteri dell’errore revocatorio.

4.- La relazione e stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

La ricorrente ha presentato memoria; a Milano Assicurazioni ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria non inducono a diversa statuizione restando confermale la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, e l’infondatezza delle censure;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, li collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

PQM

Rigetta i ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, in favore del D., in complessivi Euro 1.200.00. di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e, in favore della Milano, in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2011

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