Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 4743 del 28/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 4743 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CAVALLARO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso 16054-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI,
LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti contro
ROTTA ‘MONICA, BOTTINELLI STEFANO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA V. BACHELET 12, presso lo studio
dell’avvocato LUIGI CIANCAGLINI, rappresentati e difesi
dall’avvocato FRANCESCO ROMANO;

– controricorrenti –

Data pubblicazione: 28/02/2018

avverso la sentenza n. 156/2016 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, emessa il 31/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI
CAVALLARO.

che, con sentenza depositata il 31.3.2016, la Corte d’appello di Torino
ha confermato la statuizione di primo grado che aveva accolto
l’opposizione proposta da Monica Rotta e Stefano Bottinelli avverso
l’avviso di addebito con cui l’INPS aveva intimato loro il pagamento di
somme per contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti
per gli anni 2005-2006, a seguito di taluni avvisi di accertamento di
maggior reddito emessi dall’Agenzia delle Entrate;
che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione,
deducendo tre motivi di censura;
che Monica Rotta e Stefano Bottinelli hanno resistito con
controricorso;
che è stata depositata proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c.,
ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio;
che l’INPS ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., 1 e 2,1. n. 233/1990, e 3-bis, d.l.
n. 384/1992 (conv. con 1. n. 438/1992), per avere la Corte di merito
ritenuto che il dies a quo del termine di prescrizione dei contributi c.d. a
percentuale dovesse identificarsi con la scadenza del termine per il loro
pagamento, invece che con quello, eventualmente successivo, in cui
l’Agenzia delle Entrate avesse accertato un maggior reddito;
Ric. 2016 n. 16054 sez. ML – ud. 06-12-2017
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RILEVATO IN FATTO

che, con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e
falsa applicazione degli artt. 2935 c.c. e 1, d.lgs. n. 462/1997, per non
avere la Corte territoriale attribuito quanto meno valore di atto
interruttivo all’accertamento eseguito dall’Agenzia delle Entrate;
che, con il terzo motivo, l’Istituto ricorrente si duole di violazione e

d.l. n. 384/1992 (conv. con 1. n. 438/1992), per avere la Corte di
merito ritenuto che il termine prescrizionale non rimanesse comunque
sospeso nelle more dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate;
che, con riguardo al primo motivo, questa Corte ha già fissato il
principio secondo cui, in tema di contributi c.d. a percentuale, il fatto
costitutivo dell’obbligazione contributiva è costituito dall’avvenuta
produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato
reddito ex art. 1, comma 4, 1. n. 233/1990, ancorché l’efficacia del
predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione
del suo avveramento, con la conseguenza che il momento di
decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi
dell’art. 3,1. n. 335/1995, deve identificarsi con la scadenza del termine
per il loro pagamento e non con l’eventuale atto successivo con cui
l’Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito, ex art. 1,
d.lgs. n. 462/1997 (Cass. n. 13463 del 2017);
che, con riguardo al secondo motivo, è ormai consolidato il principio
secondo cui, ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia
accertato dall’Agenzia delle Entrate prima dello spirare del termine di
prescrizione, la notifica dell’avviso di accertamento incide sia sul
rapporto tributario che su quello contributivo-previdenziale,
determinando l’interruzione della prescrizione anche in favore
dell’INPS (Cass. nn. 17769 del 2015 e 13463 del 2017, cit.);

Ric. 2016 n. 16054 sez. ML – ud. 06-12-2017
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falsa applicazione degli artt. 2941 n. 8 c.c., 1 e 2,1. n. 233/1990, e 3-bis,

che, non essendosi la Corte di merito attenuta a tale principio di
diritto, la sentenza impugnata, assorbito il terzo motivo, va cassata e la
causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Torino, in
diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione;

presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso;
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e
assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 6.12.2017.

che, tenuto conto dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i

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