Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4744 del 23/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.23/02/2017),  n. 4744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29739/2015 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

LORIS CABRINI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

TA.RO., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA

30, presso lo studio dell’Avvocato ALBERTO DENTE, che lo rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente all’Avvocato ANTONIO

GIUSTINIANI, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1510/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

emessa il 12/06/2015 e depositata il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato Fabrizio Gizzi (delega Avvocato Antonio

Giustiniani), per il controricorrente, che insiste per

l’inammissibilità del ricorso o in subordine per il rigetto.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ stata depositata in cancelleria relazione che emendata da errori materiali di seguito si riproduce:

“La sig. T.S. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza C.A. Bologna 15/9/2015, che, corretto un errore materiale, ha respinto il gravame interposto avverso la pronunzia Trib. Piacenza 18/11/2008 di rigetto, per prescrizione, della domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di terapie odontoiatriche praticatele dal Dr. Ta.Ro. dal 1987 al 1999.

Resiste con controricorso il Ta..

Il ricorso si appalesa sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che l’impugnata sentenza non risulta invero censurata là dove ha confermato la sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta infondatezza nel merito della domanda, e in particolare in ordine alla ravvisata “carenza probatoria in ordine al nesso causale tra gli interventi e gli inconvenienti lamentati dall’attrice, qui appellante, a carico della quale gravava il relativo onere”.

Va per altro verso posto in rilievo che il ricorso risulta formulato in violazione del requisito richiesto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701)”. La relazione è stata notificata ai difensori delle parti costituite.

Le parti non hanno presentato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, con le ulteriori precisazioni: a) che, il ricorso è redatto in violazione (anche) dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, non recando la sommaria esposizione dei fatti della causa; b) che non risulta idoneamente censurata la ratio decidendi secondo cui non vi è nesso di causalità tra gli interventi effettuati e “i traumi iatrogeni lamentati”, sicchè la ricorrente non osserva il consolidato principio secondo cui allorquando la sentenza di merito impugnata si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l’inammissibilità anche del gravame proposto avverso le altre, non potendo le singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, quand’anche fondate, comunque condurre all’annullamento della decisione stessa (v. Cass., 11/1/2007, n. 389), in quanto l’eventuale relativo accoglimento non incide sulla ratio decidendi non censurata, su cui la sentenza impugnata resta pur sempre fondata (v. Cass., 23/4/2002, n. 5902).

E’ dunque sufficiente che, come nel caso, anche una sola delle rationes decidendi su cui si fonda la decisione impugnata non abbia formato oggetto di censura (ovvero sia stata respinta) perchè il ricorso (o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa) debba essere rigettato nella sua interezza (v. Cass., 14/7/2011, n. 15449; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602).

Un tanto non già per carenza di interesse, come pure si è da questa Corte sovente affermato (v. Cass., 11/2/2011, n. 3386; Cass., 12/10/2007, n. 21431; Cass., 18/9/2006, n. 20118; Cass., 24/5/2006, n. 12372; Cass., Sez. Un., 8/8/2005, n. 16602), quanto bensì per essersi formato il giudicato in ordine alla ratio decidendi non censurata (v. Cass., 13/7/2005, n. 14740. V. altresì Cass., 11/1/2007, n. 1658; Cass., 14/7/2011, n. 15449).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese a generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2017

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